LA
PRESCRIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI SULLE
DICHIARAZIONI |
ANNO
D'IMPOSTA |
DICH
REDDITI |
DICH
IVA |
2003 |
31
dicembre 2008 |
31
dicembre 2008 |
2004 |
31
dicembre 2009 |
31
dicembre 2009 |
2005 |
31
dicembre 2010 |
31
dicembre 2010 |
2006 |
31
dicembre 2011 |
31
dicembre 2011 |
2007 |
31
dicembre 2012 |
31
dicembre 2012 |
2008 |
31
dicembre 2013 |
31
dicembre 2013 |
2009 |
31
dicembre 2014 |
31
dicembre 2014 |
2010 |
31
dicembre 2015 |
31
dicembre 2015 |
2011 |
31
dicembre 2016 |
31
dicembre 2016 |
L'art. 43 del DPR 600/73 stabilisce che, per le imposte sui redditi, l'avviso deve essere notificato entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, o quinto anno successivo in ipotesi di omessa dichiarazione. Analoga disposizione è contenuta nell'art. 57 del DPR 633/72, con riferimento all'IVA.
Si ricorda che per entrambe le imposte i termini sono raddoppiati se vi sono elementi penalmente rilevanti, in merito all'annualità in cui l'illecito è stato commesso ai sensi del DL 223/2006.
Ai
fini Inps, la legge 335/95 di riforma del sistema pensionistico
ha innovato il regime della prescrizione dei debiti contributivi
come segue:
- 10 anni
se riferiti a contributi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
o altra forma pensionistica obbligatoria sino al 21.12.1995
- 5 anni
se riferiti a contributi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
o altra forma pensionistica obbligatoria a partire dal 1.1.1996
- 5 anni
per tutte le altre contribuzioni obbligatorie a partire dal 17.08.1995
Questi
termini sono applicabili anche alle contribuzioni precedenti l'entrata
in vigore della legge (17.08.1995) salvo i casi di interruzione
della prescrizione compiuti entro tale data secondo la precedente
normativa. Nei solo caso di interruzione dei termini occorre computare
anche il periodo di sospensione di tre anni previsto dalla legge
638/83. Gli atti interruttivi della prescrizione inviati dall'Ente
(non hanno validità gli atti inviati da soggetti terzi) inviati
a partire dal 1.1.1996 interrompono la prescizione su periodi anteriori
di 5 anni. Sono considerati interruttivi della prescrizione ance
gli atti presentati dal debitore intesi a riconoscere il debito
stesso (quali denunce contributive...)
|
I
termini di decadenza |
Nel
caso dei termini di decadenza per i controlli fiscali esiste
ancora molta confusione. Il termine fissato dalla legge infatti
non riguarda l'esecuzione di un atto destinato al contribuente,
come la notifica della cartella di pagamento, bensì
un admpimento precedente quale è il perfezionamento
del ruolo nel quale sono iscritte le somme che l'amministrazione
finanziaria considera dovute dal contribuente. Tale perfezionamento
avviene nel momento in cui il titolare dell'ufficio che redige
il ruolo appone la propria firma sull'atto. L'atto è
poi trasmesso al concessionario della riscossione, che provvede
a notificare al contribuente la richiesta di pagamento.
Infatti con la sentenza 23.1.2004 n. 286, la Corte Costituzionale ha enunciato il principio secondo cui la notificazione si perfeziona, nei confronti del notificante, al momento della consegna dell’atto all’agente notificatore: pertanto, è a tale momento che occorre riferirsi per verificare il rispetto del termine decadenziale
.
Di conseguenza, il termine deve ritenersi rispettato qualora, sebbene l’avviso di accertamento sia stato ricevuto dal contribuente, ad esempio, in data 15.2.2012, dagli atti risulta che il provvedimento è stato consegnato all’agente notificatore al più tardi il 31.12.2011.
L'assurdo
è che nessun termine è fissato per questa
notificazione, per cui il contrubuente può venire
a conoscenza del suo debito ben dopo il termine di decadenza
fissato dalla legge per la prescrizione. Inoltre il contribuente,
nel momento in cui riceve la cartella esattoriale, non ha
modo di sapere se i termini sono stati rispettati, se non
andando di persona presso l'Ufficio che ha emesso il ruolo,
in quanto sulla cartella il termine di perfezionamento del
ruolo non è precisato.
La
morale? Alla faccia della prescrizione può succedere
di vedersi notificato un accertamento per un periodo che si
pensava prescritto. Per cui, prima di buttare al macero i
vostri "preziosi" documenti, pensateci due volte! |
|