A partire dal 1995
è stata istituita presso l'Inps la gestione separata a cui
sono tenuti ad iscriversi tutti coloro che esercitano un'attivitò
di collaborazione coordinata e continuativa o professionale senza altra
copertura previdenziale.
Tale contributo è
versato interamente dal datore di lavoro o professionista, che ha l'obbligo
di inviare mensilmente in vi telematica all'Inps la denuncia delle retribuzione modello Emens (sino al periodo d'imposta 2004 si inviava annualmente all'Inps una denuncia riepilogativa modello GLA
di tutti i contributi dovuti/versati).
Il datore di lavoro
trattiene, al momento del compenso al collaboratore, una quota pari
ad 1/3 del compenso stesso, che rimane a carico dello stesso collaboratore.
Nel caso del professionista
non iscritto ad altra forma previdenziale, lo stesso nel momento della
fatturazione può applicare ai suoi onorari un aumento forfettario
del 4% a titolo di integrazione Inps; tale maggiorazione, proprio
per la sua natura di compenso forfettario (per i professionisti l'importo
del contributo dovuto viene poi calcolato sul reddito netto imponibile)
segue la stessa natura del reddito principale è quindi è
soggetto ad Iva ed a ritenuta d'acconto.
Nel caso dell'associato in partecipazione invece il contributo è dovuto per il 55% dall'azienda e per il 45% dall'associato. |
| Le aliquote |
Le aliquote applicate
sono :
una aliquota del
17% per i collaboratori e i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; i lavoratori che hanno contributi volontari o figurativi; i titolari di pensione di reversibilità.
una aliquota del
15% per i titolari di pensione diretta.
una aliquota del
26,72% (tale aliquota, inizialmente pari al 12%,
è incrementata negli anni ) per chi
non ha in essere altra copertura previdenziale obbligatoria, sino al massimale di euro 92.147,00 annui
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