Consulenza fiscale e finanziaria
home cerca registrati area riservata
_martedì_17/03/2026   VAI A: __
Area Finanza
Borsa - Finanza
azioni
obbligazioni
titoli
eurobond
opzioni
warrant
  covered warrant
reverse floater
reverse convertible
capital gains
mercati mobiliari
Risparmio
soggetti
consulenza
  promotori
  benchmark
  fondi investimento
  fondi ETF
  fondi aperti
  fondi chiusi
  fondi pensione
polizze vita
  gestioni
Strategie
dogs of the down
Trendline
analisi
 

 

Fondi comuni (generalità)

In termini generali il TUF definisce fondo comune come "patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte", a sua volta ripartito in fondo aperto e fondo chiuso. La gestione del patrimonio si realizza mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili.

I soggetti che entrano in gioco sono:
- società promotrice (che istituisce il fondo);
- gestore (può essere la stessa società promotrice o altra Sgr);
- banca depositaria (provvede alla gestione degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide del fondo).

I criteri generali cui devono uniformarsi gli schemi di funzionamento dei fondi comuni di investimento sono affidati al Ministero del tesoro, per quanto concerne:
- l'oggetto dell'investimento;
- le categorie di investitori cui è destinata l'offerta;
- alle modalità di partecipazione (ammontare minimo, sottoscrizione, rimborso ...)
- durata.

Il servizio di gestione collettiva del risparmio è attività riservata alle società di gestione del risparmio (Sgr) e alle Sicav, vale a dire le due forme organizzative degli OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio).

Il servizio di gestione di patrimoni su base individuale, che il decreto Eurosim assegnava a Sim e banche, è stato ora esteso anche alle Sgr.

E' prevista la possibilità di delegare ad altri intermediari abilitati specifiche scelte di investimento (mai quindi l'intera gestione), nel quadro dei criteri di allocazione del risparmio di volta in volta definiti dal gestore (mentre nel caso delle gestioni individuali di cui all'art 24 è possibile delegare l'intera gestione a terzi, previa autorizzazione del cliente)

Alla gestione del patrimonio costituente il fondo comune può provvedere direttamente la società che lo ha istituito oppure altra Sgr (nella legge 77/83 la società autorizzata doveva provvedere in proprio alla gestione del fondo); a sua volta il gestore può prestare i suoi servizi sia nei riguardi di fondi di propria istituzione sia di fondi di altre società. Comunque, la società che promuove il fondo e il gestore sono solidalmente responsabili nei confronti dei partecipanti.

 
| More
  Aggiungi la pagina ai tuoi preferiti!   Chiedi più informazioni sull'argomento
         

© 1998-2010 Studiobottero.it - tutti i diritti riservati
pagine a cura del dott. Riccardo Bottero Dottore Commercialista in Genova - Partita Iva 03441740101
LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL SITO SONO FORNITE A TITOLO GRATUITO E VANNO CONSIDERATE COME "PRIMA INFORMAZIONE" PER CUI E' INDISPENSABILE VERIFICARE PRESSO FONTI UFFICIALI PRIMA DI QUALSIASI VERSAMENTO O ADEMPIMENTO.
Questo sito non rappresenta una testata giornalistica e viene aggiornato senza alcuna periodicità, esclusivamente sulla base dei contributi di aggiornamento professionale dei collaboratori del sito. Non può essere considerato in alcun modo un prodotto editoriale ai sensi della L. n. 6220/01