Con il D.Lgs. n. 231/2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
249 del 23 ottobre 2002 ed entrato in vigore il 7 novembre
2002, è stata introdotta una speciale normativa in
materia di interessi di mora, volta alla tutela del creditore che,
nell'ambito di una transazione commerciale, subisce ingiustificatamente
un ritardo nel pagamento del prezzo, attraverso la produzione automatica
degli interessi moratori senza necessità di alcuna domanda
espressa. Sotto il profilo temporale, si rappresenta che le nuove
regole si applicano ai contratti stipulati dopo l' 8 agosto 2002.
Le nuove disposizioni producono effetti anche sotto il profilo fiscale,
in quanto gli interessi, sin dal momento della loro decorrenza,
sulla base del principio di competenza che regola la tassazione
dei componenti positivi del reddito di impresa, dovranno concorrere
alla formazione del reddito imponile del creditore integralmente
nell'esercizio di maturazione, a prescindere dal momento successivo
ed eventuale dell'incasso.
La norma riguarda
tutti i rapporti tra imprese, professionisti e pubblica amministrazione,
rimanendo fuori dalla previsione i soli rapporti in cui una controparte
è un soggetto privato.
Per effetto
delle nuove regole, gli interessi di mora decorrono, come scritto,
automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine
di pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora del
debitore.
Qualora, tuttavia,
le parti non determinino di comune accordo il termine per il pagamento,
gli interessi di mora scattano:
a.
dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte
del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
b. dopo 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o
dalla data di prestazione di servizi, quando non è certa
la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente
di pagamento;
c. dopo 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o
dalla data di prestazione dei servizi, quando la data in cui il
debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento
è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della
prestazione dei servizi;
d. dopo 30 giorni dalla data dell'accettazione o della verifica
eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento
della conformità della merce o dei servizi alle previsioni
contrattuali, qualora il debitore riceve la fattura o la richiesta
equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
Gli interessi
di mora sono pari al saggio di finanziamento
della Banca centrale europea, maggiorato di sette punti (nove per i beni deperibili). Il
termine di pagamento e la misura degli interessi, normativamente
determinati, possono essere derogati dalle parti solo con pattuizione
scritta. In ogni caso la deroga è nulla se l'accordo risulta
particolarmente iniquo a danno del creditore. Le parti, di comune
accordo possono stabilire un termine diverso da quello previsto
sopra per la decorrenza degli interessi ovvero anche una misura
degli interessi diversa da quella prevista dalla norma, ma non possono
derogare al diritto alla corresponsione degli interessi di mora
riconosciuti ex lege al creditore per il ritardo nel pagamento delle
transazioni commerciali.
Ai fini fiscali
dall'esercizio 2004, ai sensi dell'art 109 comma 7 TUIR, gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono corrisposti, in deroga al principio di competenza.
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