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La riforma del commercio

A partire dal 24.04.1999 diventano operative le maggiori novità previste dal DLgs. 31.3.98 n. 114, avente ad oggetto disposizioni in materia di riforma del settore del commercio, in attuazione della delega Di seguito si segnalano le principali novità.

  • Le tabelle merceologiche vengono ridotte da 14 a 2: alimentare e non alimentare.
  • Per esercitare attività commerciale occorre possedere i previsti requisiti di moralità, salvi gli effetti della riabilitazione :
· non essere stati dichiarati falliti;
· non avere riportato condanne penali definitive con pena detentiva superiore a tre anni;
· non avere riportato condanne penali definitive per determinati reati (es. ricettazione, riciclaggio, bancarotta, usura, rapina, ecc.);
· non essere stati sottoposti a misure di prevenzione.
  • L'esercizio dell'attività commerciale nel settore merceologico alimentare è condizionata anche al possesso dei seguenti requisiti professionali :
· avere frequentato con esito positivo un corso professionale riconosciuto dalla regione o dalla provincia autonoma;
· avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquiennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, ovvero avere prestato la propria opera in imprese esercenti attività nel settore alimentare;
· essere stato iscritto negli ultimi cinque anni al registro esercenti il commercio (REC), in relazione alle precedenti tabelle merceologiche da I a VIII.
Per svolgere l'attività nel settore merceologico non alimentare sono richiesti solo i requisiti morali, salve disposizioni particolari concernenti la vendita di determinati prodotti.

Le autorizzazioni
  • Non sono soggetti ad autorizzazione, ma solo alla comunicazione al comune competente e possono essere effettuati decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di esercizi commerciali fino a:
· 150 metri quadrati,
· ovvero 250 metri quadrati nei comuni con più di 10.000 abitanti.
  • Sono subordinate ad una autorizzazione, rilasciata del comune competente per territorio, l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di strutture di vendita con superficie superiore alle precedenti fino a:
· fino a 1.500 metri quadrati,
· ovvero 2.500 metri quadrati nei comuni con più di 10.000 abitanti (art. 8).
Le domande devono ritenersi accolte se entro 90 giorni dalla data di ricevimento non viene comunicato il provvedimento di diniego.
  • Le strutture di vendita con superficie superiore ai precedenti limiti sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

Le domande devono ritenersi accolte se, entro 120 giorni dalla data di convocazione della conferenza dei servizi che deve esaminarle, non viene comunicato il provvedimento di diniego.

Orari di vendita
Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dai comuni. L'orario di vendita può variare dalle ore 7 alle ore 22, nel limite massimo di 13 ore giornaliere. I comuni possono derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva. Nei comuni turistici e nelle città d'arte tale deroga può essere effettuata direttamente dall'esercente; esistono comunque deroghe alla norma.

Indennizzo per cessata attività
E' previsto un indennizzo per la cessata attività commerciale da parte dei soggetti:

· iscritti da almeno 5 anni alla gestione pensionistica presso l'INPS;
· titolari di esercizi con superficie non superiore a 150 metri quadrati (250 nei comuni con più di 10.000 abitanti);
· che restituiscono l'autorizzazione entro il 09.05.2000.
I criteri e le modalità per l'erogazione dell'indennizzo sono stabiliti con con regolamento ministeriale con operatività da ottobre 1999
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