Finita la stagione dei condoni fiscali il monitoraggio del fisco si fa più attento.
Dal modello Unico 2010 vanno infatti inseriti in detto quadro oltre agli strumenti finanziari detenuti all'estero, se di valore complessivo superiore ad euro 10.000,00, anche il possesso di immobili esteri anche se non produttivi di reddito. Quindi ad esempio un cittadino italiano che possiede un immobile in Francia per uso personale (la classica seconda casa in Costa Azzurra) se sino allo scorso anno non aveva obblighi di sorta da quest'anno è obbligato a inserire anche questo immobile nel quadro RW (si veda circ. Agenzia delle Entrate 10.10.2009 n. 43). Le dimenticanze rischiano di costare care essendo state elevate le sanzioni rispetto al passato.
Per quanto riguarda i soggetti che hanno aderito allo scudo fiscale:
- nel caso di rimpatrio (anche giuridico, con conferimento di mandato ad una società fiduciaria), sussiste esonero per le attività "scudate", a meno di una loro successiva riesportazione;
- nel caso, invece, di regolarizzazione, l'esonero dipende dalla data di perfezionamento della sanatoria: se, infatti, lo scudo è stato attivato nel 2009, l'esonero è limitato a tale anno (UNICO 2010), mentre per chi beneficia della riapertura al 30.4.2010, l'esonero vale sia su UNICO 2010, sia su UNICO 2011.
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| Esentati i frontalieri |
Il recente DL 78/2010 ha fatto chiarezza sul possesso di beni e strumenti finanziari da aprte di cittadini italiani che lavorano stabilmente all'estero, esentandoli dall'obbligo di dichiarazione.
In particolare la manovra correttiva approvata dal Governo elimina l'obbligo di presentazione del quadro RW:
- per le persone fisiche che lavorano all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale;
- per le persone fisiche che lavorano presso organizzazioni internazionali alle quali aderisce l'Italia (es. Commissione europea) la cui residenza fiscale sia determinata, in deroga ai criteri ordinari del TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati;
- per i lavoratori frontalieri.
In particolare per i lavoratori frontalieri, viene prevista l'esclusione per gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria detenute nello Stato in cui essi svolgono la propria attività lavorativa.
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