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I nuovi condoni fiscali
ultimo aggiornamento: 26.02.2004
aggiornato con la legge 01.08.2003 n. 212 e il dl 269/03_____CLICK QUI PER I CODICI (in aggiornamento)

PER I VERSAMENTI DEI CONDONI FISCALI ULTERIORE PROROGA AL 16 APRILE 2004 CON ESTENSIONE ALL'ANNO D'IMPOSTA 2002 - SCARICA LA CIRCOLARE 7E del 2004 IN FORMATO PDF

La legge 212/2003 di conversione del Dl 143/2003 proroga al 16 ottobre 2003 i versamenti relativi alla definizione di cui agli articoli 7 (concordato),8 (integrativa semplice),9 (condono tombale),9-bis (omessi o tardivi versamenti),11 (definiz agevolata imposta di registro),12 (saldo cartelle esattoriali al 25%),14 (regolarizzazion scritture contabili),15 (chiusura liti potenziali),16 (chiusura liti pendenti) della legge 27.12.2002 n. 289 (Finanziaria 2003). Il successivo decreto legge 269/2003 convertito nella legge 326/2003 e il successivo decreto "milleproroghe" ha prolungato ulteriormente il termine sino alla scadenza del 16 aprile2004.

Parimenti, viene prorogata al 31 aprile 2004 l'invio telematico delle dichiarazioni relative al condono tombale, al condordato e all'integrativa semplice. Per i redditi di partecipazione derivanti dal concordato da parte di snc e sas, la società dovrà comunicare l'avvenuta adesione entro il nuovo termine del 17 aprile 2004 e i termini di adesione da parte del socio sono proprogati al 16 maggio 2004.

Per i versamenti rateali, il calcolo degli interessi (pari al 3% annuo) decorre per tutti (soggetti che hanno già aderito alla prima versione e nuovi soggetti) dalla data del 17 ottobre 2003. Relativamente alla scadenza delle ulteriori rate, per i soggetti persone fisiche con importo dovuto superiore a 3.000 euro e società con importo dovuto superiore a 6.000 euro, le stesse (solo per i nuovi soggetti che aderiscono) sono rispettivamente spostati dal 30 novembre 2003 al 01 marzo 2004 per la 2 rata e dal 20 giugno 2004 al 30 giugno 2004 per la 3 rata.

 
Definizione automatica per gli anni pregressi - "Condono Tombale"

Il "condono tombale" consente, a tutti i contribuenti, titolari e non di partita IVA, di regolarizzare le imposte relative alle dichiarazioni che andavano presentate entro il 31 ottobre 2002. Le imposte condonabili sono le imposte sui redditi (Irpef, Irpeg e Ilor) e relative addizionali, le imposte sostitutive, l'Irap, il contributo straordinario dell'Europa, l'Iva e l'imposta sul patrimonio netto.
L'adesione al condono tombale comporta la necessità di sanare tutti i periodi d'imposta per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002 (dichiarazioni redditi 1997 -2001).
E' possibile sanare soltanto le imposte dirette e assimilate senza L'Iva o viceversa.

L'adesione al "condono tombale" comporta la preclusione di ogni accertamento, l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, nonché l'esclusione della punibilità per alcuni reati tributari qualora si provveda, in quest'ultimo caso e nelle ipotesi previste dall'articolo 14 della Finanziaria 2003, alla regolarizzazione contabile delle attività (anche detenute all'estero) secondo le modalità previste in tale articolo
.

Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione - "Concordato"

Il concordato per gli anni pregressi consente ai soggetti titolari di redditi di impresa, agli esercenti arti e professioni, alle società di persone ed equiparate nonché agli imprenditori agricoli ed alle imprese di allevamento (ad esclusione di quelli che hanno dichiarato compensi annui di importo superiore ad € 5.164.569), di effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa e di lavoro autonomo relativi ad una o più annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002. La definizione riguarda le imposte sui redditi e relative addizionali, l'Iva e l'Irap (per gli imprenditori agricoli e imprese di allevamento solamente l'Iva e l'Irap) e si perfeziona con la presentazione della comunicazione di definizione entro il 31 luglio 2003 (o entro il 31 ottobre 2003 per le persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata) e con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi (senza applicazione di sanzioni e interessi) entro il 20 giugno 2003; è prevista la possibilità del versamento rateale qualora si superino determinati limiti.

Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi - "Dichiarazione integrativa semplice"

L'integrativa semplice consente a tutti i contribuenti, compresi i sostituti d'imposta, di integrare le dichiarazioni, che andavano presentate entro il 31 ottobre 2002, relative ad uno o più periodi d'imposta. Sono esclusi gli anni per i quali al contribuente sia stato notificato, entro il 1° gennaio 2003, processo verbale di constatazione con esito positivo, avviso di accertamento (ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva o dell'Irap), invito al contraddittorio, relativamente ai quali non sia stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16; sono esclusi, inoltre gli anni per i quali sia stata esercitata l'azione penale per alcuni illeciti tributari, della quale gli stessi contribuenti abbiano avuto formale conoscenza entro il 1° gennaio 2003.
L'integrazione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, dell'Iva, dell'Irap, del contributo straordinario per l'Europa, dei contributi previdenziali e di quelli al Servizio sanitario nazionale nonché delle ritenute.

Chiusura delle liti fiscali pendenti

La sanatoria prevista per le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di ogni grado del giudizio, può essere definita mediante:
a) presentazione, per ciascuna lite pendente, di una domanda di definizione entro il 21 aprile 2003;
b) effettuazione di un versamento pari a € 150, se il valore della lite è di importo fino ad € 2.000; se il valore della lite è superiore a € 2.000 il versamento da effettuare è pari:
al 10% del valore della lite, in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato;
al 50% del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente;
al 30% del valore della lite, se la stessa è ancora pendente alla data di presentazione della domanda di definizione.

Definizione degli accertamenti (liti potenziali)

Tale sanatoria consente di regolarizzare: gli avvisi di accertamento per i quali al 1° gennaio 2003 non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso; gli inviti al contraddittorio per i quali, alla suddetta data, non è ancora intervenuta la definizione; i processi verbali di constatazione relativamente ai quali, al 1° gennaio 2003, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio.

Definizione dei ritardati o omessi versamenti

La sanatoria consente a tutti i contribuenti, compresi i sostituti d'imposta, di definire i ritardati od omessi versamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data.


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