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Le comunicazioni per la definizione agevolata

L'introduzione del "fisco telematico" con l'invio on-line tramite in sistema Entratel di un numero notevole di dichiarazioni fiscali ha consentito all'Amministrazione finanziaria di rendere più celere il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi per consentire al contribuente la correzzione spontanea dell'errore prima dell'emissione dell'avviso di accertamento o della cartella esattoriale.

Irrogolarità formali

In base all’invito alla regolarizzazione della dichiarazione è possibile sanare, senza l’applicazione di sanzioni, le omissioni o gli errori formali (quelli che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo), purché vi si provveda entro 30 giorni dal ricevimento dell’atto.

Tale modalità agevolativa si applica riguardo alle dichiarazioni presentate dall’anno 1999, in forma unificata o anche solo ai fini delle imposte sui redditi o dell’Iva, sia annuale che periodica.

Pertanto, anche nel caso in cui ci si accorga autonomamente di avere commesso le suddette irregolarità, è possibile non attivarsi autonomamente, attendendo, invece, che l’Ufficio finanziario invii l’invito alla regolarizzazione, nel quale sarà precisato il comportamento da adottare al fine di sanare le violazioni formali riscontrate.

Errori e omissioni

Il controllo automatico della dichiarazione può dar luogo ad una comunicazione di regolarità quando l’esito della liquidazione coincide con quanto dichiarato dal contribuente ovvero ad una comunicazione d’irregolarità (quando i conteggi sono regolari ma risultano versamenti omessi o effettuati in ritardo o quando, oltre ad eventuali versamenti omessi o effettuati in ritardo, risultano errori materiali o di calcolo).

E' possibile che irregolarità riguardi dichiarazioni presentate a Banche o ad Agenzie postali con errori di compilazione della dichiarazione compiuti direttamente dai contribuenti oppure con errori di trasmissione telematica dei dati imputabili agli operatori di Posta e Banche; anche se queste dichiarazioni sono effettivamente irregolari, una parte degli errori essendo meramente formali può essere sanata dai contribuenti.

Qualora l’irregolarità derivi, invece, dall’omissione di versamenti che i contribuenti ritengano di avere effettuato, è possibile che il disguido sia stato determinato dalla mancata o errata trasmissione dei dati dei versamenti da parte di Posta e Banche; anche in questo caso la situazione può essere sanata

Nell’ipotesi di rettifica parziale delle comunicazioni, il termine dei 30 giorni per usufruire della riduzione della sanzione decorre dalla data di effettuazione della correzione da parte dell’ufficio. In questo caso, il contribuente riceve la nuova comunicazione corretta, con allegato il nuovo modello di pagamento F24 precompilato.

 

Come usufruirne

Entro i trenta giorni successivi al ricevimento dalla comunicazione il contribuente può fornire i chiarimenti necessari all’amministrazione finanziaria in caso di dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi.

Se il contribuente provvede al tempestivo pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (o dalla comunicazione definitiva concernente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente), la sanzione è ridotta ad 1/3, per cui la somma effettivamente da versare per la regolarizzazione è costituita solamente dall’imposta ancora dovuta, maggiorata dei relativi interessi, più il 10% della medesima imposta a titolo di sanzione.

Il versamento va fatto con il modello F24 allegato alla comunicazione o con un modello F24 compilato dal contribuente se lo stesso vuole usufruire del pagamento compensandolo con altri tributi

 

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