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La nuova disciplina iva nella subfornitura

La legge 18.6.98 n. 192 ha disciplinato il contratto di subfornitura industriale per le attività produttive di cui alla L. 192/98, con decorrenza dal 20.10.1998 .

 In particolare  tale legge stabilisce che il subfornitore può effettuare il versamento periodico dell'IVA dovuta con cadenza trimestrale, senza applicazione degli interessi:

  • nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura
  • e qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

La disciplina agevolata dell’IVA si applica:

  • nei confronti delle operazioni di subfornitura effettuate a partire dal 20.10.1998, ovvero

alle operazioni dipendenti dai contratti di subfornitura in essere a tale data.
In caso di fatturazione immediata, l'agevolazione si applica "nei casi in cui sia stato pattuito che il pagamento del corrispettivo debba essere eseguito entro una data successiva a quella di emissione della fattura" .
In caso di cessione di beni con fatturazione differita può farsi riferimento alla data di emissione del documento di trasporto (D.d.t.). Pertanto, saranno agevolabili i pagamenti da effettuare dopo tale data, anche qualora sia stato pattuito un termine di pagamento coincidente con la data di emissione della fattura .
Nelle cessioni periodiche o continuative di beni, ove sia stata pattuita una pluralità di consegne da effettuarsi in un periodo determinato di tempo (es. settimana, dieci giorni), "si deve fare riferimento non alle singole consegne nel suddetto periodo, ma alla globalità delle consegne eseguite in tale periodo" e quindi la norma agevolativa opera "se contrattualmente è pattuito che il pagamento debba essere eseguito in data successiva alla scadenza di tale periodo" .
In caso di prestazioni di servizi, l’agevolazione si applica soltanto quando è stato pattuito un termine di pagamento del corrispettivo successivo alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione.

L'agevolazione non si applica:

  • ai contratti che non rientrano nella nozione di "subfornitura" prevista dalla L. n. 192/98, per mancanza di requisiti soggettivi (es. una delle parti non è un imprenditore) o oggettivi (es. caratteristiche della prestazione, mancanza della forma o del contenuto previsti per il contratto di subfornitura);
  • nei casi in cui il pagamento del corrispettivo (anche parziale, ma limitatamente all’importo fatturato) avviene anteriormente o contestualmente alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione.

L’agevolazione si applica, invece, nelle ipotesi di ulteriore affidamento in subfornitura di una parte dei beni e servizi (c.d. "sub-subfornitura"), a condizione che siano state rispettate le prescrizioni dell’art. 4 della L. n. 192/98.

Non vi è alcun obbligo di comunicazione agli Uffici competenti della decisione di avvalersi dell’agevolazione.

Ai fini Iva l'agevolazione :

  • non comporta modifiche dei termini e delle modalità di fatturazione, registrazione e liquidazione del tributo, ma solo nel versamento dell’IVA;
  • in ogni caso, non rileva ai fini del versamento dell’acconto IVA entro il 27 dicembre.

IIl contribuente in regime IVA mensile può:

  • scomputare dall'IVA complessivamente dovuta l'IVA relativa ai contratti di subfornitura;
  • versare l’IVA scomputata con cadenza trimestrale senza interessi;
  • effettuare un unico versamento dell’IVA mensile ordinaria e dell’IVA trimestrale sulle subforniture, se il termine coincide .

Il contribuente in regime IVA trimestrale può :

  • effettuare il versamento periodico dell'IVA relativa alle operazioni registrate nel trimestre di riferimento senza applicazione di interessi "fino a concorrenza dell'ammontare dell'IVA afferente le subforniture computate per il trimestre" stesso.
 
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