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Offerta fuori sede, a distanza e promotori finanziari

Per offerta fuori sede si intende la promozione ed il collocamento tra il pubblico:

- di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente , del proponente l'investimento, del soggetto incaricato;
- di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio.

Si noti che anche la mera promozione senza il collocamento è considerata offerta fuori sede" . Non costituisce mai "offerta fuori sede" quella nei confronti degli investitori istituzionali.

L'offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata:
- dai soggetti autorizzati al servizio di collocamento;
- dalle Sgr e dalle Sicav, per le sole quote o azioni di OICR (senza quindi dover utilizzare le prestazioni di un intermediario abilitato, ma pur sempre utilizzando promotori finanziari).

L' offerta "a distanza" si distingue da quella "fuori sede" per la particolare tecnica utilizzata per contattare il cliente, che non comporta la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.

E' previsto l'obbligo di avvalersi di promotori finanziari quando vengano usate tecniche di comunicazione a distanza che consentono una comunicazione individualizzata e duna interazione immediata con l'investitore, salvo il caso in cui l'attività sia svolta su iniziativa dell'investitore, a condizione che tale iniziativa non sia stata sollecitata con messaggi a lui personalmente indirizzati. L'obbligo di impiegare promotori finanziari non si estende alla fase di prestazione di servizi.

L'abilitazione a svolgere l'attività di offerta a distanza è riservata agli stessi soggetti abilitati all'offerta fuori sede:

- per quanto riguarda l'offerta di strumenti e prodotti finanziari, nonché di servizi di investimento altrui, agli "intermediari autorizzati", alle Sgr (limitatamente ai fondi comuni di propria istituzione), alle Sicav (limitatamente alle azioni di propria emissione);
- per quanto riguarda l'offerta dei servizi di investimento propri, ai "soggetti abilitati"

L'efficacia dei contratti "fuori sede", così come dei "contratti a distanza", è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Tale disciplina non è applicabile alle OPVS, alle azioni e all'offerta di altri strumenti finanziari che permettano di acquistare o sottoscrivere tali azioni.

I promotori finanziari sono i soggetti di cui devono obbligatoriamente avvalersi i soggetti abilitati per l'offerta fuori sede. Il promotore può svolgere la sua attività nei confronti di un solo soggetto.

Il rapporto tra soggetto abilitato e promotore può essere:

- di lavoro dipendente;
- di agente;
- di mandatario.

E' inoltre prevista la responsabilità solidale del soggetto per conto del quale il promotore opera, per i danni da quest'ultimo arrecati a terzi, anche conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

I requisiti per l'iscrizione all'albo sono determinati dal Ministero del Tesoro. Spetta invece alla Consob la tenuta dell'albo. La Consob ha inoltre il potere di effettuare ispezioni nei confronti dei promotori.

Per quanto concerne il regolamento 10629/97 sull'attività di promotore, lo stesso è stato emanato dalla Consob, lo stesso è stato successivamente aggiornato per tenere conto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 58/98.

La commissione regionale ha sede nei capoluoghi di regione. Svolge l'istruttoria preordinata all'iscrizione dei promotori, cura l'iscrizione e l'aggiornamento dell'albo, esercita compiti di natura disciplinare, la permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione e l'assenza di cause di incompatibilità, coadiuva la Consob nelle istruttorie ... Le commissioni possono promuovere l'organizzazione di corsi di preparazione all'esame e corsi di aggiornamento. Qualora vengano a conoscenza a carico dei promotori di circostanze previste dall'art. 55, comma 2 del TUF (sospensione cautelare), ne informano la Consob. A tale fine possono procedere alla richiesta di atti e documenti, alla audizione del promotore e del soggetto segnalante. Sono composte da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati dalla Consob su designazione rispettivamente della CCIAA, dell'ANASF e del presidente Consob; durano in carica 5 anni e non possono essere riconfermati.

I promotori devono comunicare alle commissioni entro 10 giorni dall'evento, che a loro volta devono darne comunicazione alla Consob nei successivi 30 giorni: il soggetto presso il quale hanno assunto l'incarico, il luogo di tenuta della documentazione di cui all'art. 83 TUF, ogni variazione intercorsa. La perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo va comunicata nel termine di 5 giorni dal verificarsi dell'evento.

Le informazioni scritte nell'albo dei promotori sono: cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, data di iscrizione all'albo, soggetto per il quale il promotore opera. Per l'iscrizione all'albo occorre: essere in possesso dei requisiti di onorabilità, muniti di titolo di studio, aver superato l'esame di idoneità. La cancellazione dall'albo avviene per: domanda dell'interessato, perdita dei requisiti di iscrizione o mancato pagamento della quota annuale, radiazione. Nel caso di radiazione non è possibile la reiscrizione prima che siano trascorsi 5 anni.

 

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