Consulenza fiscale e finanziaria
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Consulenza in materia finanziaria & direttiva MIFID

Ai sensi della direttiva 93/22/CE del maggio 1993 relativa ai servizi di investimento mobiliari, per lungo tempo l'attività di consulenza finanziaria è stata attività liberamente esercitabile da chiunque, con la sola eccezzione (e che eccezzione !) dei promotori finanziari, che essendo legati da un vincolo di mandato con la Sim di provenienza, possono eserciare la consulenza soltanto per i prodotti offerta dalla Sim di appartenenza o altre imprese appartenenti al gruppo. Tale scelta normativa (in vigore immediatamente trattandosi di direttiva comunitaria) era stata successivamente recepita in Italia dal D. Lgs. 415/1996 (decreto Eurosim) e successivamente inserita nel TUF (Testo Unico della Finanza).

Con l'introduzione della direttiva Mifid (2004/39/CE) viene regolamentata l'attività di consulenza finanziaria da chiunque esercitata, con decorrenza dal 1 novembre 2007, con l'aggiornamento dell'articolo 18bis del TUF. Per la versione aggiornata del TUF consultate il sito Consob.

Questo è importante in quanto per la prima volta si attensta l'importanza di una consulenza indipendente rispetto a ulteriori servizi di investimento emerge dal raffronto con la consulenza strumentale prestata del promotore finanziario. Obiettivo del consulente finanziario infatti non è quello di vendere gli strumenti finanziari di una determinata società bensì quello di consigliare il proprio cliente su quali prodotti finanziari, tra tutti quelli presenti sul mercato, effettuare il proprio investimento realizzando l'interesse patrimoniale migliore per lui.
Il servizio espletato, diversamente da quello svolto dai promotori, non è strumentale al collocamento di quei soli prodotti finanziari offerti da una società di cui il consulente ha rappresentanza. Il consulente indipendente, infatti, non opera in virtù di un mandato dell'intermediario. Peraltro il consulente indipendente è pagato direttamente da colui che usufruisce del servizio nell'interesse del quale egli opera. Il suo compenso è assimilabile a quello di un qualsiasi libero professionista che richiede il pagamento del compenso dietro l'emissione di apposita parcella diversamente dai promotori finanziari che, invece, percepiscono un compenso dalla società che rappresentano in percentuale ai prodotti venduti.

Il consulente finanziario indipendente dovrà essere iscritto ad un Albo che dovrebbe vedere la luce nel corso del 2010.

Le principali novità introdotte con la Direttiva MiFID possono essere così sintetizzate:

  • l’eliminazione della facoltà, per gli Stati membri, di imporre agli intermediari l’obbligo di negoziare sui mercati regolamentati (c.d. “concentrazione degli scambi”), con l’introduzione della possibilità per le banche di eseguire in conto proprio anche gli ordini su titoli azionari (c.d. internalizzazione), nel rispetto di requisiti di trasparenza quando l’internalizzazione avviene in condizioni di sistematicità, frequenza e organizzazione
  • la nuova disciplina della best execution, valida per tutte le tipologie di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, derivati, titoli di Stato, quotati o meno), che prevede che si debba garantire al cliente il raggiungimento del miglior risultato possibile (best execution), inteso come insieme di fattori (ad es. prezzo, costi, velocità), selezionando ex ante un novero di sedi di esecuzione (mercati, sistemi multilaterali, internalizzatori) e scegliendo, ordine per ordine, quella “migliore”. L’intermediario dovrà inoltre essere in grado di dimostrare al cliente, ex post, l’effettivo ottenimento del miglior risultato possibile
  • l’introduzione di obblighi di trasparenza verso il pubblico pre e post negoziazione in capo alle sedi di esecuzione e di obblighi di comunicazione all’Autorità nazionale da parte degli intermediari per tutti gli scambi su strumenti finanziari quotati
  • una nuova classificazione della clientela (divisa in controparti qualificate, clientela professionale e clientela retail) con la disapplicazione di talune regole di condotta a carico degli intermediari allorquando i loro clienti siano controparti qualificate o clienti professionali; la possibilità per il cliente di richiedere, anche operazione per operazione, di essere considerato con un differente status
  • l’elevazione della consulenza a servizio di investimento principale e la contestuale diminuzione di informazioni a favore del cliente nell’ambito della consulenza strumentale alla fornitura di altri servizi di investimento
  • la possibilità, per determinati servizi di investimento aventi ad oggetto particolari strumenti finanziari c.d. “non complessi”, di non fornire alcuna informazione al cliente, né svolgere alcun controllo di adeguatezza
  • l’introduzione di una nuova disciplina in materia di conflitti di interesse, che inciderà sull’attuale assetto organizzativo degli intermediari e che prevede un rafforzamento delle regole interne per gestire i conflitti medesimi; la necessità di informare il cliente, fra le altre cose, della politica aziendale di gestione dei conflitti
  • l’introduzione di una specifica disciplina sugli incentivi (c.d. inducements), che prevede fra l’altro l’obbligo per gli intermediari di comunicare alla clientela gli incentivi percepiti da controparti terze e dimostrare che tali incentivi non danneggino la qualità del servizio fornito al cliente, bensì sono volti ad accrescerla
  • l’elevazione dell’attività di studi e ricerche a rango di servizio accessorio con l’introduzione di precise regole in tema di organizzazione interna in caso di produzione di ricerche da parte dell’intermediario, nonché norme riguardanti la diffusione degli studi, anche se realizzati da parti terze rispetto alla banca
 

 

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