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La nuova tassazione dei redditi di capitale La riforma fiscale attuala con il D.Lgs. 461 del 21.11.1997 (successivamente modificato dal D.Lgs. 201 del 16.06.1998) ha modificato profondamente le modalità di tassazione dei redditi finanziari, abolendo il regime forfettario di tassazione per la cessione di partecipazioni sociali non qualificate e istituendo due sole aliquote dimposta del 27% e del 12,5% A partire dal 01 luglio 1998 il Risparmiatore ha, infatti, la facoltà di scegliere fra tre Regimi di tassazione:
Ogni risparmiatore viene considerato automaticamente in regime di Risparmio Amministrativo, salvo diversa opzione. Vediamo nei dettaglio le caratteristiche dei tre Regimi, tenendo presente che per quando riguarda la tassazione delle plusvalenze derivanti dalle cessione di "partecipazioni qualificate", sempre soggette allaliquota del 27%, risulta sempre obbligatorio applicare il Regime della Dichiarazione. Regime della dichiarazione In base a questo Regime, il Risparmiatore continuerà a subire la ritenuta dei 12,50% sui Redditi di Capitale, mentre dovrà esporre nella Dichiarazione dei Redditi tutte le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla compravendita di titoli, oltre a tutti gli altri capital gains realizzatí nel periodo d'imposta (anno solare). Effettuata la compensazione tra le plusvalenze e le minusvalenze, l'eventuale saldo positivo dovrà essere tassato, sempre in sede di Dichiarazione dei Redditi, con l'aliquota dei 12,50% e l'imposta pagata negli stessi termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi. In caso di saldo negativo, anch'esso dovrà essere precisato nella Dichiarazione dei Redditi e potrà essere portato in deduzione delle piusvalenze realizzate negli anni successivi, non oltre il quarto. La compensazione potrà essere effettuata unicamente tra plusvalenze e minusvalenze, ma non tra le minusvalenze e redditi di capitale. Qualora il periodo che intercorre tra la data di acquisto e quella di vendita di un titolo sia superiore a 12 mesi, la plusvalenza o la minusvalenza realizzata dovrà essere moltiplicata per un coefficiente di rettifica (l'equalizzatore) determinato periodicamente dall'Amministrazione Finanziaria. In pratica, il Regime della Dichiarazione comporta per il Risparmiatore oneri amministrativi e contabili (si dovrà tenere evidenza di tutte le operazioni effettuate nel corso dell'anno da cui risulti il costo, la quantità, la data dell'operazione, il cambio, richiedendo eventualmente alla propria Banca i documenti relativi e si dovrà applicare l'equalizzatore) nonché la perdita dell'anonimato fiscale. Infatti la Banca dovrà comunicare all'Amministrazione Finanziaria tutti i dati relativi alle operazioni effettuate dai Risparmiatori in Regime di Dichiarazione, tramite segnalazioni nominative che serviranno a verificare quanto esposto nella Dichiarazione dei Redditi. Regime del Risparmio Amministrato Presupposto per la scelta di questo Regime è l'esistenza di un contratto di custodia e amministrazione titoli oppure, per gli strumenti finanziari derivati, di un contratto di deposito con la Banca (non è sufficiente il semplice conto corrente). Con il Regime dei Risparmio Amministrato il risparmiatore continuerà a subire la ritenuta dei 12,50% sui redditi di capitale. Inoltre, su ciascuna plusvalenza realizzata, la Banca applicherà l'imposta dei 12,50%. In presenza di minusvalenze, la Banca provvederà a dedurle dalle successive plusvalenze realizzate nello stesso periodo d'imposta. Poiché la tassazione viene effettuata dalla Banca su ogni operazione. è possibile compensare le minusvalenze solo con le plusvalenze successive. Al termine dell'esercizio le eventuali minusvalenze residue saranno portate in diminuzione delle plusvalenze dei successivi periodi d'imposta, non oltre il quarto. Anche nel Regime dei Risparmio Amministrato, qualora tra la data di acquisto e quella di vendita di un titolo intercorra un periodo superiore a 12 mesi, le plusvalenze e le minusvalenze dovranno essere corrette, sempre a cura della Banca, utilizzando l'equalizzatore. Non sarà possibile compensare le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da rapporti con Banche diverse né, analogamente al Regime della Dichiarazione, compensare le minusvalenze con i redditi di capitale. In definitiva, il regime dei Risparmio Amministrato non comporta per il risparmiatore oneri amministrativi e contabili (che sono a carico della Banca) e permette di mantenere l'anonimato fiscale. Regime del Risparmio Gestito Presupposto per la scelta di questo regime è il conferimento alla Banca di un mandato di Gestione Patrimoni. Con il regime dei Risparmio Gestito le imposte non sono pagate in ragione dei singoli proventi conseguiti (interessi, dividendi, scarti di emissione, plusvalenze ma vengono calcolate dalla Banca una volta l'anno in ragione dei "Risultato" conseguito dalla Gestione patrimoni. Il "Risultato della Gestione" su cui si applica l'imposta è la performance (variazione positiva dei patrimonio), al netto degli oneri e delle commissioni di gestione, maturata nell'esercizio (ovvero dall'inizio dei rapporto, se aperto in corso d'anno). Qualora il Risultato della Gestione" fosse negativo, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione dei risultato positivo dei successivi periodi d'imposta (entro il limite di quattro anni). Altro aspetto interessante da sottolineare è che se la giacenza del conto di appoggio non supera il 5% dei patrimonio gestito, gli interessi dei conto, anziché essere tassati nella misura dei 27%, come avviene normalmente, vengono anch'essi assoggettati all'imposta dei 12,50%. Caratteristica saliente dei Regime dei Risparmio Gestito è la tassazione secondo un principio di competenza (in pratica il 12,50% viene applicato alla performance maturata) anziché secondo un principio di realizzo, tipico dei Regimi della Dichiarazione e dei Risparmio Amministrato. Nel regime dei Risparmio Gestito, ai fini della tassazione non è quindi rilevante l'incasso materiale dei redditi così come sono immediatamente deducibili le minusvalenze latenti. Allo stesso principio impositivo sono stati allineati anche i Fondi Comuni di Investimento Italiani, che vengono quindi sottoposti a un trattamento fiscale omogeneo alle Gestioni Patrimoni. Rispetto ai precedenti Regimi, il Regime dei Risparmio Gestito ha dunque il vantaggio di poter compensare le minusvalenze con i redditi di capitale (interessi, dividendi e così via). Nel Regime dei Risparmio Gestito il risparmiatore non ha incombenze amministrative o contabili (non viene applicato l'equalizzatore, in quanto la tassazione avviene secondo il principio di maturazione) e conserva l'anonimato fiscale. Fondi comuni dinvestimento Per i Fondi Comuni Italiani le nuove disposizioni prevedono l'applicazione di un'imposta dei 12,50% sulla performance maturata ed aboliscono, nel contempo, l'imposta sul patrimonio, in vigore sino al 30 giugno 1998. Contemporaneamente i Fondi, in modo dei tutto analogo alle Gestioni Patrimoni in Regime di Risparmio Gestito, percepiscono sui propri investimenti dei rendimenti lordi, al fine di evitare duplicazioni d'imposta. Le quotazioni dei Fondi saranno determinate al netto dell'imposta, che verrà calcolata e applicata giornalmente con la valorizzazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi. I sottoscrittori Privati di Fondi Comuni continueranno dunque a percepire proventi esenti (l'imposta è assolta dal Fondo) e conserveranno l'anonimato nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria. Per i sottoscrittori di Fondi Comuni esteri, la valorizzazione giornaliera della quota risulterà invece al lordo dellimposta del 12,5, che sarà applicata solo al momento della cessione, sulla plusvalenza conseguita. Di questo è opportuno tenere conto, ad esempio, in sede di confronto dei rendimenti tra Fondi Italiani ed Esteri rilevando i valori delle quote sui giornali specializzati. Polizze Vita Il Nuovo Regime Fiscale che dal 01 luglio 1998 regolerà la tassazione delle attività finanziarie non modificherà l'attuale trattamento delle Polizze Vita. Come in precedenza quindi, in fase di sottoscrizione, sui premi versati è prevista un'imposta governativa del 2,50% e, per le Polizze di durata non inferiore a 5 anni, la possibilità di beneficiare di una detrazione d'imposta del 19% in sede di Dichiarazione dei Redditi su un importo massimo annuo di 2,5 milioni, con conseguente risparmio fiscale di 475 mila lire. Nessuna imposta grava sul capitale nel periodo di vita della Polizza, mentre il trattamento fiscale varia in relazione alle modalità di liquidazione. Il Sottoscrittore può optare tra il rimborso dei capitale, totale o parziale, ovvero per la rendita. Nel primo caso il rendimento subirà una ritenuta d'imposta dei 12,50%, con una ulteriore riduzione dello 0,25% per ogni anno di durata della Polizza oltre ai 10 (ad esempio, su un contratto che ha avuto una durata di 20 anni graverà un'imposta dei 10,00%). Nel secondo caso le somme incassate annualmente concorreranno alla determinazione dei reddito complessivo dei percettore nella misura dei 60%. Infine, qualora la liquidazione avvenga in seguito ai decesso dei titolare, il capitale non subirà la ritenuta d'imposta dei 12,50%, sarà esente dalle imposte di successione e non rientrerà nell'asse ereditario.
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