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La prescrizione per gli accertamenti sostanziali sulle dichiarazioni

LA PRESCRIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI SULLE DICHIARAZIONI

ANNO D'IMPOSTA DICH REDDITI DICH IVA
2003 31 dicembre 2008 31 dicembre 2008
2004 31 dicembre 2009 31 dicembre 2009
2005 31 dicembre 2010 31 dicembre 2010
2006 31 dicembre 2011 31 dicembre 2011
2007 31 dicembre 2012 31 dicembre 2012
2008 31 dicembre 2013 31 dicembre 2013
2009 31 dicembre 2014 31 dicembre 2014
2010 31 dicembre 2015 31 dicembre 2015
2011 31 dicembre 2016 31 dicembre 2016

L'art. 43 del DPR 600/73 stabilisce che, per le imposte sui redditi, l'avviso deve essere notificato entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, o quinto anno successivo in ipotesi di omessa dichiarazione. Analoga disposizione è contenuta nell'art. 57 del DPR 633/72, con riferimento all'IVA.
Si ricorda che per entrambe le imposte i termini sono raddoppiati se vi sono elementi penalmente rilevanti, in merito all'annualità in cui l'illecito è stato commesso ai sensi del DL 223/2006.

Ai fini Inps, la legge 335/95 di riforma del sistema pensionistico ha innovato il regime della prescrizione dei debiti contributivi come segue:

  • 10 anni se riferiti a contributi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o altra forma pensionistica obbligatoria sino al 21.12.1995
  • 5 anni se riferiti a contributi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o altra forma pensionistica obbligatoria a partire dal 1.1.1996
  • 5 anni per tutte le altre contribuzioni obbligatorie a partire dal 17.08.1995

Questi termini sono applicabili anche alle contribuzioni precedenti l'entrata in vigore della legge (17.08.1995) salvo i casi di interruzione della prescrizione compiuti entro tale data secondo la precedente normativa. Nei solo caso di interruzione dei termini occorre computare anche il periodo di sospensione di tre anni previsto dalla legge 638/83. Gli atti interruttivi della prescrizione inviati dall'Ente (non hanno validità gli atti inviati da soggetti terzi) inviati a partire dal 1.1.1996 interrompono la prescizione su periodi anteriori di 5 anni. Sono considerati interruttivi della prescrizione ance gli atti presentati dal debitore intesi a riconoscere il debito stesso (quali denunce contributive...)

 

I termini di decadenza

Nel caso dei termini di decadenza per i controlli fiscali esiste ancora molta confusione. Il termine fissato dalla legge infatti non riguarda l'esecuzione di un atto destinato al contribuente, come la notifica della cartella di pagamento, bensì un admpimento precedente quale è il perfezionamento del ruolo nel quale sono iscritte le somme che l'amministrazione finanziaria considera dovute dal contribuente. Tale perfezionamento avviene nel momento in cui il titolare dell'ufficio che redige il ruolo appone la propria firma sull'atto. L'atto è poi trasmesso al concessionario della riscossione, che provvede a notificare al contribuente la richiesta di pagamento.

Infatti con la sentenza 23.1.2004 n. 286, la Corte Costituzionale ha enunciato il principio secondo cui la notificazione si perfeziona, nei confronti del notificante, al momento della consegna dell’atto all’agente notificatore: pertanto, è a tale momento che occorre riferirsi per verificare il rispetto del termine decadenziale
.
Di conseguenza, il termine deve ritenersi rispettato qualora, sebbene l’avviso di accertamento sia stato ricevuto dal contribuente, ad esempio, in data 15.2.2012, dagli atti risulta che il provvedimento è stato consegnato all’agente notificatore al più tardi il 31.12.2011.

L'assurdo è che nessun termine è fissato per questa notificazione, per cui il contrubuente può venire a conoscenza del suo debito ben dopo il termine di decadenza fissato dalla legge per la prescrizione. Inoltre il contribuente, nel momento in cui riceve la cartella esattoriale, non ha modo di sapere se i termini sono stati rispettati, se non andando di persona presso l'Ufficio che ha emesso il ruolo, in quanto sulla cartella il termine di perfezionamento del ruolo non è precisato.

La morale? Alla faccia della prescrizione può succedere di vedersi notificato un accertamento per un periodo che si pensava prescritto. Per cui, prima di buttare al macero i vostri "preziosi" documenti, pensateci due volte!

 

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