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Gestione separata Inps

aggiornato a: 12.02.2010
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Le aliquote 2010


A partire dal 1995 è stata istituita presso l'Inps la gestione separata a cui sono tenuti ad iscriversi tutti coloro che esercitano un'attivitò di collaborazione coordinata e continuativa o professionale senza altra copertura previdenziale.

Tale contributo è versato interamente dal datore di lavoro o professionista, che ha l'obbligo di inviare mensilmente in vi telematica all'Inps la denuncia delle retribuzione modello Emens (sino al periodo d'imposta 2004 si inviava annualmente all'Inps una denuncia riepilogativa modello GLA di tutti i contributi dovuti/versati).

Il datore di lavoro trattiene, al momento del compenso al collaboratore, una quota pari ad 1/3 del compenso stesso, che rimane a carico dello stesso collaboratore.

Nel caso del professionista non iscritto ad altra forma previdenziale, lo stesso nel momento della fatturazione può applicare ai suoi onorari un aumento forfettario del 4% a titolo di integrazione Inps; tale maggiorazione, proprio per la sua natura di compenso forfettario (per i professionisti l'importo del contributo dovuto viene poi calcolato sul reddito netto imponibile) segue la stessa natura del reddito principale è quindi è soggetto ad Iva ed a ritenuta d'acconto.

Nel caso dell'associato in partecipazione invece il contributo è dovuto per il 55% dall'azienda e per il 45% dall'associato.

Le aliquote

Le aliquote applicate sono :

una aliquota del 17% per i collaboratori e i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; i lavoratori che hanno contributi volontari o figurativi; i titolari di pensione di reversibilità.

una aliquota del 15% per i titolari di pensione diretta
.

una aliquota del 26,72% (tale aliquota, inizialmente pari al 12%, è incrementata negli anni ) per chi non ha in essere altra copertura previdenziale obbligatoria, sino al massimale di euro 92.147,00 annui

 

 

Forse non tutti sanno che anche per la gestione separata esiste un minimale contributivo.....

Infatti la legge prevede che la copertura per l'intero anno si realizza solo se il contributo viene versato su un compenso non inferiore al minimale imponibile fissato per gli iscritti alla gestione commercianti. Altrimenti sono accreditati solo i mesi che risultano in proporzione al minimale, arrotondati sempre per difetto.

Ad esempio, nel 2002 il reddito di rifermineto per i commercianti era di euro 11.300 circa. Questo significa che un collaboratore soggetto al 10% ha diritto all'intero anno di copertura se ha versato almeno 1.300 euro. Se invece lo stesso ha versato solo 650 euro si vedrà riconosciuti solo 6 mesi anche se ha lavorato per l'intero anno.

 


 
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