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ICI
aggiornato a: 02.01.2009
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L'imposta comunale sugli immobili (ICI), è una delle imposte "storiche" con cui si è iniziato il decentramento amministrativo a favore degli Enti Locali. Nata nel 1993, il suo gettito viene dal destinato integralmente ai bilanci dei Comuni (che, con le ultime disposizioni, hanno acquistato un ampio margine di autonomia nella gestione di questo tributo). I cittadini sono messi così in condizione di effettuare un confronto più diretto tra ciò che sono chiamati a pagare e i servizi che ricevono in cambio. Con il 2008 il Governo ha disposto l'esenzione dal pagmento per gli immobili adibiti a prima casa e relative pertinenze.

Chi la deve pagare

L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari, oppure come titolari di diritti reali di godimento. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria l'imposta deve essere pagata dal locatario finanziario.

Nell'applicazione dell'imposta possono verificarsi diversi casi:

• se l'immobile è posseduto da più proprietari, l'imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra loro in base alle quote di proprietà, e versata separatamente;

• se l'immobile è gravato da un diritto reale di godimento, l'imposta deve essere pagata da chi gode di tale diritto, in proporzione alla sua quota. Per esempio, con un usufrutto del 25% l'imposta sarà a carico dell'usufruttuario per questa percentuale e del proprietario per il restante 75%, mentre se l'usufrutto è totale l'imposta è per intero a carico dell'usufruttuario;

• se l'immobile è in multiproprietà di proprietà turnaria, l'imposta dovrà essere versata dall'amministratore di condominio o dalla comunione.

Quando si paga

Quanto si deve pagare L'imposta si paga in due rate alle seguenti scadenze

1 rata: dal 1 al 16 giugno
2 rata: dal 1 al 20 dicembre

e si determina applicando alla base imponibile, e cioè al valore calcolato nel modo indicato al paragrafo precedente, l'aliquota stabilita dal Comune ove è ubicato l'immobile. Il contribuente, se vuole, può versare entro il termine previsto per l'acconto, in unica soluzione, l'imposta dovuta per l'intero anno.

I versamenti devono essere effettuati a favore del concessionario della riscossione del comune in cui è situato l'immobile, direttamente o tramite conto corrente postale, oppure rivolgendosi alle agenzie degli istituti bancari convenzionati. Da alcuni anni sempre più comuni scelgono di riscuotere l'imposta direttamente, senza il tramite del concessionario.Dovunque si paghi il modulo di versamento è identico, ed è distribuito gratuitamente.
I bollettini sono solitamente inviati a casa dei contribuenti, a cura dei concessionari o del comune.

Se il contribuente possiede più immobili situati nello stesso Comune, deve effettuare un unico versamento. Se gli immobili sono situati in Comuni diversi, deve effettuare un versamento per ogni Comune.

Le persone non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno, in unica soluzione, entro il 20 dicembre, con applicazione degli interessi del 3% sull'importo il cui pagamento è stato differito. Questi contribuenti possono versare l'imposta direttamente dall'estero tramite bonifico bancario oppure vaglia internazionale ordinario o vaglia internazionale di versamento in conto corrente, secondo le modalità previste da un apposito decreto interministeriale.

Nuovo sistema di calcolo dell'acconto dall''esercizio 2001

Dal 2001 cambia il sistema di determinazione dell'acconto.
La prima rata sale infatti dal 45% al 50% dell'importo complessivo. Inoltre, la base su cui calcolare il 50% è data dall'imposta dovuta e pagata (secondo le aliquote e le detrazioni) nell'anno precedente. Se il possesso è stato parziale l'imposta va comunque rapportata ai dodici mesi. L'eventuale conguaglio sarà effettuato dal primo al 20 dicembre, in occasione del versamento a saldo. Per il contribuente, il vantaggio del nuovo sistema di calcolo è quello di avere più tempo per reperire ed esaminare le delibere sulle aliquote e regolamenti dei comuni presso i quali sono ubicate le unità immobiliari.

L'imposta deve essere calcolata sulla base dei mesi di possesso nel corso dell'anno; il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è calcolato per intero.
Ad esempio, il contribuente che ha acquistato un immobile il 20 aprile dovrà versare, tra giugno e dicembre, l'Ici relativa agli otto mesi di possesso dell'immobile (maggio-dicembre).

La dichiarazione ICI

La dichiarazione Ici è orami residuale in quanto per tutti gli aquisti di un nuovo immobile o dichiarazione di successione tale adempimento viene fatto direttamente dal notaio. Negli altri casi deve essere presentata in genere entro il 30 giugno (per i Comuni che non abbiano deliberato diversamente) solo per gli immobili per i quali si sono verificate variazioni nel corso dell'anno precedente, ed in particolare:

• per gli immobili che nel corso dell'anno sono stati adibiti (o hanno smesso di essere adibiti) ad abitazione principale;

• per gli immobili sui quali è stato costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione;

• per gli immobili che hanno perso (o acquistato) il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'imposta;

• per gli immobili che hanno cambiato caratteristiche (ad esempio, un terreno agricolo divenuto area fabbricabile oppure un'area fabbricabile sulla quale è terminata la costruzione del fabbricato).

Non si è tenuti a presentare la dichiarazione per i fabbricati per i quali l'unica variazione consiste nell'attribuzione o nel cambiamento della rendita catastale.

La dichiarazione deve essere presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili denunciati. Se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i Comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del Comune al quale la dichiarazione viene inviata).

Se l'immobile è situato nel territorio di più Comuni, si considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della sua superficie.
La dichiarazione va consegnata direttamente al Comune oppure può essere spedita in busta bianca, a mezzo di raccomandata postale senza ricevuta di ritorno all'Ufficio Tributi del Comune.
La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, con raccomandata postale o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
I Comuni possono sostituire l'obbligo di dichiarazione con la presentazione di una semplice comunicazione.

Conoscenza e applicazione delle rendite catastali

La legge 21 novembre 2000, n. 342, al comma 1 dell'art. 74 stabilisce che "a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti intestatari della relativa partita." La notificazione, quindi, deve essere effettuata dall'Ufficio del Territorio competente che deve darne tempestiva comunicazione ai comuni interessati. Dalla data di notificazione decorre il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso avverso l'attribuzione della rendita catastale. Inoltre, poichè può legittimamente proporre ricorso avanti alle commissioni tributarie solamente il possessore degli immobili e non l'intestatario della partita catastale che può essere un soggetto diverso dal primo, occorre che la notificazione venga effettuata anche a colui che ha il possesso del bene, in quanto risulta essere il soggetto direttamente interessato ad impugnare gli atti in questione.
Pertanto, poiché gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali acquistano rilevanza giuridica solo dal momento in cui queste ultime sono ritualmente notificate, ai fini dell'Ici, il comune a decorrere dal 1° gennaio 2000, fino alla data dell'avvenuta notificazione della rendita, non può legittimamente richiedere:

• l'imposta relativa alle annualità precedenti alla notificazione, risultante dalla differenza tra quanto versato dal contribuente e quanto dovuto in base alla rendita attribuita;

• le sanzioni, poichè nessuna violazione può essere imputata al contribuente che abbia versato il tributo in base a quanto dichiarato;

• gli interessi, in quanto non vi è alcun recupero di imposta sulla quale poterli calcolare.

Come si calcola l'ICI

La base Imponibile

Per calcolare l'Ici bisogna prima di tutto definire il valore tassabile, ossia quella che di norma si chiama "base imponibile".
A questo fine occorre distinguere se si tratta di fabbricati, di aree fabbricabili o di terreni agricoli.

Per i fabbricati la base imponibile è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente, il 5%) e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale.

Il coefficiente per il quale va moltiplicata la rendita rivalutata è uguale a:

100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A, B e C con esclusione delle categorie A10 e C1);

50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A/10) e gli alberghi, teatri, banche, ecc. (categoria D);

34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1).

Le aliquote ICI

L'aliquota è stabilita dal Comune ove è ubicato l'immobile (compresa, normalmente, tra il 4 e il 7 per mille) e può essere variata di anno in anno. Comuni possono fissare aliquote diverse in relazione al tipo di immobile e prevedere aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, per tre anni dall'inizio dei lavori in favore dei proprietari che eseguono interventi rivolti ai seguenti fini:

recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;
recupero di immobili di interesse artistico o architettonico dei centri storici;
realizzazione di autorimesse o posti auto;
utilizzo di sottotetti

Le detrazioni ICI

Per l'abitazione principale viene concessa una detrazione di imposta di 103,29 euro, rapportata ai mesi nei quali l'immobile è stato utilizzato come dimora abituale. Dal 2008 stante l'esenzione sulla prima casa tale esenzione si applica solo sugli immobili di categoria A1 e A8 che non beneficiano di tale esenzione.

Per i cittadini italiani residenti all'estero, la casa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto si considera "adibita ad abitazione principale" a condizione che non risulti affittata.

Analoga possibilità, se viene deliberata dal Comune, è concessa agli anziani non autosufficienti che acquisiscono la residenza negli Istituti di assistenza e ricovero.

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, l'imposta è ridotta al 50%.

I Comuni hanno il potere di disciplinare casi particolari di tassazione.
Ad esempio, possono:

considerare abitazione principale quella concessa in uso gratuito ad un familiare;
prevedere differenti termini dei versamenti per particolari situazioni;
introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione; ecc.

Esempio di calcolo per un'abitazione
(coefficiente = 100)

rendita abitazione   600 euro
rendita rivalutata   630 euro
valore abitazione 6.3000 euro
detrazione 100 euro
aliquota 0,005
imposta dovuta 215 euro
importo ogni rata 108 euro
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