Consulenza fiscale e finanziaria
home cerca registrati area riservata
_luned́_28/04/2025   VAI A: __
Area Fiscale
Scadenze
generali
dichiarazioni
Dossier
collaboratori co .co
  condoni fiscali 2003
Tremonti Ter
  Finanziaria 2010
  Iva Comunitaria
  leggi & circolari
  ici
Dirette - Iva
acconti di novembre
  acconto iva
  compensazioni iva
  locazioni abitative
  regimi agevolati
  regali aziendali
  subfornitura
  riforma commercio
Contenzioso
ravvedimento
  definiz agevolata
  avvisi bonari
  interpello
sanzioni
Previdenza
contributi Inps
  gestione separata
Internazionale
convenzioni
  resid esteri
Utilità
codici F24
  codici attività
  arrotondamenti F24
  diritto annuale CCIAA
  interesse legale
  vidimaz libri
  interessi di mora
prescrizione

 

Ravvedimento operoso

aggiornato a: 01.05.2011
 
STAMPA_
SALVA_

Applicazione normativa attuale


Disciplina in maniera unitaria tutti i tributi. La sua finalità è quella di permettere di rimediare spontaneamente, sulla base di procedure e tempi determinati, alle omissioni ed irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni amministrative dovute. La normativa è cambiata diverse volte; attualmente (anno 2011) sono in vigore due diverse percentuali di ravvedimento a seconda del tempo in cui si doveva operare il versamento:

  imposte non versate sino al 31/01/2011 imposte non versate dal 01/02/2011
versamento entro 30 giorni 1/12 (pari al 2,5%) 1/10 (pari al 3,0%)
versamento entro la dichiarazione o (se non prevista dichiarazione) 1 anno dalla violazione 1/10 (pari al 3,0%) 1/8 (pari al 3,75%)

Attenzione a non fare confusione: se al 16/06/2011 si vuole ravvedere ad esempio il mancato versamento del 2 acconto di novembre 2010 si usufruisce della sanzione ridotta del 3% in quanto il mancato versamento è precedente al 31/01/2011.

Tale facoltà è preclusa se:

  • la violazione è già stata constatatase sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche (per i soli periodi ed i tributi soggetti a controllo)
  • se sono iniziate altre attività di accertamento (inviti, richieste, questionari.

Caso 1 : errori ed omissioni che non incidono sul pagamento del tributo

Riguarda tutti gli errori formali. E’ possibile entro 3 mesi dall’omissione o dall’errore senza pagamento di sanzioni o entro la dichiarazione successiva con pagamento di 1/10 (per le irregolarità entro il 31/01/2011 si usufruisce della riduzione a 1/12).

esempio

Tipo di dichiarazione

Sanzione minima

Sanzione ridotta sino al 31/01/2011

Sanzione ridotta dal 01/02/2011

Dichiarazione dei redditi ed iva

258,00

22,00

26,00

Dichiarazione sostituti d’imposta

258,00

22,00

26,00

Dichiarazione ICI

258,00

22,00

26,00


Caso 2 : mancato versamento di tributi o versamento in misura inferiore al dovuto

Può essere regolarizzato con il pagamento di 1/10 (1/12 per i mancati versamenti entro il 31/01/2011) del minimo della sanzione prevista (3,00% rispetto al 30%) se si adempie entro 30 giorni dalla scadenza del versamento originario, e 1/8 (1/10 per i mancati versamenti entro il 31/01/2011) del minimo (3,75% rispetto al 30%) se si adempie entro la dichiarazione. A questi importi va aggiunto il pagamento degli interessi, in misura pari all’interesse legale per il periodo intercorrente dall’ultimo giorno previsto per il pagamento ed il giorno di effettivo versamento.Il ravvedimento si perfeziona solo quando siano eseguite tutte le incombenze richieste entro il limite temporale (30 giorni, 1 anno, dichiarazione) previsto:

  • pagamento imposte o maggiori imposte dovute
  • pagamento sanzioni ridotte
  • pagamento interessi (calcolato al tasso di interesse legale)

esempio

Tipo di errore

Sanzione minima

1/10

1/8

Minor versamento rilevabile in sede di liquidazione ai sensi 36-bis e 36-ter dpr 600/73 (1)

30 %

non possibile

3,75%

Errori o omissioni non rilevabili in sede di liquidazione delle imposte (2)

100%

non possibile

12,50%

Mancato versamento di imposte o di ritenute

30%

3,00%

3,75%

Mancato o insuff. versamento ICI

30%

3,00%

3,75%

(1) errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibile e delle imposte; indicazione di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d’acconto e di crediti d’imposta in misura superiore a quella spettante
(2) si tratta di infedele dichiarazione

I principali casi di ravvedimento dei versamenti:

Per il ravvedimento di ritenute gli interessi, calcolari al tasso legale, sono inclusi nel codice del tributo (es. 1001, 1004, 1040 ...) mentre le sanzioni sono esposte con il codice 8906 ; per i ravvedimenti di iva e imposte invece esistono codici distinti per interessi e sanzioni

8901 D Erario 0000 AAAA SANZIONE PECUNIARIA IRPEF
8902 D Regione 0000 AAAA SANZIONE PECUNIARIA ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF
8903 D Enti locali 0000 AAAA SANZIONE PECUNIARIA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
8904 D Erario 0000 AAAA SANZIONE PECUNIARIA IVA
8905 D Erario 0000 AAAA SANZIONE PECUNIARIA IRES
8906 D Erario 00MM AAAA SANZIONE PECUNIARIA SOSTITUTI DI IMPOSTA
8907 D Regione 0000 AAAA SANZIONE PECUNIARIA IRAP
8911 D Erario 0000 AAAA SANZIONI PECUNIARIE PER ALTRE VIOLAZIONI TRIBUTARIE RELATIVE ALLE IMPOSTE SUI REDDITI ALLE IMPOSTE SOSTITUTIVE ALL'IRAP E ALL'IVA

1989 D Erario 0000 AAAA INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO IRPEF - ART. 13 D. LGS. N. 472 DEL 18/12/1997, RIS. N. 109E DEL 22/05/2007
1990 D Erario 0000 AAAA INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO IRES - ART. 13 D.LGS. N. 472 DEL 18/12/1997, RIS. N. 109E DEL 22/05/2007
1991 D Erario 0000 AAAA INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO IVA - ART. 13 D.LGS. N. 472 DEL 18/12/1997, RIS. N. 109E DEL 22/05/2007
1992 D Erario 00MM AAAA INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO IMPOSTE SOSTITUTIVE - ART. 13 D.LGS. N. 472 DEL 18/12/1997, RIS. N. 109E DEL 22/05/2007
1993 D Regione 0000 AAAA INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO IRAP - ART. 13 D.LGS. N. 472 DEL 18/12/1997, RIS. N. 109E DEL 22/05/2007
1994 D Regione 0000 AAAA INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - ART. 13 D.LGS. N. 472 DEL 18/12/1997, RIS. N. 109E DEL 22/05/2007

Caso 3 : omessa presentazione della dichiarazione

In questo caso l’inadempimento può essere regolarizzato solo con invio e contestuale pagamento entro 90 giorni dalla scadenza originaria, con riduzione della sanzione ad 1/10 del minimo (1/12 sino al 31/01/2011). Il codice da usare è 8911.

esempio

Tipo di dichiarazione

Sanzione minima

1/0

Dichiarazione dei redditi ed iva

258,00

26,00

Dichiarazione sostituti d’imposta

258,00

26,00

Dichiarazione ICI

258,00

26,00

NB se sono dovute imposte, occorre provvedere anche all'ulteriore ravvedimento sulle singole imposte in base agl importi omessi, se non versate nei termini di legge.

(*) Nel caso di dichiarazione mod. 770 presentata entro novanta giorni è possibile pagare la ritardata presentazione della dichiarazione e le ritenute dovute, mentre le sanzione (pari al 30%) saranno applicate direttamente dall’Ufficio con iscrizione a ruolo.

 
Caso 4 : tributi autoliquidati dall’Ufficio

In questo caso il ravvedimento si perfeziona con l’esecuzione del pagamento di 1/4 entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione, ai sensi dell’art. 17.


| More
  Aggiungi la pagina ai tuoi preferiti!   Chiedi più informazioni sull'argomento
         

© 1998-2010 Studiobottero.it - tutti i diritti riservati
pagine a cura del dott. Riccardo Bottero Dottore Commercialista in Genova - Partita Iva 03441740101
LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL SITO SONO FORNITE A TITOLO GRATUITO E VANNO CONSIDERATE COME "PRIMA INFORMAZIONE" PER CUI E' INDISPENSABILE VERIFICARE PRESSO FONTI UFFICIALI PRIMA DI QUALSIASI VERSAMENTO O ADEMPIMENTO.
Questo sito non rappresenta una testata giornalistica e viene aggiornato senza alcuna periodicità, esclusivamente sulla base dei contributi di aggiornamento professionale dei collaboratori del sito. Non può essere considerato in alcun modo un prodotto editoriale ai sensi della L. n. 6220/01