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Per natura le società di capitali sono una entità
giuridica a sè stante, distinta dai soci che la compongono;
in quanto tale per le obbligazioni sociali risponde solo la società,
con il suo capitale sociale e i suoi beni, creando uno schermo tra
il capitale della società e quello dei soci.
Società
a responsabilità limitata (Srl)
La struttura
organizzativa della Srl, è imperniata sulla ripartizione
delle competenze tra l'organo assembleare, titolare della funzione
deliberativa, o l'organo amministrativo, cui è devoluta la
gestione dell'impresa; è inoltre prevista la presenza di
un organo di controllo a carattere eventuale, il collegio sindacale.
La norma presenta un modello societario assai flessibile, capace
di svolgere un'attività di impresa secondo schemi capitalistici,
conservando (a seconda del numero dei soci) i tratti delle società
personali. E' infatti evidente il potere dei soci della srl di conformare
la struttura societaria non elementi organizzativi difformi rispetto
allo schema proposto dal c.c.: infatti la potestà normativa
degli statuti consente nella srl l'adozione di una diffusa serie
di clausole atipiche, tra cui:
· clausole limitative della circolazione della quota;
· le qualità personali del socio di Srl che possono
così divenire elemento caratterizzante del modello societario;
· la diversa rilevanza di ciascun socio che può trovare
formalizzazione con l'istituzione di quote privilegiate in ordine
ai poteri di informazione e di controllo (art. 2489 c.c.).
Società a responsabilità limitata con un unico
socio
Per costituire la srl unipersonale valgono sul piano formale le
medesime regole che caratterizzano la costituzione della srl, con
queste avvertenze:
a) per la limitazione della responsabilità il capitale sociale
deve essere interamente versato alla costituzione (o entro tre mesi
dal momento in cui la società diventa con unico socio)
b) negli atti e nella corrispondenza deve essere
indicato che si tratta di srl a unico socio;
c) i contratti tra la società e l'unico socio e le operazioni
a favore di quest'ultimo, devono essere trascritti nel libro adunanze
del consiglio di amministrazione oppure risultare da atto scritto.
d) il socio risponde illimitatamente se è l'unico socio di
più società di capitali; la responsabilità
è illimitata anche quando l'unico socio è una società
di capitali
e) in caso di aumento di capitale mentre la srl ha un unico socio,
il conferimento in denaro relativo all'aumento deve essere interamente
versato;
La limitazione della responsabilità viene meno nei casi ed
alle condizioni dell'art. 2497 co. 2 c.c. e precisamente:
· che il socio unico sia persona giuridica;
· che il socio unico sia socio di altra società di
capitali;
· che il socio unico persona fisica non abbia effettuato
interamente i conferimenti in denaro;
· che il socio unico persona fisica non abbia fatto interamente
i conferimenti in denaro entro tre mesi dal venir meno della pluralità
dei soci;
· che gli amministratori o il socio unico non abbiano effettuato
la pubblicità prescritta dall'art. 2475 bis c.c.
Adempimenti
per la costituzione di Srl
Atto pubblico
(notaio)
Apertura partita Iva
Iscrizione CCIAA
Iscrizione INPS / INAIL dei soci che lavorano nella società
se la stessa opera in campo commerciale per i soci che partecipano
direttamente all'attività
Capitale minimo:
10.000 euro di cui il 25% versato alla costituzione
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