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Diritto d'interpello Decreto Ministeriale del 26/04/2001 n. 209
aggiornato a ottobre 2001

Il contribuente, se vi sono "obiettive condizioni di incertezza" nella normativa, può rivolgere un quesito all'amministrazione finanziaria, che deve rispondere entro 120 giorni. Se la risposta non arriva entro questo termine si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione prospettata dal contribuente (si applica, cioè, il c.d. "silenzio-assenso"). E' nullo qualunque atto emanato in difformità dalla risposta o dall'interpretazione desunta in base al silenzio-assenso (art.11)

Cosa riguarda l’istanza di interpello

L’istanza deve riguardare l’applicazione di una norma a casi concreti e personali, quando sussistono obiettive condizioni di incertezza sull’interpretazione della norma stessa. L'ambito oggettivo dell'interpello è circoscritto alla interpretazione di norme primarie e secondarie, con esclusione di tutti gli atti privi di contenuto normativo quali, a titolo meramente esemplificativo, circolari, risoluzioni,istruzioni, note ed atti similari.

Le istanze concernenti i tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate, possono riguardare in particolare:

- le imposte sui redditi
- l'imposta sul valore aggiunto
- la Dual Income Tax (DIT)
- l'imposta di registro
- l'imposta sulle successioni e donazioni
- l'imposta di bollo
- le tasse sulle concessioni governative
- l'imposta sugli intrattenimenti
- altri tributi minori.

Per quanto riguarda l'IRAP la competenza a gestire l'interpello compete necessariamente alla stessa amministrazione che esercita in materia i poteri di accertamento. La potesta' di accertamento in materia di IRAP infatti e' attribuita all'Agenzia delle Entrate salvo che non sia diversamente previsto dalle leggi regionali e dalle convenzioni intervenute in materia.

Chi può presentare l’istanza di interpello

L’istanza deve essere presentata personalmente dal contribuente interessato, salvo eccezioni (ad esempio, genitore per conto del figlio minore). Tra i soggetti legittimati a presentare l'istanza di interpello rientrano anche, limitatamente ai quesiti riguardanti le norme che disciplinano l'effettuazione delle ritenute alla fonte e gli obblighi consequenziali, nonche' i responsabili d'imposta (ad esempio, i notai, obbligati al pagamento dell'imposta per fatti o situazioni riferibili ai propri clienti) e i coobbligati al pagamento dei tributi.

Oltre che dai soggetti cui e' attribuita la rappresentanza di contribuenti diversi dalle persone fisiche, l'interpello puo' essere attivato anche dal procuratore generale o speciale del contribuente. In tal caso la procura deve essere conferita secondo le formalita' stabilite all'articolo 63 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Come si presenta l’istanza di interpello

L’istanza di interpello deve essere scritta in carta libera e spedita per raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente. I fogli su cui è scritta l’istanza non devono essere inseriti in una busta, ma piegati in due o anche tre parti (per adeguare il plico al formato prescritto dalle poste), i cui bordi vanno fermati con colla o punti metallici. Su una facciata del plico va scritto l’indirizzo, sull’altra il mittente. In alternativa, l’istanza può anche essere consegnata direttamente.

Altre modalità di interpello

Oltre all'interpello a carattere generale regolato dallo Statuto del contribuente, esistono altre modalità di interpello:

1) Consulenza giuridica per le Associazioni
La consulenza giuridica non riconducibile nei presupposti dell'interpello del contribuente previsto dallo Statuto del contribuente e, in particolare, quella richiesta da associazioni sindacali e di categoria, ordini professionali, enti pubblici o privati che esprimono interessi non personali ma di rilevanza generale, si esplica secondo le modalità illustrate nella circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.

2) Interpello di cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 1991 n. 413
Interpello specifico limitato a determinate materie societarie (trasformazioni, fusioni, spese di propaganda e pubblicità, ecc.)

3) Istanza per l'applicazione delle norme antielusione
L'interpello previsto dallo statuto dei diritti del contribuente non va confuso con l'istanza indirizzata al Direttore regionale per la disapplicazione di norme antielusive, prevista all'articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e regolamentata con decreto del Ministro delle finanze del 19 giugno 1998, n. 259. Tale istituto attribuisce al Direttore regionale il potere di disapplicare, con proprio decreto, disposizioni di carattere tributario che, a scopo antielusivo, limitano deduzioni, detrazioni e crediti di imposta; ciò nel presupposto che il contribuente dimostri che, nella fattispecie prospettata, gli effetti elusivi non possono verificarsi.

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