Disciplina in maniera unitaria
tutti i tributi. La sua finalità è quella di permettere
di rimediare spontaneamente, sulla base di procedure e tempi determinati,
alle omissioni ed irregolarità commesse, beneficiando di
una consistente riduzione delle sanzioni amministrative dovute.
La normativa è cambiata diverse volte; attualmente (anno 2011) sono in vigore due diverse percentuali di ravvedimento a seconda del tempo in cui si doveva operare il versamento:
|
imposte non versate sino al 31/01/2011 |
imposte non versate dal 01/02/2011 |
versamento entro 30 giorni |
1/12 (pari al
2,5%) |
1/10 (pari al 3,0%) |
versamento entro la dichiarazione o (se non prevista dichiarazione) 1 anno dalla violazione |
1/10 (pari al 3,0%) |
1/8 (pari al 3,75%) |
Attenzione a non fare confusione: se al 16/06/2011 si vuole ravvedere ad esempio il mancato versamento del 2 acconto di novembre 2010 si usufruisce della sanzione ridotta del 3% in quanto il mancato versamento è precedente al 31/01/2011.
Tale facoltà è preclusa se:
- la violazione è già stata constatatase sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche (per i soli periodi
ed i tributi soggetti a controllo)
- se sono iniziate altre attività di accertamento (inviti, richieste,
questionari.
Caso 1 : errori ed omissioni che non incidono sul pagamento del tributo
Riguarda tutti gli
errori formali. E possibile entro 3 mesi dallomissione
o dallerrore senza pagamento di sanzioni o entro la dichiarazione
successiva con pagamento di 1/10 (per le irregolarità entro il 31/01/2011 si usufruisce della riduzione a 1/12).
esempio
Tipo
di dichiarazione |
Sanzione minima |
Sanzione ridotta sino al 31/01/2011 |
Sanzione ridotta dal 01/02/2011 |
Dichiarazione
dei redditi ed iva |
258,00 |
22,00 |
26,00
|
Dichiarazione
sostituti dimposta |
258,00 |
22,00 |
26,00 |
Dichiarazione
ICI |
258,00 |
22,00 |
26,00 |
Caso 2 : mancato versamento di tributi o versamento in misura inferiore
al dovuto
Può essere
regolarizzato con il pagamento di 1/10 (1/12 per i mancati versamenti entro il 31/01/2011) del minimo della sanzione
prevista (3,00% rispetto al 30%) se si adempie entro 30 giorni
dalla scadenza del versamento originario, e 1/8 (1/10 per i mancati versamenti entro il 31/01/2011) del minimo (3,75%
rispetto al 30%) se si adempie entro la dichiarazione. A questi
importi va aggiunto il pagamento degli interessi, in misura pari
allinteresse legale per il periodo
intercorrente dallultimo giorno previsto per il pagamento
ed il giorno di effettivo versamento.Il ravvedimento si perfeziona
solo quando siano eseguite tutte le incombenze richieste entro
il limite temporale (30 giorni, 1 anno, dichiarazione) previsto:
- pagamento imposte o maggiori imposte dovute
- pagamento sanzioni ridotte
- pagamento interessi (calcolato al tasso di interesse legale)
esempio
Tipo
di errore |
Sanzione minima |
1/10
|
1/8
|
Minor
versamento rilevabile in sede di liquidazione ai sensi 36-bis e 36-ter
dpr 600/73 (1) |
30 % |
non possibile |
3,75% |
Errori
o omissioni non rilevabili in sede di liquidazione delle imposte (2) |
100% |
non possibile |
12,50% |
Mancato
versamento di imposte o di ritenute |
30% |
3,00% |
3,75% |
Mancato
o insuff. versamento ICI |
30% |
3,00% |
3,75% |
(1) errori materiali e di calcolo nella
determinazione degli imponibile e delle imposte; indicazione di detrazioni
di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute dacconto
e di crediti dimposta in misura superiore a quella spettante
(2) si tratta di infedele dichiarazione
I principali casi di ravvedimento dei versamenti:
Per il ravvedimento di ritenute gli interessi, calcolari al tasso legale, sono inclusi nel codice del tributo (es. 1001, 1004, 1040 ...) mentre le sanzioni sono esposte con il codice 8906 ; per i ravvedimenti di iva e imposte invece esistono codici distinti per interessi e sanzioni
8901 |
D |
Erario |
0000 |
AAAA |
SANZIONE PECUNIARIA IRPEF |
8902 |
D |
Regione |
0000 |
AAAA |
SANZIONE PECUNIARIA ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF |
8903 |
D |
Enti locali |
0000 |
AAAA |
SANZIONE PECUNIARIA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF |
8904 |
D |
Erario |
0000 |
AAAA |
SANZIONE PECUNIARIA IVA |
8905 |
D |
Erario |
0000 |
AAAA |
SANZIONE PECUNIARIA IRES |
8906 |
D |
Erario |
00MM |
AAAA |
SANZIONE PECUNIARIA SOSTITUTI DI IMPOSTA |
8907 |
D |
Regione |
0000 |
AAAA |
SANZIONE PECUNIARIA IRAP |
8911 |
D |
Erario |
0000 |
AAAA |
SANZIONI PECUNIARIE PER ALTRE VIOLAZIONI TRIBUTARIE RELATIVE ALLE IMPOSTE SUI REDDITI ALLE IMPOSTE SOSTITUTIVE ALL'IRAP E ALL'IVA |
1989 |
D |
Erario |
0000 |
AAAA |
INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO IRPEF - ART. 13 D. LGS. N. 472 DEL 18/12/1997, RIS. N. 109E DEL 22/05/2007 |
1990 |
D |
Erario |
0000 |
AAAA |
INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO IRES - ART. 13 D.LGS. N. 472 DEL 18/12/1997, RIS. N. 109E DEL 22/05/2007 |
1991 |
D |
Erario |
0000 |
AAAA |
INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO IVA - ART. 13 D.LGS. N. 472 DEL 18/12/1997, RIS. N. 109E DEL 22/05/2007 |
1992 |
D |
Erario |
00MM |
AAAA |
INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO IMPOSTE SOSTITUTIVE - ART. 13 D.LGS. N. 472 DEL 18/12/1997, RIS. N. 109E DEL 22/05/2007 |
1993 |
D |
Regione |
0000 |
AAAA |
INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO IRAP - ART. 13 D.LGS. N. 472 DEL 18/12/1997, RIS. N. 109E DEL 22/05/2007 |
1994 |
D |
Regione |
0000 |
AAAA |
INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - ART. 13 D.LGS. N. 472 DEL 18/12/1997, RIS. N. 109E DEL 22/05/2007 |
Caso 3 : omessa presentazione della dichiarazione
In questo caso linadempimento può essere regolarizzato
solo con invio e contestuale pagamento entro 90 giorni dalla scadenza originaria, con riduzione della sanzione
ad 1/10 del minimo (1/12 sino al 31/01/2011). Il codice da usare è 8911.
esempio
Tipo
di dichiarazione |
Sanzione minima |
1/0
|
Dichiarazione
dei redditi ed iva |
258,00 |
26,00 |
Dichiarazione
sostituti dimposta |
258,00 |
26,00 |
Dichiarazione
ICI |
258,00 |
26,00 |
NB se sono dovute imposte, occorre provvedere anche all'ulteriore ravvedimento sulle singole imposte in base agl importi omessi, se non versate nei termini di legge.
(*) Nel caso di
dichiarazione mod. 770 presentata entro novanta giorni è possibile pagare la
ritardata presentazione della dichiarazione e le ritenute dovute, mentre
le sanzione (pari al 30%) saranno applicate direttamente dallUfficio
con iscrizione a ruolo.
Caso 4 : tributi autoliquidati dallUfficio
In questo caso il
ravvedimento si perfeziona con lesecuzione del pagamento
di 1/4 entro 60 giorni dalla notifica dellavviso di liquidazione,
ai sensi dellart. 17.
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