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La nuova imposta società IRES

aggiornato a: 02.01.2009
_D. Lgs 344/2003 nella GU 16.12.2003
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Dal 2004 nuove regole per l'imposta che sostituisce l' IRPEG


Le principali novità della riforma che modifica e amplia la normativa del TUIR (Dpr 917/86)

- Nuova aliquota d'imposta, ridotta al 33% [al 27,50% dall'esercizio 2008]
L'aliquota applicata alle imprese si riduce di un ulteriore punto percentuale rispetto all'ultimo anno di applicazione dell' Irpeg

- Nuovo regime di tassazione dei dividendi
Abolita la maggiorazione di conguaglio e il credito d'imposta, ora le imposta pagate dalla società costituiscono un acconto sulla tassazione del reddito distribuito al socio.

Per le partecipazione "non qualificate" possedute dai soci persone fisiche di Srl e Spa (inferiore al 5% del capitale per le società quotate e al 25% per le altre società di capitale) opera obbligatoriamente la ritenuta alla fonte del 12,5% (in precedenza era facoltativa). Per le partecipazioni "qualificate" la base imponibile per il socio persona fisica è pari al 40% del dividendo percepito, sulla quale si applicherà l'aliquota propria della persona fisica.

Per i dividendi percepiti da socio società di capitale, tale reddito costituisce sempre reddito d'impresa, soggetto a tassazione per il 5% del dividendo percepito.

- Regime di tassazione "per trasparenza" per Srl e Spa
Ricalcando quanto già previsto per le società di persone, in alcuni casi (Srl e Spa interamente partecipate da altre società di capitali residenti, con partecipazioni per ogni socio non inferiore al 10% e non superiore al 50% del capitale sociale; Srl con ricavi inferiori a 5.164.569 euro e con tutti soci persone fisiche in misura non superiore a 10) è possibile imputare direttamente il reddito della società ai soci senza passare per l'imposizione intermedia in capo alla società.

- Nuove regole per gli associati in partecipazione
Nessuna modifica per l'associato che apporta solo lavoro (salvo la novità previdenziale di iscrizione alla gestione separata Inps); negli altri casi il costo dell'associato diventa indeducibile fiscalmente se diverso dall'apporto di opere e servizi; tali somme sono considerate per l'associato alla stessa stregua di un dividendo con le regole sopra citate.

- Partecipation exemption
Le plusvalenze derivate dalla cessione di partecipazioni societarie, purchè siano
-- detenute da almeno 12 mesi
-- classificate in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie
-- la società di cui si possiede la partecipazione non sia in Stati a fiscalità privilegiata
-- la società di cui si possiede la partecipazione eserciti un'attività commerciale

- Nuove regole e categorie di azioni
Le azioni societarie possono essere "dematerializzate" e quindi non emesse materialmente. E' prevista la possibilità di emettere particolari tipi di azioni e anche titoli di debito da parte di Srl (per il tramite di investitori qualificati)

- Thin capitalization [valida sino al''esercizio 2007]
Premesso che tale norma non si applica alle società con ricavi inferiori a 5.164.569
euro, lo scopo della norma è quello di limitare la deducibilità degli interessi versati dalle società a favore dei prestiti ricevuti o garantiti dai propri soci, quando il rapporto :

debito soci / patrimonio societario posseduto dai soci

supera la soglia di 1 / 4 ( 1 / 5 per il sole anno 2004)

- Stop alle interferenze fiscali in bilancio
Ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore sono fiscalmente rilevanti anche se non rappresentate in conto economico, tramite l'inserimento in un apposito prospetto in dichiarazione dei redditi.

- Stop all'imposta sostitutiva sulle cessioni
Viene meno la possibilità di assoggettare a tassazione separata del 19% i proventi derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda

- Foreign tax credit
E' stato rivisto il meccanismo relativo al credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.


 
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