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La
riforma del commercio
A partire dal
24.04.1999 diventano operative le maggiori novità previste dal
DLgs. 31.3.98 n. 114, avente ad oggetto disposizioni in materia di riforma
del settore del commercio, in attuazione della delega Di
seguito si segnalano le principali novità.
- Le tabelle merceologiche
vengono ridotte da 14 a 2: alimentare e non alimentare.
- Per esercitare
attività commerciale occorre possedere i previsti requisiti di moralità,
salvi gli effetti della riabilitazione :
· non essere
stati dichiarati falliti;
· non avere riportato condanne penali definitive con pena detentiva superiore
a tre anni;
· non avere riportato condanne penali definitive per determinati reati
(es. ricettazione, riciclaggio, bancarotta, usura, rapina, ecc.);
· non essere stati sottoposti a misure di prevenzione.
- L'esercizio dell'attività
commerciale nel settore merceologico alimentare è condizionata anche
al possesso dei seguenti requisiti professionali :
· avere
frequentato con esito positivo un corso professionale riconosciuto dalla
regione o dalla provincia autonoma;
· avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquiennio,
l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari,
ovvero avere prestato la propria opera in imprese esercenti attività nel
settore alimentare;
· essere stato iscritto negli ultimi cinque anni al registro esercenti
il commercio (REC), in relazione alle precedenti tabelle merceologiche
da I a VIII.
Per svolgere
l'attività nel settore merceologico non alimentare sono richiesti solo
i requisiti morali, salve disposizioni particolari concernenti la vendita
di determinati prodotti.
Le autorizzazioni
- Non sono soggetti
ad autorizzazione, ma solo alla comunicazione al comune competente e
possono essere effettuati decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione,
l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di esercizi commerciali
fino a:
· 150 metri
quadrati,
· ovvero 250 metri quadrati nei comuni con più di 10.000 abitanti.
- Sono subordinate
ad una autorizzazione, rilasciata del comune competente per territorio,
l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di strutture di
vendita con superficie superiore alle precedenti fino a:
· fino a
1.500 metri quadrati,
· ovvero 2.500 metri quadrati nei comuni con più di 10.000 abitanti (art.
8).
Le domande
devono ritenersi accolte se entro 90 giorni dalla data di ricevimento
non viene comunicato il provvedimento di diniego.
- Le strutture di
vendita con superficie superiore ai precedenti limiti sono soggette
ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.
Le domande devono
ritenersi accolte se, entro 120 giorni dalla data di convocazione della
conferenza dei servizi che deve esaminarle, non viene comunicato il
provvedimento di diniego.
Orari di
vendita
Gli
orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al
dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel
rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dai comuni. L'orario di
vendita può variare dalle ore 7 alle ore 22, nel limite massimo di 13
ore giornaliere. I comuni possono derogare all'obbligo della chiusura
domenicale e festiva. Nei comuni turistici e nelle città d'arte tale
deroga può essere effettuata direttamente dall'esercente; esistono comunque
deroghe alla norma.
Indennizzo per
cessata attività
E' previsto
un indennizzo per la cessata attività commerciale da parte dei soggetti:
· iscritti
da almeno 5 anni alla gestione pensionistica presso l'INPS;
· titolari di esercizi con superficie non superiore a 150 metri quadrati
(250 nei comuni con più di 10.000 abitanti);
· che restituiscono l'autorizzazione entro il 09.05.2000.
I criteri e le modalità
per l'erogazione dell'indennizzo sono stabiliti con con regolamento ministeriale
con operatività da ottobre 1999 |