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Vendere on-line

Una paroramica della cessione di beni tramite Internet
Negli ultimi anni la diffusione del commercio elettronico tramite la rete Internet ha avuto una indiscutibile crescita nonostante la recente crisi borsistica che ha colpito le società del settore della "New Economy".

Una delle prime problematiche che deve affrontare un imprenditore che desidera proporre i suoi prodotti in Rete è la delimitazione dell'ambito di vendita: solo in Italia o, sfruttando il vantaggio della diffusione mondiale di Internet, in tutta Europa o addirittura in tutto il mondo?

Va da sè che la scelta ha delle notevole implicazioni per le problematiche fiscali e doganali che devono essere affrontate nel caso si decida di vendere fuori dai confini nazionali, considerato che la richiesta di beni o servizi potrebbe in ipotesi essere fatta da persone residenti in nazioni di cui non conosciamo affatto il regime fiscale. Questo in particolare influenza gli aspetti legali della vendita (validità del contratto, sede competente...) ma necessita anche una buona preparazione generale delle problematiche connesse all'esportazione di beni.

Identificazione dell'acquirente
Innanzi tutto, per l'identificazione del regime Iva applicabile alle vendite concluse tramite internet da parte di un operatore italiano, risulta necessario che il soggetto che accede al sito fornisca una serie di informazioni quali:

a) qualificazione come privato consumatore (soggetto senza partita Iva che non effettua operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto) oppure come soggetto identificato ai fini Iva
b) paese in cui l'acquirente è domiciliato o identificato ai fini Iva
c) nome, cognome e indirizzo dell'acquirente se privato consumatore
d) denominazione o ragione sociale, indirizzo e, segnatamente per le operazioni intracomunitarie, numero di partita Iva per i soggetti identificati ai fini Iva
e) indicazione dell'indirizzo e Stato di destinazione della merce se la spedizione deve essere fatta in un luogo diverso da quello di domicilio o residenza dell'acquirente.

La disciplina e gli adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di IVA si differenziano inoltre a seconda che l'acquirente sia privato consumatore (operazioni B2C) o soggetto identificato ai fini Iva (operazioni B2B) e a seconda che i beni ceduti siano consegnati in Italia, in un altro paese dell'Unione Europea o al di fuori dell'Unione Europea.

Cessione di beni a soggetti domiciliati in un paese UE
Se la cessione di beni ordinati via internet è effettuata a privati consumatori domiciliati in un altro paese dell'Unione Europea, con consegna nello Stato di domicilio o, è da ritenere, in altro Stato comunitario (diverso dall'Italia), troverà applicazione la disciplina comunitaria in materia di vendite a distanza. In base a tale disciplina:

· le vendite a distanza di prodotti soggetti ad accisa si considerano comunque effettuate nello Stato di destinazione
· le vendite a distanza di prodotti diversi si considerano effettuate nello Stato di destinazione al superamento di un determinato ammontare di vendite da parte del cedente in quello Stato ovvero qualora il cedente comunque opti per l'applicazione dell'imposta relativa a tali cessioni nello Stato di destinazione.

Qualora un soggetto italiano effettui vendite a distanza, nei confronti di privati consumatori domiciliati in un altro paese della UE, di beni non soggetti ad accisa, tali cessioni saranno considerate non imponibili in Italia ex art. 41, comma 1, lett. b), D.L. n. 331 del 1993 a condizione che:
1) l'ammontare delle cessioni nello Stato membro di destinazione abbia superato nell'anno solare precedente o superi in quello in corso l'importo di 79.534,36 Euro (154 milioni di lire), ovvero il più basso ammontare al superamento del quale si richieda, nello Stato membro di destinazione, l'applicazione della locale Iva
2) anche al di sotto di tali soglie, il cedente nazionale abbia comunque optato per l'applicazione dell'imposta nello Stato membro di destinazione.


Sono invece considerate cessioni imponibili in Italia (con applicazione delle aliquote Iva previste dalla legislazione italiana per la singola tipologia di beni) le cessioni a privati consumatori comunitari di beni diversi da quelli soggetti ad accise se l'ammontare delle cessioni nello Stato membro di destinazione non abbia superato le ricordate soglie e, comunque, non sia stata esercitata la predetta opzione.
In caso di superamento delle soglie per le vendite a distanza o di esercizio dell'opzione il cedente italiano sarà tenuto ad assolvere l'Iva dovuta in base alla legislazione vigente in ciascun Paese.

Conseguentemente si renderà necessario nominare il rappresentante Iva (o comunque provvedere alla registrazione ai fini Iva) nel paese in cui l'acquirente è domiciliato ed il rappresentante Iva provvederà in base alla legislazione vigente nel singolo Paese agli adempimenti relativi alla cessione al consumatore finale. Sotto il profilo della disciplina Iva italiana, il cedente nazionale dovrà comunque emettere fattura con la dicitura "non imponibile ex art.41, comma 1, lett.b), del D.L. n. 331 del 1993", annotare la stessa e compilare l'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie (Intrastat Mod. 1-bis).

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