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Gli avvisi bonari

L'introduzione del "fisco telematico" con l'invio on-line tramite in sistema Entratel di un numero notevole di dichiarazioni fiscali ha consentito all'Amministrazione finanziaria di rendere più celere il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi per consentire al contribuente la correzzione spontanea dell'errore prima dell'emissione dell'avviso di accertamento o della cartella esattoriale.

A differenza delle comunicazioni, gli avvisi bonari non provengono direttamente dall’Amministrazione finanziaria, ma sono emessi dai concessionari per la riscossione in base ad importi iscritti a ruolo e resi esecutivi dagli Uffici finanziari, per cui, in caso di mancato pagamento nel termine previsto, per tali somme sarà intrapreso il procedimento ordinario di riscossione.

Anche gli avvisi bonari sono finalizzati a consentire la definizione agevolata delle violazioni commesse mediante il pagamento, entro un certo termine, di una sanzione ridotta rispetto a quella prevista. I contribuenti possono pertanto sanare le irregolarità indicate negli avvisi bonari qualora versino, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di invio dell’avviso, l’imposta ancora dovuta e i relativi interessi, con l’aggiunta del 15% (metà della sanzione ordinaria) di tale imposta a titolo di sanzione.

Qualora, invece, il contribuente non intenda sanare le irregolarità rilevate con l’avviso bonario, successivamente dovrà corrispondere, oltre all’imposta e ai relativi interessi, anche la sanzione ordinaria pari al 30% dell’imposta oggetto della rettifica.

Come usufruirne

Questa può avvenire esclusivamente:
• presso banche o uffici postali con il modello per la regolarizzazione precompilato ed allegato all’avviso;

• presso gli uffici postali con il modello F35;
• direttamente presso gli sportelli del concessionario per la riscossione.

Tutti i versamenti effettuati dopo il termine indicato al paragrafo precedente non possono godere della riduzione della sanzione al 15% del dovuto.

Nel caso in cui, tuttavia, sia necessario un intervento dell’Ufficio finanziario in autotutela per un avviso parzialmente errato, lo sgravio parziale consente di usufruire nuovamente del periodo previsto per il versamento.Pertanto, nel caso in cui gli Uffici riconoscano parzialmente errati gli importi contenuti nell’avviso bonario, il contribuente può versare gli importi nuovamente determinati, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui viene emesso un nuovo avviso, con il quale gli si dà notizia dei nuovi importi e dell’avvenuto sgravio parziale, con la possibilità di godere sempre della riduzione al 15% degli importi ancora dovuti, come risultanti dalla riliquidazione della dichiarazione effettuata dall’ufficio.

Attenzione. I versamenti effettuati oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello di invio dell’avviso non possono godere dell’abbattimento della sanzione.

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