Le principali novità della riforma che modifica e amplia
la normativa del TUIR (Dpr 917/86)
- Nuova
aliquota d'imposta, ridotta al 33% [al 27,50% dall'esercizio 2008]
L'aliquota applicata alle imprese si riduce di un ulteriore
punto percentuale rispetto all'ultimo anno di applicazione
dell' Irpeg
- Nuovo
regime di tassazione dei dividendi
Abolita la maggiorazione di conguaglio e il credito d'imposta,
ora le imposta pagate dalla società costituiscono un
acconto sulla tassazione del reddito distribuito al socio.
Per le partecipazione "non qualificate" possedute
dai soci persone fisiche di Srl e Spa (inferiore al 5% del
capitale per le società quotate e al 25% per le altre
società di capitale) opera obbligatoriamente la ritenuta
alla fonte del 12,5% (in precedenza era facoltativa). Per
le partecipazioni "qualificate" la base imponibile
per il socio persona fisica è pari al 40% del dividendo
percepito, sulla quale si applicherà l'aliquota propria
della persona fisica.
Per i
dividendi percepiti da socio società di capitale, tale
reddito costituisce sempre reddito d'impresa, soggetto a tassazione
per il 5% del dividendo percepito.
- Regime
di tassazione "per trasparenza" per Srl e Spa
Ricalcando quanto già previsto per le società
di persone, in alcuni casi (Srl e Spa interamente partecipate
da altre società di capitali residenti, con partecipazioni
per ogni socio non inferiore al 10% e non superiore al 50%
del capitale sociale; Srl con ricavi inferiori a 5.164.569
euro e con tutti soci persone fisiche in misura non superiore
a 10) è possibile imputare direttamente il reddito
della società ai soci senza passare per l'imposizione
intermedia in capo alla società.
- Nuove
regole per gli associati in partecipazione
Nessuna modifica per l'associato che apporta solo lavoro (salvo
la novità previdenziale di iscrizione alla gestione
separata Inps); negli altri casi il costo dell'associato diventa
indeducibile fiscalmente se diverso dall'apporto di opere
e servizi; tali somme sono considerate per l'associato alla
stessa stregua di un dividendo con le regole sopra citate.
- Partecipation
exemption
Le plusvalenze derivate dalla cessione di partecipazioni societarie,
purchè siano
-- detenute da almeno 12 mesi
-- classificate in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie
-- la società di cui si possiede la partecipazione
non sia in Stati a fiscalità privilegiata
-- la società di cui si possiede la partecipazione
eserciti un'attività commerciale
- Nuove
regole e categorie di azioni
Le azioni societarie possono essere "dematerializzate"
e quindi non emesse materialmente. E' prevista la possibilità
di emettere particolari tipi di azioni e anche titoli di debito
da parte di Srl (per il tramite di investitori qualificati)
- Thin
capitalization [valida sino al''esercizio 2007]
Premesso che tale norma non si applica alle società
con ricavi inferiori a 5.164.569
euro, lo scopo della norma è quello di limitare la
deducibilità degli interessi versati dalle società
a favore dei prestiti ricevuti o garantiti dai propri soci,
quando il rapporto :
debito
soci / patrimonio societario posseduto dai soci
supera
la soglia di 1 / 4 ( 1 / 5 per il sole anno 2004)
- Stop
alle interferenze fiscali in bilancio
Ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore sono fiscalmente
rilevanti anche se non rappresentate in conto economico, tramite
l'inserimento in un apposito prospetto in dichiarazione dei
redditi.
- Stop
all'imposta sostitutiva sulle cessioni
Viene meno la possibilità di assoggettare a tassazione
separata del 19% i proventi derivanti dalla cessione di azienda
o ramo di azienda
- Foreign
tax credit
E' stato rivisto il meccanismo relativo al credito d'imposta
per le imposte pagate all'estero.
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