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Dalle
collaborazioni coordinate e continuative ai lavoratori a progetto
[ aggiornato
a gennaio 2006]
La storia
dei co.co.co parte dal 1 gennaio 2001, a seguito delle modifiche introdotte
dalla Finanziaria, il trattamento fiscale (e previdenziale) dei redditi
di collaboratore è stato completamente ridisegnato. A partire da
tale data infatti
la determinazione del reddito dei collaboratori avviene con le stesse
regole previste per i lavoratori dipendenti, per cui:
- viene
meno l'abbattimento forfettario del 5 o 6 per cento dal reddito imponibile
applicabile per l'ultima volta nella dichiarazione da presentare nel
2001; in compenso il lavoratore coordinato beneficia delle stesse detrazioni
d'imposta che spettano per il lavoro dipendente;
- si applica
il "principio di cassa allargata", che ricomprende nel reddito
dell'anno quanto percepito entro il 12 gennaio dell'anno successivo;
- per i
"benefit" percepiti (autoveicoli concesse in uso promiscuo,
concessione di prestiti, concessione di fabbricati in locazione...),
si applicano le regole di tassazione contenute nell'art. 48 del TUIR;
- si applicano
infine le regole previste per le trasferte dei dipendenti, con l'avvertenza
che per "ambito territoriale di riferimento" non si considera
il domicilio del collaboratore, bensì il territorio comunale
della sede di lavoro
Le regole
di iscrizione
Il collaboratore
deve essere iscritto alla gestione separata Inps e, se l'attività
svolta lo rende necessario, anche all' Inail. L'iscrizione Inail determina
l'obbligo di iscrizione del collaboratore nel libro paga e matricola dell'azienda.
La riforma
Biagi e il lavoro a progetto
Con la riforma
del lavoro pubblicata proprio in ottobre nella G.U. le collaborazioni
muteranno lentamente forma nei nuovi lavori a progetto, al fine di meglio
definire l'obiettivo che il lavoratore ha in azienda ed evitare o perlomeno
ridurre ulteriormente i vantaggi rispetto al lavoratore dipendente. Oltre
alla durata del rapporto e alla maggior precisione nel definire l'incarico,
la riforma prevede dal prossimo gennaio 2004 un aumento della contribuzione
che i collaboratori coordinati e continuativi devono versare alla Gestione
Separata dell'INPS e che, per effetto del nuovo provvedimento, viene portata
al livello di quella attualmente prevista per i commercianti
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Chi
sono i co.co.co |
Sino
all'esercizio d'imposta 2000 il collaboratore coordinato e continuativo
era esclusivamente un soggetto che svolgeva un'attività assimilata
ad un'attività di tipo artistico o professionaleai sensi
dell'art 49 del TUIR, senza obbligo di subordinazione nei confronti
del committente.
A partire
dall'esercizio 2001 si è attuata una vera rivoluzione per
la gestione di questa categoria di prestatori d'opera, la cui attività
è stata fatta rientrare nell'ambito del lavoro dipendente,
ampliando quindi notevolmente le tipologie di attività che
possono essere svolge sotto questa forma di inquadramento non più
limitata ad un'attività di tipo professionale.
Ne
deriva che dal 2001 possono rientrare in questa figura attività
di tipo "manuale" e
operative che non sono inquadrate in un rapporto tipico di lavoro
dipendente.
Rientrano
poi sempe in questa categoria le attività di collaborazione
"tipiche", vale a dire:
- amministratore
- sindaco di società
- collaboraz a giornali...
- partecipaz a collegi e
_commissioni
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vedi
anche:
gestione
10%
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