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La riforma Biagi del lavoro
ultimo aggiornamento: 04.01.2004
Legge 14.02.2003 n. 30; D. Lgs. 31.07.2003

Il mercato del lavoro cambia faccia


Dal co.co.co al lavoro a progetto


Con la riforma viene meglio definita la caratteristica di questa particolare tipologia di lavoro. In base alle novità introdotte è ora necessario:
- che il contratto sia stipulato in forma scritta;
- che sia identificata la durata (data specifica o elemento determinabile che pone termine alla prestazione per avvenuta prestazione);
- indicazione del lavoro a progetto;
- ammontare del compenso e criteri di quantificazione dello stesso;
- indicazione dei tempi e modalità di pagamento;
- indicazione di pagamento di eventuali rimborsi spese;
- regole di coordinamento del lavoratore con il committente;
- misure di sicurezza adottate nei confronti del lavoratore.

Il lavoratore va sempre iscritto alla gestione separata Inps, che dal 2004 passa al 17,39% per i soggetti privi di altra copertura previdenziale. Salvo casi particolari è inoltre necessaria l'iscrizione Inail del lavoratore a progetto.

Lavoro occasionale e lavoro accessorio.


Viene meglio definita la portata del lavoro occasionale, nel quale sono inquadrabili le prestazioni di durata complessiva sino a 30 giorni/anno con lo stesso committente e compensi/anno non superiori a 5.000 euro. Se il soggetto svolge lavoro occasionale presso più committenti superando tale importo il soggetto è tenuto ad iscriversi alla gestione separata Inps.

Per i collaboratori coordinati con contratti in corso tale modifica sarà operativa alla scadenza naturale del contratto in essere e comunque entro un anno dall'entrata in vigore del decreto (ottobre 2003).

I contratti di collaborazioni rimangono comunque in vita per alcune categorie:
- collaborazioni a professionisti iscritti ad un albo;
- prestazioni rese da amministratori e sindaci di società;
- prestazioni rese ad associazioni sportive dilettantistiche;
- prestazioni rese da pensionati titolari di pensione di vecchiaia.

Viene inoltre introdotta una tipologia di lavoro definito "accessorio" effettuato nel campo dei lavori domestici, assistenza alle persone, pulizia degli edifici, collaborazioni con enti o associazioni, di durata complessiva sino a 30 giorni/anno e compenso annuo non superiore a 3.000 euro.

Tali prestazioni sono regolare a livello previdenziale da una particolare "card" per gestire i versamenti previdenziali e necessita di preventiva iscrizione dei soggetti presso i Centri per l'impiego o altri soggetti accreditati dalle Regioni.

Le altre novità

Vengono introdotte nuove forme di lavoro

ll lavoro a chiamata, applicabile a disoccupati con meno di 25 anni e lavorati con più di 45 anni che siano stati licenziati o siano in lista di mobilità. Verrà esteso agli altri lavoratori, per le sole prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, dopo specifici decreti attuativi. In pratica il datore di lavoro stipula un particolare contratto con il lavoratore, versandogli:
- un'indennità di disponibilità per i periodi in cui il lavoratore è a disposizione;
- la regolare paga nei periodi di lavoro.

Lo Job Sharing o lavoro ripartito, vale a dire la condivisone di un contratto di lavoro tra due lavoratore con responsabilità solidale e autonomia da parte degli stessi di decidere i periodi di lavoro nell'ambito della giornata lavorativa.

Il Contratto di inserimento, che va a sostituire il contratto di formazione e lavoro. Può essere svolto da:
- soggetti tra 18 e 29 anni;
- disoccupati di lunga durata;
- lavoratori ultracinquantenni;
- lavoratori che siano disoccupati da almeno 2 anni;
- persone con handicap;
- donne di qualsiasi età residenti in particolari aree del Paese.

Vengono riformulate in più aspetti le regole relative al Part Time e all' Apprendistato.

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