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E-commerce & Iva : i punti principali

La prima grande distinzione da tenere presente per affrontare le problematiche connesse all'applicazione del regime Iva al commercio elettronico è la differenza esistente tra commercio elettronico indiretto, in cui l'ordine del bene è effettuato in rete, ma la materiale consegna dello stesso avviene con metodi tradizionali, e il commercio elettronico diretto in cui tutte le fasi della transazione vengono svolte mediante l'utilizzo di Internet. 

 

Le possibili problematiche che un venditore on-line può trovarsi ad affrontare in questo campo sono state raggruppate in quattro grandi tipologie.

 

Esportazioni extracomunitarie

E' il caso in cui un soggetto (imprenditore o privato) acquista in rete dei beni che vengono trasportati all'estero con mezzi tradizionali: si pone in essere una normale cessione all'esportazione, regolamentata dall'art, n. 8 del D.P.R. del 28/10/72 n. 633, per cui viene emessa una bolletta doganale di esportazione intestata al fornitore nazionale, e il servizio di trasporto qualora sia reso da terzi sarà subordinato all'emissione di una fattura non imponibile ad Iva come da art. n. 9 D.P.R. 633 del 72 nei confronti del committente nazionale.

Le esportazioni possono ovviamente portare alla creazione per l'azienda cedente di un plafond iva.

 

Importazioni extracomunitarie

Gli acquisti da paesi extracomunitari sono regolamentati sulla base del principio della territorialità sancito dal D.P.R. 633/72 artt. nn.1,7,67 oltre che dal Testo Unico sulle leggi doganali approvato con D.P.R. n.43 del 1973.

Tralasciando le importazioni effettuate da operatori nazionali nell'ambito dell'e-businnes (in quanto tale caso non presenta alcun tipo di problema) vediamo come vengono regolamentati gli acquisti effettuati dai privati in cui il trasporto e l'importazione sono compiute da corrieri nazionali, partners abituali dei fornitori. Tutte le somme di denaro anticipate dal corriere all'atto dello sdoganamento delle merci per conto del cliente (diritti doganali, dazi all'importazione accertata dalla dogana del paese d'arrivo) vengono successivamente addebitate al destinatario in fase di consegna, anche se il mittente può chiedere che rimangano a suo carico.

Nel caso particolare in cui tali transazioni avvengano a mezzo posta, i  diritti doganali e Iva devono essere pagati dall'importatore direttamente in dogana.

 

Esportazioni comunitarie

Con la creazione dello spazio economico europeo,  la vendita off-line effettuata ad una società residente, o con stabile organizzazione in un paese comunitario è considerata cessione intracomunitaria, non rilevante ai fini dell'Iva nel territorio italiano per cui va emessa una normale fattura non imponibile ai fini Iva (come previsto dal D.L. 331/93 successivamente convertito dalla legge n. 427/93) e registrata nei modi e nei termini da questa fissati.

Se invece la transazione prevede la consegna del bene ad un consumatore privato ovvero ad un Ente sprovvisto di codice Iva, la questione si complica in quanto bisogna prima essere certi che sia applicabile il regime fiscale delle vendite a distanza. Una risposta in senso positivo a tale quesito sembra trovarsi nel D.lgs. del 1999 n. 185 nel quale si chiarisce che le vendite a privati effettuate utilizzando i moderni mezzi di comunicazione (in cui Internet è sicuramente ricompresa) sono assimilate alle vendite al dettaglio; 

Questo particolare regime Iva risulta essere comunque di difficile applicazione per via dell'indeterminatezza dei limiti di valore sia da paese a paese, sia che si tratti di acquisti o di vendite a distanza, ed inoltre per il costo molto elevato a cui si và incontro qualora si debba ricorrere al rappresentante fiscale.

 

Importazioni comunitarie

 Per quanto riguarda il quarto ed ultimo caso, ossia l'acquisto da parte di un consumatore italiano (o anche in questo caso, di un Ente non tenuto al pagamento dell'Iva intracomunitaria) di un bene presso un fornitore comunitario è da considerarsi vendita a distanza per cui l'Iva andrà pagata nel paese del cedente ed in base alle norme fiscali ivi applicate, ai sensi del art. n. 40 comma 3° del D.L. n. 331/93, anche qui comunque nel rispetto del limite relativo alle cessioni fatte da tale operatore in Italia.

 

Si rende necessaria un'ultima precisazione, ossia che l'acquisto elettronico di beni spediti materialmente in Italia, effettuato da un imprenditore nazionale presso un soggetto comunitario dotato di codice Iva altro non è che un acquisto intracomunitario, fiscalmente rilevante in Italia. Per cui l'imprenditore integrerà con Iva italiana e registrerà la fattura ricevuta secondo i modi e i termini previsti dagli artt. 46 e ss. Del D.L. n. 331/93 e compilerà inoltre l'elenco riepilogativo Intrastat nel modello  Intra 2-bis.

 

 

 si ringrazia per la collaborazione il dott. Mario Arato

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