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Una premessa
Gli accordi di Basilea riguardano prima di tutto la gestione
del credito bancario e i criteri valutativi per la sua erogazione.
Inevitabilmente però tali regole avranno come conseguenza
un mutato criterio di selezione delle imprese che richiedono
credito al sistema bancario; la qualità della gestione
economico-finanziaria dell'impresa, in particolare della PMI
(piccola e media impresa) che meno è abituata ad avere
una struttura interna e una mentalità attenta al rischio
finanziario, comporteranno una diversa possibilità
(e un diverso costo) di accedere a prestito da parte del sistema
bancario nel corso dei prossimi anni. Diventa quindi fondamentale
per tali imprese che la finanza dimpresa assuma un ruolo
centrale, sovente decisivo quando siano in gioco anche le
opportunità di crescita esterne. Ciò determinerà
verosimilmente una maggiore importanza delle funzioni finanziarie
allinterno delle imprese ed una maggiore attenzione
alla programmazione delle risorse e dei processi di sviluppo,
in quanto migliore è il "rating" (valutazione
del rischio implicito) dell'impresa che si propone per un
prestito, maggiore sarà la possibilità di ottenerlo
in tempi brevi ed a costi (tassi d'interesse) minori.
La storia
Gli originari accordi di Basilea sui requisiti patrimoniali
delle banche sono il frutto del lavoro del Comitato di Basilea,
istituito dai governatori delle Banche centrali (Regulators)
dei dieci paesi più industrializzati (G10) alla fine
del 1974, e attualmente composto da Belgio, Canada, Francia,
Germania, Italia, Giappone, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna,
Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti. Questo Comitato
opera all'interno della BRI (Banca dei Regolamenti Internazionali),
una delle più antiche organizzazione finanziaria internazionale
-1930- che opera al fine di favorire la cooperazione tra le
banche centrali e gli altri operatori finanziari per favorire
la stabilità monetaria.
Nel 1988 il Comitato di Basilea introduce il sistema
di misurazione del capitale comunemente chiamato Accordo
di Basilea sul Capitale, al quale hanno aderito, fino
ad oggi, le autorità centrali dei maggiori Paesi industrializzati
e di numerosi altri Paesi. In tale accordo alla Banche aderenti
si richiedeva di accantonare capitale nella misura dell' 8%
del capitale erogato, allo scopo di garantire alle Banche
aderenti la dotazione di capitale sufficiente per esercitare
in modo efficiente e prudente l'attività creditizia.
Nei fatti però tale misura fissa di accantonamento
è eccessiva o insufficiente a seconda della controparte
a cui il prestito viene concesso da parte del sistema bancario
(il capitale accantonato era quindi poco "risk sensitive")
Il 16 gennaio 2001 il Comitato di Basilea ha pubblicato il
documento "The New Basel Capital Accord", un documento
di consultazione per definire la nuova regolamentazione in
materia di requisiti patrimoniali delle banche. L'obiettivo
è quello di giungere, attraverso il confronto con le
autorità di vigilanza dei vari paesi ed una serie di
indagini quantitative, ad un testo definitivo entro la fine
del 2003, mentre l'attuazione dell'accordo è prevista
per la fine del 2006. Tuttavia gli istituti bancari per aderire
al nuovo accordo già dal 1 gennaio 2007 dovranno dimostrare
di possedere almeno tre anni di conformità operativa
alle nuove regole, vale a dire che detti istituti devono adottare
i nuovi criteri già dal 1 gennaio 2004 (ma è
possibile il rinvio di un anno).
Il nuovo Accordo si prefigge di adeguare le regole prudenziali
al nuovo contesto caratterizzato da una maggior complessità
dei rischi aziendali, più raffinate tecniche di valutazione
dei rischi e presenza di nuovi sofisticati sistemi finanziari.
si articola su tre pilastri:
1. I requisiti patrimoniali minimi
E', in sostanza, un affinamento della misura prevista dall'accordo
del 1988. Oltre a valutare il rischio operativo e del mercato
in cui si opera, possono essere utilizzate ulteriori metodologie
di calcolo. con l'adozione di sistemi di internal rating.
2. Il controllo delle Banche Centrali
Tenendo conto delle strategie aziendali in materia di patrimonializzazione
e di assunzione di rischi, le Banche Centrali dovranno preoccuparsi
di valutare "in progess" la stretegia adottata dagli
istituti bancari in tema di rischio, chiedendo se del caso
di elevare i requisiti patrimoniali minimi.
3. Disciplina del Mercato e Trasparenza
Riguarda l'informativa al mercato sui livelli patrimoniali,
sui rischi e sulla loro gestione.
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