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Interessi di mora
ultimo aggiornamento: 16.01.2006


Con il D.Lgs. n. 231/2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002 ed entrato in vigore il 7 novembre 2002, è stata introdotta una speciale normativa in materia di interessi di mora, volta alla tutela del creditore che, nell'ambito di una transazione commerciale, subisce ingiustificatamente un ritardo nel pagamento del prezzo, attraverso la produzione automatica degli interessi moratori senza necessità di alcuna domanda espressa. Sotto il profilo temporale, si rappresenta che le nuove regole si applicano ai contratti stipulati dopo l' 8 agosto 2002.

Le nuove disposizioni producono effetti anche sotto il profilo fiscale, in quanto gli interessi, sin dal momento della loro decorrenza, sulla base del principio di competenza che regola la tassazione dei componenti positivi del reddito di impresa, dovranno concorrere alla formazione del reddito imponile del creditore integralmente nell'esercizio di maturazione, a prescindere dal momento successivo ed eventuale dell'incasso.

La norma riguarda tutti i rapporti tra imprese, professionisti e pubblica amministrazione, rimanendo fuori dalla previsione i soli rapporti in cui una controparte è un soggetto privato.

Per effetto delle nuove regole, gli interessi di mora decorrono, come scritto, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore.

Qualora, tuttavia, le parti non determinino di comune accordo il termine per il pagamento, gli interessi di mora scattano:
a. dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
b. dopo 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione di servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c. dopo 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d. dopo 30 giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Gli interessi di mora sono pari al saggio di finanziamento della Banca centrale europea, maggiorato di sette punti (nove per i beni deperibili). Il termine di pagamento e la misura degli interessi, normativamente determinati, possono essere derogati dalle parti solo con pattuizione scritta. In ogni caso la deroga è nulla se l'accordo risulta particolarmente iniquo a danno del creditore. Le parti, di comune accordo possono stabilire un termine diverso da quello previsto sopra per la decorrenza degli interessi ovvero anche una misura degli interessi diversa da quella prevista dalla norma, ma non possono derogare al diritto alla corresponsione degli interessi di mora riconosciuti ex lege al creditore per il ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali.

Ai fini fiscali dall'esercizio 2004, ai sensi dell'art 109 comma 7 TUIR, gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono corrisposti, in deroga al principio di competenza.

Per la normativa vai alla pagina Leggi & decreti

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