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La
nuova normativa delle locazioni abitative
La L. 9.12.98 n. 431
introduce una nuova disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad
uso abitativo, con decorrenza dal 30.12.1998. Le nuove
disposizioni si applicano quindi ai contratti di locazione di immobili
adibiti ad uso abitativo stipulati o rinnovati dopo tale data. Le principali
novità sono la previsione:
- della forma scritta
del contratto di locazione, a pena di invalidità;
- di due tipi di
contratti: uno "libero", l'altro basato su contratti "tipo"
elaborati dalle organizzazioni dei proprietari e degli inquilini;
- di benefici fiscali
per il locatore e il conduttore.
La nuova disciplina stabilisce
labrogazione espressa, tra laltro:
- di numerosi articoli
della L. 27.7.78 n. 392 (c.d. "equo canone"), limitatamente
alle locazioni abitative;
- dellart.
11 della L. 8.8.92 n. 359 (c.d. "patti in deroga").
Le nuove disposizioni
non si applicano alle locazioni riguardanti :
- immobili vincolati
ai sensi della L. 1.6.39 n. 1089, o inclusi nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9;
- gli alloggi di
edilizia residenziale pubblica;
- esclusivamente
finalità turistiche.
Contratti "liberi"
Le parti possono stipulare contratti di locazione (c.d. "liberi"
o di "primo canale") di durata non inferiore a 4 anni, decorsi
i quali sono rinnovati per un periodo di altri 4 anni, salvo i casi in cui
il locatore intenda:
- destinare l'immobile
ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio,
del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo
grado;
- effettuare lavori
di ristrutturazione, demolizione o radicale trasformazione dell'intero
stabile;
- vendere l'immobile
a terzi.
Alla seconda scadenza
del contratto:
- ciascuna delle
parti può comunicare all'altra, con raccomandata, le condizioni per
il rinnovo o la relativa rinuncia;
- in assenza di comunicazioni
delle parti, si ha il rinnovo tacito alle medesime condizioni.
Tale disciplina si applica
anche ai contratti di locazione stipulati prima del 30.12.98 che si rinnovino
tacitamente. Contratti "tipo" In alternativa ai contratti
"liberi", le parti possono stipulare contratti di locazione definendo
il valore del canone, la durata e altre condizioni contrattuali sulla base
di quanto stabilito in appositi accordi definiti tra le organizzazioni dei
proprietari e dei conduttori maggiormente rappresentative (c.d. contratti
"tipo" o di "secondo canale") .Tali contratti devono
avere durata non inferiore a tre anni, prorogati di diritto per altri due,
salva la facoltà di disdetta del locatore nei casi già indicati per i contratti
"liberi".Alla seconda scadenza del contratto:
- si ha il rinnovo
tacito alle medesime condizioni, in assenza di comunicazioni delle parti;
- ciascuna delle
parti può comunicare all'altra, con raccomandata, le condizioni per
il rinnovo o la relativa rinuncia.
Disposizioni
fiscali per favorire gli accordi
Per favorire tali
accordi, i comuni possono deliberare:
- aliquote ICI più
favorevoli, anche inferiori a quelle minime, per i proprietari che locano
alle condizioni definite dagli accordi stessi;
- laumento
dell'aliquota ICI massima fino a due punti (cioè, attualmente, fino
al 9 per mille) per gli immobili non locati da almeno due anni.
Con i provvedimenti "collegati"
alla manovra finanziaria del triennio 2000-2002 sarà concessa una detrazione
IRPEF a favore dei conduttori:
- di alloggi adibiti
ad abitazione principale,
- appartenenti a
determinate categorie di reddito
Disdetta del contratto
Alla prima scadenza
del contratto, il locatore può disdettarlo, dandone comunicazione
al conduttore con almeno sei mesi di preavviso, per i seguenti principali
motivi :
- intende destinare
l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale
proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il
secondo grado;
- il conduttore abbia
la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso
comune;
- l'immobile sia
compreso in un edificio gravemente danneggiato e debba essere ricostruito
od assicurata la sua stabilità;
- intende effettuare
lavori di ristrutturazione, demolizione o radicale trasformazione dell'intero
stabile;
- il conduttore non
occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
- intende vendere
l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso
abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione.
Il conduttore
può invece recedere in qualsiasi momento dal contratto, qualora ricorrano
gravi motivi, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi
) Prelazione del conduttore Al conduttore è riconosciuto il
diritto di prelazione in caso di:
- vendita dell'immobile
;
- locazione dopo
la conclusione dei suddetti lavori di ristrutturazione, trasformazione,
ecc.
Canoni non
percepiti
Con una modifica allart.
23.1 del TUIR, viene stabilito che i redditi derivanti da contratti di
locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono
a formare il reddito dal momento di conclusione del procedimento giurisdizionale
di convalida di sfratto per morosità del conduttore.Inoltre, per le imposte
versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come accertato nell'ambito
del procedimento di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto
un credito d'imposta di pari ammontare.
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