Il Registro
delle Imprese è l'anagrafe delle imprese: si trovano
infatti i dati (costituzione, modifica, cessazione) di tutte
le imprese con qualsiasi forma giuridica e settore di attività
economica, con sede o unità locali sul territorio provinciale.
Esso è
istituito in ciascuna provincia e si articola in:
Sezione
Ordinaria, in cui sono iscritti:
-
gli imprenditori commerciali individuali (art. 2195 c.c.)
- le società in nome collettivo e le società
in accomandita semplice (artt. 2291, 2313 c.c.)
- le società per azioni, le società in accomandita
per azioni e le società a responsabilità limitata
(artt. 2325, 2462 - 2472 c.c.)
- le società cooperative (art. 2511 c.c.)
- i consorzi e le società consortili (artt. 2612,2615
ter c.c.)
- i Gruppi Europei di Interesse Economico - G.E.I.E. (D. Lgs.
240/1991)
- gli enti pubblici aventi per oggetto esclusivo o principale
un´attività commerciale (art. 2201 c.c.)
- le società estere con sede secondaria amministrativa
in Italia (art. 2506 c.c.)
- le aziende speciali di enti locali ed i consorzi tra enti
locali (T.U. 267/2000).
Sezione Speciale, in cui si iscrivono:
-
gli imprenditori agricoli (persone fisiche e giuridiche) (art.
2135 c.c.)
- i piccoli imprenditori/coltivatori diretti (art. 2083 c.c.)
- le società semplici (art. 2251 c.c.).
Nella Sezione Speciale vengono inoltre annotate le imprese
artigiane (L. 443/1985)
Al Registro
Imprese è annesso il REA (Repertorio delle notizie
Economiche ed Amministrative).
Il REA è un´anagrafe che contiene notizie di
carattere economico, statistico, amministrativo relative a:
- soggetti individuali e collettivi iscritti nel Registro
Imprese (art. 9 DPR 581/1995);
- associazioni, fondazioni, comitati ed altri enti non societari
che, pur esercitando una attività economica commerciale
e/o agricola, non abbiano tuttavia per oggetto esclusivo o
principale l´esercizio di una impresa;
- imprenditori con sede principale all´estero che aprono
nel territorio nazionale unità locali.
Dal 1
novembre 2003, le società devono depositare le
pratiche con firma digitale al Registro Imprese solo
per via telematica (con utilizzo di Telemaco e Fedra) convertendo
in formato digitale (PDF) tutti i documenti allegati, entro
30 giorni dall'atto. Per le sole ditte individuali permane
anche la possibilità di utilizzare i moduli cartacei.
Sono escluse dall'obbligo dell'invio telematico soltanto:
- le denunce relative alle ditte individuali
- le denunce al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.)
- le denunce all'Albo Imprese Artigiane (A.I.A.).
Sanzioni
La sanzione per ritardata o omessa presentazione di domande
al Registro delle Imprese è pari a:
- per imprese individuali 20,00 euro a carico del titolare;
- per società 412,00 euro a carico di ogni soggetto
obbligato in carica al momento della violazione;
- per consorzi ed enti pubblici economici 412,00 euro a carico
di ogni obbligato.
Per
soggetti obbligati si intendono gli amministratori di società,
i legali rappresentanti di consorzi e i liquidatori.
La sanzione
per ritardato o omesso deposito di Bilancio o Situazione Patrimoniale
al Registro delle Imprese ammonta a 549,34 euro per ogni obbligato.
La sanzione
per ritardata o omessa presentazione di denunce R.E.A. ammonta:
-
dal 31° al 60° giorno di ritardo a 10,00 euro a carico
del titolare di impresa individuale / di ogni obbligato per
società e soggetti R.E.A.
- dal 61° giorno di ritardo a 51,33 euro a carico degli
stessi soggetti.
Prescrizione
Dopo
5 anni dalla data di violazione (cioè dopo 5 anni dal
31° giorno successivo allevento da iscrivere) può
essere fatta valere dagli interessati la prescrizione a percepire
la sanzione da parte dell'Amministrazione.
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