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Quando due o più persone conferiscono beni o servizi per
l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo
di dividerne gli utili (art. 2247 C.C.) si è in presenza
di una società.
Società
in nome collettivo (Snc)
La società
in nome collettivo è storicamente ritenuta molto flessibile,
e quindi adatta alle generalità delle attività commerciali,
per le seguenti caratteristiche.
- l'eguaglianza tra i soci;
- la possibilità di amministrazione disgiunta.
Tali caratteristiche sono però controbilanciate da:
- impossibilità di apporti di pure denaro, che limitino il
rischio al solo capitale conferito
- responsabilità illimitata ( i soci rispondono delle obbligazioni
della società anche con il proprio capitale personale)
Società
in accomandita semplice (Sas)
L'aspetto che
distingue la sas da tutti gli altri tipi di società è:
- la diversa estensione della responsabilità derivante dalle
obbligazioni societarie (in tale tipo di società sono previste
due figure sociali: i soci accomandatari, che si occupano della
gestione sociale e sono illimitatamente responsabili ai pari dei
soci delle Snc, ed i soci accomandanti che forniscono unicamente
un sostegno economico alla società e rispondono solo per
il capitale conferito)
- l'attribuzione di poteri di amministrazione e di controllo sull'attività
sociale ai soli soci illimitatamente responsabili.
Generalmente le ragioni che sono alla base di questo tipo societario
si ricollegano alle opportunità offerte a colui che intende
conferire una somma di denaro nella società senza assumere
responsabilità solidale e illimitata per le obbligazioni
sociali (c.d. accomandante), pur avvalendosi di una società
a base personalistica.
Adempimenti
per la costituzione di Snc e Sas
Atto pubblico
(notaio)
Apertura partita Iva
Iscrizione CCIAA
Iscrizione INPS / INAIL dei soci che lavorano nella società
Non è
previsto un capitale minimo
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