Dal co.co.co al lavoro a progetto
Con la riforma viene meglio definita la caratteristica di
questa particolare tipologia di lavoro. In base alle novità
introdotte è ora necessario:
- che il contratto sia stipulato in forma scritta;
- che sia identificata la durata (data specifica o elemento
determinabile che pone termine alla prestazione per avvenuta
prestazione);
- indicazione del lavoro a progetto;
- ammontare del compenso e criteri di quantificazione dello
stesso;
- indicazione dei tempi e modalità di pagamento;
- indicazione di pagamento di eventuali rimborsi spese;
- regole di coordinamento del lavoratore con il committente;
- misure di sicurezza adottate nei confronti del lavoratore.
Il lavoratore
va sempre iscritto alla gestione separata Inps, che dal 2004
passa al 17,39% per i soggetti privi di altra copertura previdenziale.
Salvo casi particolari è inoltre necessaria l'iscrizione
Inail del lavoratore a progetto.
Lavoro occasionale e lavoro accessorio.
Viene meglio definita la portata del lavoro occasionale, nel
quale sono inquadrabili le prestazioni di durata complessiva
sino a 30 giorni/anno con lo stesso committente e compensi/anno
non superiori a 5.000 euro. Se il soggetto svolge lavoro occasionale
presso più committenti superando tale importo il soggetto
è tenuto ad iscriversi alla gestione separata Inps.
Per i
collaboratori coordinati con contratti in corso tale modifica
sarà operativa alla scadenza naturale del contratto
in essere e comunque entro un anno dall'entrata in vigore
del decreto (ottobre 2003).
I contratti di collaborazioni rimangono comunque in vita per
alcune categorie:
- collaborazioni a professionisti iscritti ad un albo;
- prestazioni rese da amministratori e sindaci di società;
- prestazioni rese ad associazioni sportive dilettantistiche;
- prestazioni rese da pensionati titolari di pensione di vecchiaia.
Viene inoltre introdotta una tipologia di lavoro definito
"accessorio" effettuato nel campo dei lavori domestici,
assistenza alle persone, pulizia degli edifici, collaborazioni
con enti o associazioni, di durata complessiva sino a 30 giorni/anno
e compenso annuo non superiore a 3.000 euro.
Tali prestazioni sono regolare a livello previdenziale da
una particolare "card" per gestire i versamenti
previdenziali e necessita di preventiva iscrizione dei soggetti
presso i Centri per l'impiego o altri soggetti accreditati
dalle Regioni.
Le
altre novità
Vengono introdotte nuove forme di lavoro
ll lavoro a chiamata, applicabile a disoccupati con
meno di 25 anni e lavorati con più di 45 anni che siano
stati licenziati o siano in lista di mobilità. Verrà
esteso agli altri lavoratori, per le sole prestazioni di carattere
discontinuo o intermittente, dopo specifici decreti attuativi.
In pratica il datore di lavoro stipula un particolare contratto
con il lavoratore, versandogli:
- un'indennità di disponibilità per i periodi
in cui il lavoratore è a disposizione;
- la regolare paga nei periodi di lavoro.
Lo Job
Sharing o lavoro ripartito, vale a dire la condivisone
di un contratto di lavoro tra due lavoratore con responsabilità
solidale e autonomia da parte degli stessi di decidere i periodi
di lavoro nell'ambito della giornata lavorativa.
Il Contratto
di inserimento, che va a sostituire il contratto di formazione
e lavoro. Può essere svolto da:
- soggetti tra 18 e 29 anni;
- disoccupati di lunga durata;
- lavoratori ultracinquantenni;
- lavoratori che siano disoccupati da almeno 2 anni;
- persone con handicap;
- donne di qualsiasi età residenti in particolari aree
del Paese.
Vengono
riformulate in più aspetti le regole relative al Part
Time e all' Apprendistato.
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