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Ravvedimento operoso

aggiornato a: 01.01.2009
 
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Applicazione normativa attuale


Disciplina in maniera unitaria tutti i tributi. La sua finalità è quella di permettere di rimediare spontaneamente, sulla base di procedure e tempi determinati, alle omissioni ed irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni amministrative dovute. Rispetto alla previgente disciplina, prevista per i soli casi di maggiori imposte dirette ed iva, che prevedeva sanzioni pari a 15, 30 e 60 % della maggiore imposta dovute ed un limite temporale massimo di due anni, la normativa attuale riduce sia le sanzioni dovute che l’intervallo di tempo entro cui è possibile procedere al ravvedimento.Il DL 185/2008 (decreto legge anticrisi) ha ulteriormente ridotto le sanzioni, per la versione precedente clicca qui).
La sanzione prevista viene ridotta a:

1/12 (pari al 2,5%) entro 30 giorni
1/10 (pari al 3,0%) entro la presentazione della dichiarazione o (se non prevista dichiarazione) 1 anno dalla violazione

Tale facoltà è preclusa se:

  • la violazione è già stata constatatase sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche (per i soli periodi ed i tributi soggetti a controllo)
  • se sono iniziate altre attività di accertamento (inviti, richieste, questionari.


Caso 1 : errori ed omissioni che non incidono sul pagamento del tributo

Riguarda tutti gli errori formali. E’ possibile entro 3 mesi dall’omissione o dall’errore senza pagamento di sanzioni o entro la dichiarazione successiva con pagamento di 1/10.

esempio

Tipo di dichiarazione

Sanzione minima

Sanzione ridotta

Dichiarazione dei redditi ed iva

258,00

22,00

Dichiarazione sostituti d’imposta

258,00

22,00

Dichiarazione ICI

258,00

22,00


Caso 2 : mancato versamento di tributi o versamento in misura inferiore al dovuto

Può essere regolarizzato con il pagamento di 1/12 del minimo della sanzione prevista (2,50% rispetto al 30%) se si adempie entro 30 giorni dalla scadenza del versamento originario, e 1/10 del minimo (3% rispetto al 30%) se si adempie entro la dichiarazione. A questi importi va aggiunto il pagamento degli interessi, in misura pari all’interesse legale per il periodo intercorrente dall’ultimo giorno previsto per il pagamento ed il giorno di effettivo versamento.Il ravvedimento si perfeziona solo quando siano eseguite tutte le incombenze richieste entro il limite temporale (30 giorni, 1 anno, dichiarazione) previsto:

  • pagamento imposte o maggiori imposte dovute
  • pagamento sanzioni ridotte
  • pagamento interessi (calcolato al tasso di interesse legale)

esempio

Tipo di errore

Sanzione minima

1/12

1/10

Minor versamento rilevabile in sede di liquidazione ai sensi 36-bis e 36-ter dpr 600/73 (1)

30 %

non possibile

3%

Errori o omissioni non rilevabili in sede di liquidazione delle imposte (2)

100%

non possibile

10%

Mancato versamento di imposte o di ritenute

30%

2,50%

3%

Mancato o insuff. versamento ICI

30%

2,50%

3%

Mancata trattenuta di ritenute

20%

non possibile

4%

(1) errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibile e delle imposte; indicazione di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d’acconto e di crediti d’imposta in misura superiore a quella spettante
(2) si tratta di infedele dichiarazione

 

Caso 3 : omessa presentazione della dichiarazione

In questo caso l’inadempimento può essere regolarizzato solo entro 90 giorni dalla scadenza originaria, con riduzione della sanzione ad 1/8 del minimo.

esempio

Tipo di dichiarazione

Sanzione minima

1/12

Dichiarazione dei redditi ed iva

258,00

22,00

Dichiarazione sostituti d’imposta

258,00

22,00

Dichiarazione ICI

258,00

22,00

NB se sono dovute imposte, occorre provvedere anche all'ulteriore ravvedimento sulle singole imposte in base agl importi omessi, se non versate nei termini di legge.

(*) Nel caso di dichiarazione mod. 770 presentata entro novanta giorni è possibile pagare la ritardata presentazione della dichiarazione e le ritenute dovute, mentre le sanzione (pari al 30%) saranno applicate direttamente dall’Ufficio con iscrizione a ruolo.

 
Caso 4 : tributi autoliquidati dall’Ufficio

In questo caso il ravvedimento si perfeziona con l’esecuzione del pagamento di 1/4 entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione, ai sensi dell’art. 17.


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