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La riforma
del diritto societario entra nel pieno dell'operatività
imponendo alle società di capitali di verificare gli
statuti esistenti per adeguarli, entro il 30 settembre
2003 (31 dicembre per le cooperative) alle nuove norme
imperative. Sino alla data dell'effettiva modifica, che deve
essere approvata in assemblea straordinaria (quindi con la
presenza di un notaio) anche se con la sola maggioranza semplice
rimane in vigore lo statuto attuale, anche se non conforme
alle nuove disposizioni.
Le novità
della riforma sono particolarmente rilevanti per le Spa, in
particolare per il regime di "governance" della
società che prevede ora tre possibili sistemi (tradizionale,
monistico, dualistico). Per
le Srl la riforma lascia un'ampia area di discrezionalità
nelle norme statutarie, che richiederanno quindi un'attenta
valutazione delle nuove opportunità. Le principali
novità:
- Sede
E' sufficiente l'indicazione della città, senza precisazione
dell'indirizzo; ne deriva che eventuali modifiche di sede
nell'ambito dello stesso comune non comportano una modifica
dell'atto costitutivo.
- Oggetto
sociale
Va precisato l'effettiva attività svolta dalla società;
non sono quindi più consentiti oggetti sociali estremamente
estesi o troppo generici
- Capitale
sociale minimo
Passa da 100.000 euro a 120.000 per le Spa (ma quelle già
costituite non hanno l'obbligo di adeguarsi subito al nuovo
valore) mentre rimane invariato a 10.000 per le Srl. Viene
inoltre prevista la possibilità di istituire patrimoni
separati destinati ad uno specifico affare, entro il limite
del 10% del patrimonio netto. Per le Srl possibilità
di conferire nel capitale anche opere e servizi, garantite
da una polizza assicurativa o fideiussione bancaria.
- Versamento decimi iniziale
Viene ridotto dal 30% al 25%.
- Durata
Può essere illimitata, purchè venga previsto
il diritto di recesso del singolo socio.
- Soci
Viene prevista la possibilità di limitare o addirittura
escludere la cessione delle quote sociali; in tal caso deve
però essere previsto il diritto di recesso. Il voto
del socio in assemblea può essere espresso anche per
videoconferenza e per corrispondenza. Al singolo socio è
inoltre garantita (nelle Srl) la possibilità di verificare
oltre ai libri sociali anche i libri contabili.
- Governance
Per le sole Spa è prevista la possibilità di
adottare sistemi di gestione alternativi a quello attuale,
composto da assemblea dei soci e amministratori. Vengono infatti
introdotti due nuove forme di gestione:
- il sistema monistico, probabilmente adottato dalle
società maggiori, in cui esiste un consiglio di amministrazione
che nomina al proprio interno il comitato per il controllo
sulla gestione (che va a sostituirsi al collegio sindacale);
- il sistema dualistico, in cui l'assemblea dei soci
nomina il consiglio di sorveglianza (almeno tre persone anche
non socie, di cui almeno una revisore contabile) che esercitano
le tradizionali attribuzioni del collegio sindacale e che
provvede a sua volta alla nomina del consiglio di gestione
(vale a dire l'organo amministrativo, che in questo caso deve
essere formato da almeno due componenti).
- Revisione
Mentre nelle Spa con sistema di gestione tradizionale la revisione
contabile può essere presa in carico dal collegio sindacale,
nelle altre due forme di gestione tale controllo sarà
necessariamente esercitato da un revisore esterno
- Assemblee
Diventa più sfumata la differenze tra assemblea ordinaria
e straordinaria (non più citata dal codice) e vengono
previste maggioranze più ridotte per le modiche dello
statuto e delle altre decisioni societarie (salvo diversa
disposizione dell'atto costitutivo).
- Tempistiche
di approvazione dei bilanci
Passano dai tradizionali 4 mesi (6 mesi per particolari ragioni)
a 120 e 180 giorni; tale modifica sarà operativa in
genere per i bilanci da approvare nel 2005.
- Aumento
di capitale
Il nuovo statuto può attribuire agli amministratori
di Srl (per le Spa era già possibile) il potere di
decidere degli aumenti di capitale.
- La
clausola compromissoria
Con la riforma le clausole arbitrali presenti negli statuti
sono da riformulare in quanto la nomina dell'arbitro deve
avvenire necessariamente da parte di un terzo estraneo alla
lite.
- Società
Cooperative
Diverse novità anche per le cooperative, che hanno
tre mesi in più per adeguare gli statuti. Spariscono
le piccole società cooperative che dovranno necessariamente
trasformarsi in cooperativa tradizionale. Occorrerà
inoltre distinguere tra cooperative a mutualità prevalente
(che svolgono la loro attività per o con i soci e mantengono
le attauli agevolazioni fiscali) e cooperative non a mutualità
prevalente. Con la riforma alle cooperative è data
anche la possibilità di trasformarsi entro dicembre
2004 in società commerciali.
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