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Fondi comuni di investimento mobiliare chiusi

Si configurano come una comunione indivisa di beni in cui ogni partecipante (investitore) è proprietario pro-quota. Diversamente dai fondi aperti, qui l'ammontare totale del capitale da sottoscrivere e il numero delle sue quote-parti sono stabilite al momento della costituzione. Le quote di partecipazioni possono, a scelta dell'investitore, essere rappresentate da certificati nominativi o al portatore.

Il patrimonio del fondo non può essere investito in valori mobiliari non quotati in misura superiore all'80% e inferiore al 40% del patrimonio complessivo e non può essere investito in titoli di Stato (italiani o esteri) in misura superiore al 20% dello stesso. In pratica l'investimento prioritario di questo tipo di fondo è quello di acquisire partecipazioni di piccole e medie imprese non quotate.

Il valore nominale della singola quota non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Il valore unitario delle quote deve essere pubblicato almeno due volte l'anno su tre giornali a diffusione nazionale indicati nel regolamento del fondo.

La società di gestione deve, entro tre anni dalla chiusura dell'offerta, chiedere alla Consob l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazioni in un mercato regolamentato. (salvo che le quote siano sottoscritte soltanto da investiori istituzionali).

 

Fondi comuni di investimento immobiliare chiusi

Si configurano come una comunione indivisa di beni in cui ogni partecipante (investitore) è proprietario pro-quota. Diversamente dai fondi aperti, qui l'ammontare totale del capitale da sottoscrivere e il numero delle sue quote-parti sono stabilite al momento della costituzione. Le quote di partecipazioni possono, a scelta dell'investitore, essere rappresentate da certificati nominativi o al portatore.

La società di gestione investe il patrimonio del fondo prevalentemente nell'attività di acquisto, vendita, gestione, locazione di immobili, con esclusione di qualsiasi attività diretta di costruzione, e nell'assunzione di partecipazioni in società non quotate aventi per oggetto esclusivo quanto sopra.

La società di gestione del fondo si avvale di un collegio di tre periti, nominati per un triennio e rinnovabile una sola volta. Il consiglio di amministrazione della società di gestione provvede alla valutazione del patrimonio del fondo ogni sei mesi.

Le quote di partecipazione al fondo non possono essere inferiori a 3 milioni. Il patrimonio viene raccolto in un'unica emissione di quote e non possono essere possedute da soggetti diversi dagli investitori istituzionali in misura superiore al 10%. Quando le quote di partecipazione sono offerte al pubblico, il valore unitario delle stesse deve essere pubblicato almeno due volte l'anno su tre giornali a diffusione nazionale indicati nel regolamento del fondo. Inoltre la società di gestione deve, entro sei mesi dalla chiusura dell'offerta, chiedere alla Consob l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazioni in un mercato regolamentato. (salvo che le quote siano sottoscritte soltanto da investitori istituzionali).

La durata del fondo viene stabilita alla costituzione tra 10 e 30 anni.

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