La
nuova disciplina iva nella subfornitura
La
legge 18.6.98 n. 192 ha disciplinato il contratto di subfornitura industriale
per le attività produttive di cui alla L. 192/98, con decorrenza dal
20.10.1998 .
In
particolare tale legge stabilisce che il subfornitore può effettuare
il versamento periodico dell'IVA dovuta con cadenza trimestrale, senza
applicazione degli interessi:
- nel caso di operazioni
derivanti da contratti di subfornitura
- e qualora per il
pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna
del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione
di servizi.
La
disciplina agevolata dellIVA si applica:
- nei confronti delle
operazioni di subfornitura effettuate a partire dal 20.10.1998, ovvero
alle
operazioni dipendenti dai contratti di subfornitura in essere a tale data.
In caso di fatturazione immediata, l'agevolazione si applica "nei
casi in cui sia stato pattuito che il pagamento del corrispettivo debba
essere eseguito entro una data successiva a quella di emissione della
fattura" .
In caso di cessione di beni con fatturazione differita può farsi riferimento
alla data di emissione del documento di trasporto (D.d.t.). Pertanto,
saranno agevolabili i pagamenti da effettuare dopo tale data, anche qualora
sia stato pattuito un termine di pagamento coincidente con la data di
emissione della fattura .
Nelle cessioni periodiche o continuative di beni, ove sia stata pattuita
una pluralità di consegne da effettuarsi in un periodo determinato di
tempo (es. settimana, dieci giorni), "si deve fare riferimento non
alle singole consegne nel suddetto periodo, ma alla globalità delle consegne
eseguite in tale periodo" e quindi la norma agevolativa opera "se
contrattualmente è pattuito che il pagamento debba essere eseguito in
data successiva alla scadenza di tale periodo" .
In caso di prestazioni di servizi, lagevolazione si applica soltanto
quando è stato pattuito un termine di pagamento del corrispettivo successivo
alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione.
L'agevolazione
non si applica:
- ai contratti che
non rientrano nella nozione di "subfornitura" prevista dalla
L. n. 192/98, per mancanza di requisiti soggettivi (es. una delle parti
non è un imprenditore) o oggettivi (es. caratteristiche della prestazione,
mancanza della forma o del contenuto previsti per il contratto di subfornitura);
- nei casi in cui
il pagamento del corrispettivo (anche parziale, ma limitatamente allimporto
fatturato) avviene anteriormente o contestualmente alla consegna del
bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione.
Lagevolazione
si applica, invece, nelle ipotesi di ulteriore affidamento in subfornitura
di una parte dei beni e servizi (c.d. "sub-subfornitura"), a
condizione che siano state rispettate le prescrizioni dellart. 4
della L. n. 192/98.
Non
vi è alcun obbligo di comunicazione agli Uffici competenti della decisione
di avvalersi dellagevolazione.
Ai
fini Iva l'agevolazione :
- non comporta modifiche
dei termini e delle modalità di fatturazione, registrazione e liquidazione
del tributo, ma solo nel versamento dellIVA;
- in ogni caso, non
rileva ai fini del versamento dellacconto IVA entro il 27 dicembre.
IIl
contribuente in regime IVA mensile può:
- scomputare dall'IVA
complessivamente dovuta l'IVA relativa ai contratti di subfornitura;
- versare lIVA
scomputata con cadenza trimestrale senza interessi;
- effettuare un unico
versamento dellIVA mensile ordinaria e dellIVA trimestrale
sulle subforniture, se il termine coincide .
Il
contribuente in regime IVA trimestrale può :
- effettuare il versamento
periodico dell'IVA relativa alle operazioni registrate nel trimestre
di riferimento senza applicazione di interessi "fino a concorrenza
dell'ammontare dell'IVA afferente le subforniture computate per il trimestre"
stesso.
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