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aggiornato con la legge 01.08.2003 n. 212 e il dl 269/03_____CLICK
QUI PER I CODICI (in aggiornamento) |
PER
I VERSAMENTI DEI CONDONI FISCALI ULTERIORE PROROGA AL 16 APRILE
2004 CON ESTENSIONE ALL'ANNO D'IMPOSTA 2002 -
SCARICA LA CIRCOLARE 7E del 2004 IN FORMATO PDF
La
legge 212/2003 di conversione del Dl 143/2003 proroga al 16
ottobre 2003 i versamenti relativi alla definizione di cui
agli articoli 7 (concordato),8 (integrativa semplice),9 (condono
tombale),9-bis (omessi o tardivi versamenti),11 (definiz agevolata
imposta di registro),12 (saldo cartelle esattoriali al 25%),14
(regolarizzazion scritture contabili),15 (chiusura liti potenziali),16
(chiusura liti pendenti) della legge 27.12.2002 n. 289 (Finanziaria
2003). Il successivo decreto legge 269/2003 convertito nella
legge 326/2003 e il successivo decreto "milleproroghe"
ha prolungato ulteriormente il termine sino alla scadenza
del 16 aprile2004.
Parimenti, viene prorogata al 31 aprile 2004 l'invio
telematico delle dichiarazioni relative al condono tombale,
al condordato e all'integrativa semplice. Per
i redditi di partecipazione derivanti dal concordato
da parte di snc e sas, la società dovrà comunicare
l'avvenuta adesione entro il nuovo termine del 17 aprile
2004 e i termini di adesione da parte del socio sono proprogati
al 16 maggio 2004.
Per i versamenti rateali, il calcolo degli interessi
(pari al 3% annuo) decorre per tutti (soggetti che hanno già
aderito alla prima versione e nuovi soggetti) dalla data del
17 ottobre 2003. Relativamente alla scadenza delle ulteriori
rate, per i soggetti persone fisiche con importo dovuto superiore
a 3.000 euro e società con importo dovuto superiore
a 6.000 euro, le stesse (solo per i nuovi soggetti che aderiscono)
sono rispettivamente spostati dal 30 novembre 2003 al 01 marzo
2004 per la 2 rata e dal 20 giugno 2004 al 30 giugno 2004
per la 3 rata.
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Definizione
automatica per gli anni pregressi - "Condono Tombale" |
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Il
"condono tombale" consente, a tutti i contribuenti,
titolari e non di partita IVA, di regolarizzare le imposte relative
alle dichiarazioni che andavano presentate entro il 31 ottobre
2002. Le imposte condonabili sono le imposte sui redditi (Irpef,
Irpeg e Ilor) e relative addizionali, le imposte sostitutive, l'Irap,
il contributo straordinario dell'Europa, l'Iva e l'imposta sul patrimonio
netto.
L'adesione al condono tombale comporta la necessità di
sanare tutti i periodi d'imposta per i quali i termini di presentazione
delle dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002 (dichiarazioni
redditi 1997 -2001).
E' possibile sanare soltanto le imposte dirette e assimilate senza
L'Iva o viceversa.
L'adesione al "condono tombale" comporta la preclusione
di ogni accertamento, l'estinzione delle sanzioni amministrative
tributarie, nonché l'esclusione della punibilità per
alcuni reati tributari qualora si provveda, in quest'ultimo caso
e nelle ipotesi previste dall'articolo 14 della Finanziaria 2003,
alla regolarizzazione contabile delle attività (anche detenute
all'estero) secondo le modalità previste in tale articolo.
Definizione
automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli
anni pregressi mediante autoliquidazione - "Concordato" |
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Il
concordato per gli anni pregressi consente ai soggetti titolari
di redditi di impresa, agli esercenti arti e professioni, alle
società di persone ed equiparate nonché agli imprenditori
agricoli ed alle imprese di allevamento (ad esclusione di quelli
che hanno dichiarato compensi annui di importo superiore ad €
5.164.569), di effettuare la definizione automatica dei redditi
di impresa e di lavoro autonomo relativi ad una o più annualità
per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il
31 ottobre 2002. La definizione riguarda le imposte sui redditi
e relative addizionali, l'Iva e l'Irap (per gli imprenditori agricoli
e imprese di allevamento solamente l'Iva e l'Irap) e si perfeziona
con la presentazione della comunicazione di definizione entro
il 31 luglio 2003 (o entro il 31 ottobre 2003 per le
persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata)
e con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti
dai maggiori ricavi o compensi (senza applicazione di sanzioni e
interessi) entro il 20 giugno 2003; è prevista la possibilità
del versamento rateale qualora si superino determinati limiti.
Integrazione
degli imponibili per gli anni pregressi - "Dichiarazione
integrativa semplice" |
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L'integrativa
semplice consente a tutti i contribuenti, compresi i sostituti d'imposta,
di integrare le dichiarazioni, che andavano presentate entro
il 31 ottobre 2002, relative ad uno o più periodi d'imposta.
Sono esclusi gli anni per i quali al contribuente sia stato notificato,
entro il 1° gennaio 2003, processo verbale di constatazione
con esito positivo, avviso di accertamento (ai fini delle imposte
sui redditi, dell'Iva o dell'Irap), invito al contraddittorio, relativamente
ai quali non sia stata perfezionata la definizione ai sensi degli
articoli 15 e 16; sono esclusi, inoltre gli anni per i quali sia
stata esercitata l'azione penale per alcuni illeciti tributari,
della quale gli stessi contribuenti abbiano avuto formale conoscenza
entro il 1° gennaio 2003.
L'integrazione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative
addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, dell'Iva, dell'Irap, del contributo straordinario
per l'Europa, dei contributi previdenziali e di quelli al Servizio
sanitario nazionale nonché delle ritenute.
Chiusura
delle liti fiscali pendenti |
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La
sanatoria prevista per le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni
tributarie di ogni grado del giudizio, può essere definita
mediante:
a) presentazione, per ciascuna lite pendente, di una domanda di
definizione entro il 21 aprile 2003;
b) effettuazione di un versamento pari a € 150, se il valore
della lite è di importo fino ad € 2.000; se il valore
della lite è superiore a € 2.000 il versamento da effettuare
è pari:
al 10% del valore della lite, in caso di soccombenza dell'Amministrazione
finanziaria dello Stato;
al 50% del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente;
al 30% del valore della lite, se la stessa è ancora pendente
alla data di presentazione della domanda di definizione.
Definizione
degli accertamenti (liti potenziali) |
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Tale
sanatoria consente di regolarizzare: gli avvisi di accertamento
per i quali al 1° gennaio 2003 non sono ancora spirati i termini
per la proposizione del ricorso; gli inviti al contraddittorio per
i quali, alla suddetta data, non è ancora intervenuta la
definizione; i processi verbali di constatazione relativamente ai
quali, al 1° gennaio 2003, non è stato notificato avviso
di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio.
Definizione
dei ritardati o omessi versamenti |
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La
sanatoria consente a tutti i contribuenti, compresi i sostituti
d'imposta, di definire i ritardati od omessi versamenti delle imposte
o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate
entro il 31 ottobre 2002, per le quali il termine di versamento
è scaduto anteriormente a tale data.
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