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Basilea 2 e il credito bancario
ultimo aggiornamento: 04.01.2004
Le novità per il credito bancario alle imprese dal 2004

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Una premessa

Gli accordi di Basilea riguardano prima di tutto la gestione del credito bancario e i criteri valutativi per la sua erogazione. Inevitabilmente però tali regole avranno come conseguenza un mutato criterio di selezione delle imprese che richiedono credito al sistema bancario; la qualità della gestione economico-finanziaria dell'impresa, in particolare della PMI (piccola e media impresa) che meno è abituata ad avere una struttura interna e una mentalità attenta al rischio finanziario, comporteranno una diversa possibilità (e un diverso costo) di accedere a prestito da parte del sistema bancario nel corso dei prossimi anni. Diventa quindi fondamentale per tali imprese che la finanza d’impresa assuma un ruolo centrale, sovente decisivo quando siano in gioco anche le opportunità di crescita esterne. Ciò determinerà verosimilmente una maggiore importanza delle funzioni finanziarie all’interno delle imprese ed una maggiore attenzione alla programmazione delle risorse e dei processi di sviluppo, in quanto migliore è il "rating" (valutazione del rischio implicito) dell'impresa che si propone per un prestito, maggiore sarà la possibilità di ottenerlo in tempi brevi ed a costi (tassi d'interesse) minori.

La storia

Gli originari accordi di Basilea sui requisiti patrimoniali delle banche sono il frutto del lavoro del Comitato di Basilea, istituito dai governatori delle Banche centrali (Regulators) dei dieci paesi più industrializzati (G10) alla fine del 1974, e attualmente composto da Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti. Questo Comitato opera all'interno della BRI (Banca dei Regolamenti Internazionali), una delle più antiche organizzazione finanziaria internazionale -1930- che opera al fine di favorire la cooperazione tra le banche centrali e gli altri operatori finanziari per favorire la stabilità monetaria.

Nel 1988 il Comitato di Basilea introduce il sistema di misurazione del capitale comunemente chiamato Accordo di Basilea sul Capitale, al quale hanno aderito, fino ad oggi, le autorità centrali dei maggiori Paesi industrializzati e di numerosi altri Paesi. In tale accordo alla Banche aderenti si richiedeva di accantonare capitale nella misura dell' 8% del capitale erogato, allo scopo di garantire alle Banche aderenti la dotazione di capitale sufficiente per esercitare in modo efficiente e prudente l'attività creditizia. Nei fatti però tale misura fissa di accantonamento è eccessiva o insufficiente a seconda della controparte a cui il prestito viene concesso da parte del sistema bancario (il capitale accantonato era quindi poco "risk sensitive")

Il 16 gennaio 2001 il Comitato di Basilea ha pubblicato il documento "The New Basel Capital Accord", un documento di consultazione per definire la nuova regolamentazione in materia di requisiti patrimoniali delle banche. L'obiettivo è quello di giungere, attraverso il confronto con le autorità di vigilanza dei vari paesi ed una serie di indagini quantitative, ad un testo definitivo entro la fine del 2003, mentre l'attuazione dell'accordo è prevista per la fine del 2006. Tuttavia gli istituti bancari per aderire al nuovo accordo già dal 1 gennaio 2007 dovranno dimostrare di possedere almeno tre anni di conformità operativa alle nuove regole, vale a dire che detti istituti devono adottare i nuovi criteri già dal 1 gennaio 2004 (ma è possibile il rinvio di un anno).

Il nuovo Accordo si prefigge di adeguare le regole prudenziali al nuovo contesto caratterizzato da una maggior complessità dei rischi aziendali, più raffinate tecniche di valutazione dei rischi e presenza di nuovi sofisticati sistemi finanziari. si articola su tre pilastri:

1. I requisiti patrimoniali minimi
E', in sostanza, un affinamento della misura prevista dall'accordo del 1988. Oltre a valutare il rischio operativo e del mercato in cui si opera, possono essere utilizzate ulteriori metodologie di calcolo. con l'adozione di sistemi di internal rating.

2. Il controllo delle Banche Centrali
Tenendo conto delle strategie aziendali in materia di patrimonializzazione e di assunzione di rischi, le Banche Centrali dovranno preoccuparsi di valutare "in progess" la stretegia adottata dagli istituti bancari in tema di rischio, chiedendo se del caso di elevare i requisiti patrimoniali minimi.

3. Disciplina del Mercato e Trasparenza
Riguarda l'informativa al mercato sui livelli patrimoniali, sui rischi e sulla loro gestione.

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