Consulenza fiscale e finanziaria
home cerca registrati area riservata
_giovedě_18/04/2024   VAI A: __
Le Società
Quale società
di persone
di capitale
Il Business Plan
cosa è
  come si fa
Analisi societaria
budgeting
  reporting
  analisi per indici
Riforma società
IRES 2004
  Riforma società 2004
  CCIAA e telematico
  Basilea 2
  Principi contabili IAS
  Riforma lavoro BIAGI
  Legge Privacy
CCIAA e Pratiche telematiche 2004
ultimo aggiornamento: 04.01.2006
L. 340/2000 art. 31

Solo denunce telematiche da novembre 2003 al Registro Imprese

Il Registro delle Imprese è l'anagrafe delle imprese: si trovano infatti i dati (costituzione, modifica, cessazione) di tutte le imprese con qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica, con sede o unità locali sul territorio provinciale.

Esso è istituito in ciascuna provincia e si articola in:

Sezione Ordinaria, in cui sono iscritti:
- gli imprenditori commerciali individuali (art. 2195 c.c.)
- le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice (artt. 2291, 2313 c.c.)
- le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata (artt. 2325, 2462 - 2472 c.c.)
- le società cooperative (art. 2511 c.c.)
- i consorzi e le società consortili (artt. 2612,2615 ter c.c.)
- i Gruppi Europei di Interesse Economico - G.E.I.E. (D. Lgs. 240/1991)
- gli enti pubblici aventi per oggetto esclusivo o principale un´attività commerciale (art. 2201 c.c.)
- le società estere con sede secondaria amministrativa in Italia (art. 2506 c.c.)
- le aziende speciali di enti locali ed i consorzi tra enti locali (T.U. 267/2000).

Sezione Speciale, in cui si iscrivono:
- gli imprenditori agricoli (persone fisiche e giuridiche) (art. 2135 c.c.)
- i piccoli imprenditori/coltivatori diretti (art. 2083 c.c.)
- le società semplici (art. 2251 c.c.).
Nella Sezione Speciale vengono inoltre annotate le imprese artigiane (L. 443/1985)

Al Registro Imprese è annesso il REA (Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative).
Il REA è un´anagrafe che contiene notizie di carattere economico, statistico, amministrativo relative a:
- soggetti individuali e collettivi iscritti nel Registro Imprese (art. 9 DPR 581/1995);
- associazioni, fondazioni, comitati ed altri enti non societari che, pur esercitando una attività economica commerciale e/o agricola, non abbiano tuttavia per oggetto esclusivo o principale l´esercizio di una impresa;
- imprenditori con sede principale all´estero che aprono nel territorio nazionale unità locali.

Dal 1 novembre 2003, le società devono depositare le pratiche con firma digitale al Registro Imprese solo per via telematica (con utilizzo di Telemaco e Fedra) convertendo in formato digitale (PDF) tutti i documenti allegati, entro 30 giorni dall'atto. Per le sole ditte individuali permane anche la possibilità di utilizzare i moduli cartacei.

Sono escluse dall'obbligo dell'invio telematico soltanto:
- le denunce relative alle ditte individuali
- le denunce al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.)
- le denunce all'Albo Imprese Artigiane (A.I.A.).

Sanzioni

La sanzione per ritardata o omessa presentazione di domande al Registro delle Imprese è pari a:
- per imprese individuali 20,00 euro a carico del titolare;
- per società 412,00 euro a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione;
- per consorzi ed enti pubblici economici 412,00 euro a carico di ogni obbligato.

Per soggetti obbligati si intendono gli amministratori di società, i legali rappresentanti di consorzi e i liquidatori.

La sanzione per ritardato o omesso deposito di Bilancio o Situazione Patrimoniale al Registro delle Imprese ammonta a 549,34 euro per ogni obbligato.

La sanzione per ritardata o omessa presentazione di denunce R.E.A. ammonta:
- dal 31° al 60° giorno di ritardo a 10,00 euro a carico del titolare di impresa individuale / di ogni obbligato per società e soggetti R.E.A.
- dal 61° giorno di ritardo a 51,33 euro a carico degli stessi soggetti.

Prescrizione
Dopo 5 anni dalla data di violazione (cioè dopo 5 anni dal 31° giorno successivo all’evento da iscrivere) può essere fatta valere dagli interessati la prescrizione a percepire la sanzione da parte dell'Amministrazione.

| More
  Aggiungi la pagina ai tuoi preferiti!   Chiedi più informazioni sull'argomento
         

© 1998-2010 Studiobottero.it - tutti i diritti riservati
pagine a cura del dott. Riccardo Bottero Dottore Commercialista in Genova - Partita Iva 03441740101
LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL SITO SONO FORNITE A TITOLO GRATUITO E VANNO CONSIDERATE COME "PRIMA INFORMAZIONE" PER CUI E' INDISPENSABILE VERIFICARE PRESSO FONTI UFFICIALI PRIMA DI QUALSIASI VERSAMENTO O ADEMPIMENTO.
Questo sito non rappresenta una testata giornalistica e viene aggiornato senza alcuna periodicità, esclusivamente sulla base dei contributi di aggiornamento professionale dei collaboratori del sito. Non può essere considerato in alcun modo un prodotto editoriale ai sensi della L. n. 6220/01