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Tremonti Ter

aggiornato a: 01.12.2009
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Agevolati gli acquisti di beni delle imprese sino a giugno 2010

Il focus dell'agevolazione riguarda senz'altro quali beni sono agevolabili in quanto il referimento alla tabella ateco 28 sicuramente non agevola tale valutazione.

Altro importante riferimento da tenere in considerazione visto il periodo temporale rigido della stessa è il momento di effettuazione dell'operazione.

In genere e tenendo conto dell'art 109 del TUIR possiamo considerare quanto segue:

   
beni mobili consegna o spedizione
servizi data di ultimazione
leasing consegna del bene
appalto ultimazione della prestazione o in alternativa in base allo SAL
produz interna spese sostenute nel periodo di competenza

Interessante è notare che la presente agevolazione è fruibile sia dalle imprese costituite nel periodo di vigenza dell'agevolazione stessa (diversamente da quanto accadeva per le precedenti Tremonti) e dalle imprese in perdita, in quanto l'agevolazione sarà riportabile negli esercizi successivi per le imprese in contabilità ordinaria (sino al quinto, tranne il caso di nuove società dove il riporto della perdita è illimitato).

I beni oggetto di agevolazioni dovranno rimanere nel patrimonio dell'impresa sino a fine 2011 se acquistati nel 2009 e sino al 2012 se acquistati nel 2010.

 

La norma in breve

L'agevolazione prevista dall'art 5 del DL 78/2009 si applica solo alle imprese (sono quindi esclusi i professionisti) che hanno effettuato acquisti di beni nuovi nel periodo dal 01/07/2009 al 30/06/2010, indipendentemente dal regime contabile adottato.

I beni agevolabili sono quelli comresi nella divisione 28 del codice Ateco 2007 [vedi]

Di norma l'agevolazione è cumulabile con altre salvo espressi divieti (es 55% per il risparmio energetico).

La circolare 44E/09 dell'Agenzia delle Entrate fa rientrare nell'agevolazione anche alcuni materiali di consumo (es toner)

Il beneficio consiste nella detrazione dal reddito di impresa di un importo pari al 50% del costo del bene (inclusivo dell'eventuale iva indetraibile), in aggiunta al normale ammortamento dello stesso. Sono agevolabili anche i beni in leasing, per il valore sostenuto dalla società concedente.

circ 44E

 

 

 


 
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