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Dalle collaborazioni coordinate e continuative ai lavoratori a progetto [ aggiornato a gennaio 2006]

La storia dei co.co.co parte dal 1 gennaio 2001, a seguito delle modifiche introdotte dalla Finanziaria, il trattamento fiscale (e previdenziale) dei redditi di collaboratore è stato completamente ridisegnato. A partire da tale data infatti la determinazione del reddito dei collaboratori avviene con le stesse regole previste per i lavoratori dipendenti, per cui:

  • viene meno l'abbattimento forfettario del 5 o 6 per cento dal reddito imponibile applicabile per l'ultima volta nella dichiarazione da presentare nel 2001; in compenso il lavoratore coordinato beneficia delle stesse detrazioni d'imposta che spettano per il lavoro dipendente;
  • si applica il "principio di cassa allargata", che ricomprende nel reddito dell'anno quanto percepito entro il 12 gennaio dell'anno successivo;
  • per i "benefit" percepiti (autoveicoli concesse in uso promiscuo, concessione di prestiti, concessione di fabbricati in locazione...), si applicano le regole di tassazione contenute nell'art. 48 del TUIR;
  • si applicano infine le regole previste per le trasferte dei dipendenti, con l'avvertenza che per "ambito territoriale di riferimento" non si considera il domicilio del collaboratore, bensì il territorio comunale della sede di lavoro

Le regole di iscrizione

Il collaboratore deve essere iscritto alla gestione separata Inps e, se l'attività svolta lo rende necessario, anche all' Inail. L'iscrizione Inail determina l'obbligo di iscrizione del collaboratore nel libro paga e matricola dell'azienda.

La riforma Biagi e il lavoro a progetto

Con la riforma del lavoro pubblicata proprio in ottobre nella G.U. le collaborazioni muteranno lentamente forma nei nuovi lavori a progetto, al fine di meglio definire l'obiettivo che il lavoratore ha in azienda ed evitare o perlomeno ridurre ulteriormente i vantaggi rispetto al lavoratore dipendente. Oltre alla durata del rapporto e alla maggior precisione nel definire l'incarico, la riforma prevede dal prossimo gennaio 2004 un aumento della contribuzione che i collaboratori coordinati e continuativi devono versare alla Gestione Separata dell'INPS e che, per effetto del nuovo provvedimento, viene portata al livello di quella attualmente prevista per i commercianti

 

 

Chi sono i co.co.co

Sino all'esercizio d'imposta 2000 il collaboratore coordinato e continuativo era esclusivamente un soggetto che svolgeva un'attività assimilata ad un'attività di tipo artistico o professionaleai sensi dell'art 49 del TUIR, senza obbligo di subordinazione nei confronti del committente.

A partire dall'esercizio 2001 si è attuata una vera rivoluzione per la gestione di questa categoria di prestatori d'opera, la cui attività è stata fatta rientrare nell'ambito del lavoro dipendente, ampliando quindi notevolmente le tipologie di attività che possono essere svolge sotto questa forma di inquadramento non più limitata ad un'attività di tipo professionale.

Ne deriva che dal 2001 possono rientrare in questa figura attività di tipo "manuale" e operative che non sono inquadrate in un rapporto tipico di lavoro dipendente.

Rientrano poi sempe in questa categoria le attività di collaborazione "tipiche", vale a dire:
- amministratore
- sindaco di società
- collaboraz a giornali...
- partecipaz a collegi e
_commissioni

 

vedi anche:

gestione 10%

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