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Polizze assicurative ramo vita [aggiornato dic 2001]

Sono contratti con i quali l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga entro i limiti convenuti a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Il premio è definito lordo quando è comprensivo di caricamenti, accessori e imposte; netto quando è comprensivo dei soli caricamenti (i caricamenti sono la parte del premio destinati a coprire le spese sostenute dall'impresa di assicurazione).

I soggetti del contratto sono:

  • la società di assicurazione;
  • il contraente (che stipula il contratto e paga il premio);
  • l'assicurato (la persona a cui è riferito l'evento);
  • il beneficiario (colui che al verificarsi dell'evento ha diritto alla prestazione).

Una sola persona può essere contemporaneamente contraente, assicurato e beneficiario.

L'assicurazione sulla vita può essere stipulata sulla vita propria o di un terzo; in questo secondo caso occorre il consenso scritto del terzo. E' sempre possibile invece l'assicurazione a favore di un terzo. In caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano trascorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario.

Il contraente può recedere da un contratto individuale entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso.

I contratti possono essere classificati in tre forme:

  • assicurazione caso morte (l'assicuratore garantisce al beneficiario il pagamento di un capitale o di una rendita in caso di morte dell'assicurato); si distinguono in:
  • temporanea caso morte (premio in unica soluzione; garantisce il pagamento al beneficiario in caso di morte dell'assicurato entro un dato termine)
  • vita intera caso morte (premio in unica soluzione o a scadenze prefissate; garantisce il pagamento al beneficiario in caso di morte dell'assicurato senza limiti di tempo)
  • vita intera caso morte differita (premio in unica soluzione o a scadenze prefissate; garantisce il pagamento al beneficiario in caso di morte dell'assicurato dopo una certa data fissata nel contratto; generalmente ad essa è associata la "controassicurazione" che garantisce la restituzione dei premi pagati al netto delle imposte se l'assicurato muore nel periodo di differimento)
  • assicurazione caso vita (l'assicuratore garantisce al beneficiario il pagamento di un capitale o di una rendita in caso l'assicurato rimanga in vita); si distinguono in:
  • rendita vitalizia immediata (premio in unica soluzione; garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita al beneficiario sino a quando questi rimane in vita)
  • rendita temporanea immediata (premio in unica soluzione; garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita al beneficiario per un numero di anni determinato o sino alla sua morte se anteriore)
  • caso vita a rendita o capitale differito (premio in unica soluzione o a scadenze prefissate; garantisce il pagamento al beneficiario in caso l'assicurato sia in vita dopo una certa data fissata nel contratto; generalmente ad essa è associata la "controassicurazione" che garantisce la restituzione dei premi pagati al netto delle imposte se l'assicurato muore nel periodo di differimento.

In questo tipo di polizza sono previste inoltre le opzioni:

rendita certa, con durata della rendita per 5 o 10 anni, con la clausola che se l'assicurato muore prima di aver usufruito dell'intero periodo, la rendita residua viene destinata al beneficiario;

rendita reversibile, in cui si garantisce il trasferimento parziale o totale della rendita ad altro beneficiario in caso di morte dell'assicurato)

  • assicurazione mista (l'assicuratore garantisce al beneficiario il pagamento di un capitale o di una rendita a una data predeterminata, o prima in caso di morte dell'assicurato); si distinguono in:
  • mista ordinaria (premio in unica soluzione o a scadenze prefissate; garantisce il pagamento al beneficiario ad una data prefissata o prima in caso di morte)
  • a termine fisso (premio in unica soluzione; garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita al beneficiario ad una data prestabilita indipendentemente dal fatto che l'assicurato sia vivo)
  • dotale (premio in unica soluzione; garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita al beneficiario ad una data prestabilita; se l'assicurato muore prima della scadenza cessa l'obbligo di pagamento dei premi ma il capitale assicurato verrà comunque pagato al beneficiario alla data stabilita -controassicurazione- )

Altro tipo di assicurazione è quella "su più teste", in cui la prestazione diventa esigibile dal beneficiario al verificarsi di uno degli eventi considerati.

Il contraente può chiedere la risoluzione del contratto prima della sua scadenza naturale. Per le polizze a premio unico il riscatto è possibile dal termine del primo anno, mentre per quelle a premio annuo è possibile dopo il pagamento di almeno due annualità se di durata inferiore a cinque anni e dopo almeno tre annualità se di durata non inferiore a cinque anni.

Altra possibilità è la riduzione della prestazione finale, che mantiene in vita la polizza sino alla scadenza pur cessando di versare premi; la prestazione finale sarà ovviamente in proporzione ai premi versati. In queste ipotesi è generalmente possibile la riattivazione della polizza pagando i premi non pagati aumentati degli interessi, entro un termine prestabilito (6-12 mesi).

E' possibile ottenere prestiti sul capitale maturato, ma in questo caso si perdono i benefici fiscali.

I benefici fiscali & le caratteristiche

A seguito delle novità introdotte dal DLgs 47/2000, occorre ora distinguere tra polizze stipulate prima e dopo il 1 gennaio 2001.

Per le polizze ante 1 gennaio 2001

I benefici fiscali consistono nella possibilità, per le polizze di durata pari o superiore a 5 anni (non a premio unico) di detrarre il 19% del premio pagato sino ad un massimo di lire 2.500.000 annui dalle imposte (Irpef) dovute.

E' necessario che la polizza non preveda la possibilità di concedere prestiti nei primi 5 anni di vita del contratto.

Ai premi versati si applica l'imposta del 2,5% che va a ridurre (insieme al caricamento applicato dalla compagnia assicurativa) l'ammontare annualmente versato che viene effettivamente investito.

Alla scadenza della polizza, i rendimenti maturati, se restituiti in un'unica volta sono tassati con l'aliquota del 12,5% (che si riduce dello 0,25% per ogni anno di durata superiore al decimo), mentre nel caso di rendita vitalizia le stesse entrano per il 60% a incrementare l'imponibile Irpef.

Nel caso di riscatto del capitale maturato prima dei 5 anni, la compagnia tratterà sulle somme restituite, a compensazione del beneficio fiscale goduto dal contribuente, il 18% a titolo di ritenuta d'acconto

Le somme erogate in caso di decesso dell'assicurato nel corso del contratto sono esenti da Irpef.

Per le polizze stipulate dal 1 gennaio 2001

I benefici fiscali sono invariati e consistono nella possibilità, per le polizze di durata pari o superiore a 5 anni (non a premio unico) di detrarre il 19% del premio pagato sino ad un massimo di lire 2.500.000 annui dalle imposte (Irpef) dovute.

Ai premi versati non si applica più l'imposta del 2,5%. Si è però limitato il beneficio fiscale della detrazione solo alle sole polizze che coprono il rischio morte o invalidità non inferiore al 5%, escludendo quindi i contratti di carattere puramente finanziario e che coprono un generico rischio di infortunio.

Nel caso di polizze che coprono sia il caso vita che il caso morte, la detrazione fiscale spetta quindi solo al premio pagato per il caso morte.

Alla scadenza della polizza, i rendimenti maturati, se restituiti in un'unica volta sono tassati con l'aliquota del 12,5% con l'applicazione dell'equalizzatore

Caratteristiche e tipologie di assicurazione

Caratteristica delle polizze vita è il consolidamento delle prestazioni, vale a dire che eventuali perdite successive non minacciano il capitale già maturato (ma questo in genere non vale per le nuove forme assicurative quli le unit-linked) e il rendimento minimo garantito. Sono inoltre impignorabili e insequestrabili e non soggette ad imposte di successione per le prestazioni riferite al caso morte.

Per valutare il rendimento di una polizza vita occorre poi tenere conto di due importanti parametri: la quota di caricamento (compresa tra il 5 ed il 20 per cento, che la compagnia è obbligata a rivelare solo su richiesta dell'assicurato) che l'assicurazione trattiene per sè a copertura delle spese di gestione, e l'aliquota di retrocessione (compresa tra il 75 e il 100 per cento) che rappresenta la quota di utili maturati che viene attribuita all'assicurato.

Una polizza con caricamenti pari al 6,5% comporta che solo il 91% (occorre tenere conto anche delle imposte, pari al 2,5%) del premio versato concorre a produrre interessi.

Nuove forme assicurative previste negli ultimi sono le polizze vita legate ad indici di borsa e polizze vita unit-linked (nelle quali non esiste il beneficio del consolidamento dei rendimenti).

La principale caratteristica delle polizze Unit-linked è la modularità, in quanto (a differenza di quanto avviene per le polizze tradizionali), investono oltre che in titoli di Stato anche in obbligazioni, azioni e fondi comuni, italiani ed esteri. Rispetto ad un investimento diretto in fondi inoltre presentano la caratteristica fiscale di non essere soggette alla tassazione per competenza tipica dei fondi comuni, ma alla tassazione per cassa, tipica delle polizze assicurative. Il beneficio, a cui si aggiunge la possibilità di detrazione Irpef per i primi 2.500.00 di premio investiti, è che la tassazione del 12,5% viene applicata solo alla scadenza, sommando così ai benefici tipici di un'assicurazione vita il vantaggio che, non dovendo versare annualmente ma solo alla scadenza l'imposta sui risultati della gestione, con il vantaggio di mantenere investite sino alla scadenza anche le somme che in caso contrario sarebbero versate annualmente al fisco. Lo svantaggio, rispetto ai fondi comuni, è ovviamente dato la maggior rigidità dell'investimento, non facilmente liquidabile (la durata del contratto è generalmente decennale e il recesso anticipato antieconomico).

Per quanto riguarda invece le polizze Index-linked, queste hanno in genere durata compresa tra 5 e 10 anni e il loro rendimento è (almeno in parte) legate ad un indice di borsa (o ad un paniere di indici). I metodi di calcolo utilizzati possono però essere anche molto diversi e in molti casi non

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