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Fondi comuni (generalità) In termini generali il TUF definisce fondo comune come "patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte", a sua volta ripartito in fondo aperto e fondo chiuso. La gestione del patrimonio si realizza mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili. I soggetti che entrano in gioco sono: I criteri generali cui devono uniformarsi gli schemi
di funzionamento dei fondi comuni di investimento sono affidati al Ministero
del tesoro, per quanto concerne: Il servizio di gestione collettiva del risparmio è attività riservata alle società di gestione del risparmio (Sgr) e alle Sicav, vale a dire le due forme organizzative degli OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio). Il servizio di gestione di patrimoni su base individuale, che il decreto Eurosim assegnava a Sim e banche, è stato ora esteso anche alle Sgr. E' prevista la possibilità di delegare ad altri intermediari abilitati specifiche scelte di investimento (mai quindi l'intera gestione), nel quadro dei criteri di allocazione del risparmio di volta in volta definiti dal gestore (mentre nel caso delle gestioni individuali di cui all'art 24 è possibile delegare l'intera gestione a terzi, previa autorizzazione del cliente) Alla gestione del patrimonio costituente il fondo comune può provvedere direttamente la società che lo ha istituito oppure altra Sgr (nella legge 77/83 la società autorizzata doveva provvedere in proprio alla gestione del fondo); a sua volta il gestore può prestare i suoi servizi sia nei riguardi di fondi di propria istituzione sia di fondi di altre società. Comunque, la società che promuove il fondo e il gestore sono solidalmente responsabili nei confronti dei partecipanti. |
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