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L'imposta comunale
sugli immobili (ICI), è una delle imposte "storiche"
con cui si è iniziato il decentramento amministrativo a favore
degli Enti Locali. Nata nel 1993, il suo gettito viene dal destinato integralmente
ai bilanci dei Comuni (che, con le ultime disposizioni, hanno acquistato
un ampio margine di autonomia nella gestione di questo tributo). I cittadini
sono messi così in condizione di effettuare un confronto più
diretto tra ciò che sono chiamati a pagare e i servizi che ricevono
in cambio. Con il 2008 il Governo ha disposto l'esenzione dal pagmento per gli immobili adibiti a prima casa e relative pertinenze. Nell'applicazione dell'imposta possono verificarsi diversi casi: se l'immobile è posseduto da più proprietari, l'imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra loro in base alle quote di proprietà, e versata separatamente; se l'immobile è gravato da un diritto reale di godimento, l'imposta deve essere pagata da chi gode di tale diritto, in proporzione alla sua quota. Per esempio, con un usufrutto del 25% l'imposta sarà a carico dell'usufruttuario per questa percentuale e del proprietario per il restante 75%, mentre se l'usufrutto è totale l'imposta è per intero a carico dell'usufruttuario; se l'immobile
è in multiproprietà di proprietà turnaria, l'imposta
dovrà essere versata dall'amministratore di condominio o dalla
comunione. Quanto si deve pagare L'imposta si paga in due rate alle seguenti scadenze 1 rata: dal 1 al 16
giugno e si determina applicando alla base imponibile, e cioè al valore calcolato nel modo indicato al paragrafo precedente, l'aliquota stabilita dal Comune ove è ubicato l'immobile. Il contribuente, se vuole, può versare entro il termine previsto per l'acconto, in unica soluzione, l'imposta dovuta per l'intero anno. I versamenti devono
essere effettuati a favore del concessionario della riscossione del comune
in cui è situato l'immobile, direttamente o tramite conto corrente
postale, oppure rivolgendosi alle agenzie degli istituti bancari convenzionati.
Da alcuni anni sempre più comuni scelgono di riscuotere l'imposta
direttamente, senza il tramite del concessionario.Dovunque si paghi il
modulo di versamento è identico, ed è distribuito gratuitamente. Se il contribuente possiede più immobili situati nello stesso Comune, deve effettuare un unico versamento. Se gli immobili sono situati in Comuni diversi, deve effettuare un versamento per ogni Comune. Le persone non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno, in unica soluzione, entro il 20 dicembre, con applicazione degli interessi del 3% sull'importo il cui pagamento è stato differito. Questi contribuenti possono versare l'imposta direttamente dall'estero tramite bonifico bancario oppure vaglia internazionale ordinario o vaglia internazionale di versamento in conto corrente, secondo le modalità previste da un apposito decreto interministeriale. Nuovo sistema di
calcolo dell'acconto dall''esercizio 2001 L'imposta deve essere
calcolata sulla base dei mesi di possesso nel corso dell'anno; il mese
durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni
è calcolato per intero. La dichiarazione
ICI per gli immobili che nel corso dell'anno sono stati adibiti (o hanno smesso di essere adibiti) ad abitazione principale; per gli immobili sui quali è stato costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione; per gli immobili che hanno perso (o acquistato) il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'imposta; per gli immobili che hanno cambiato caratteristiche (ad esempio, un terreno agricolo divenuto area fabbricabile oppure un'area fabbricabile sulla quale è terminata la costruzione del fabbricato). Non si è tenuti a presentare la dichiarazione per i fabbricati per i quali l'unica variazione consiste nell'attribuzione o nel cambiamento della rendita catastale. La dichiarazione deve essere presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili denunciati. Se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i Comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del Comune al quale la dichiarazione viene inviata). Se l'immobile è
situato nel territorio di più Comuni, si considera interamente
situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della sua superficie. Conoscenza e applicazione delle rendite catastali La legge
21 novembre 2000, n. 342, al comma 1 dell'art. 74 stabilisce che "a
decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle
rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere
dalla loro notificazione ai soggetti intestatari della relativa partita."
La notificazione, quindi, deve essere effettuata dall'Ufficio del Territorio
competente che deve darne tempestiva comunicazione ai comuni interessati.
Dalla data di notificazione decorre il termine di 60 giorni per la proposizione
del ricorso avverso l'attribuzione della rendita catastale. Inoltre, poichè
può legittimamente proporre ricorso avanti alle commissioni tributarie
solamente il possessore degli immobili e non l'intestatario della partita
catastale che può essere un soggetto diverso dal primo, occorre
che la notificazione venga effettuata anche a colui che ha il possesso
del bene, in quanto risulta essere il soggetto direttamente interessato
ad impugnare gli atti in questione. l'imposta relativa alle annualità precedenti alla notificazione, risultante dalla differenza tra quanto versato dal contribuente e quanto dovuto in base alla rendita attribuita; le sanzioni, poichè nessuna violazione può essere imputata al contribuente che abbia versato il tributo in base a quanto dichiarato; gli
interessi, in quanto non vi è alcun recupero di imposta sulla quale
poterli calcolare. |
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