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Vendere on-line Una
paroramica della cessione di beni tramite Internet Una delle prime problematiche che deve affrontare un imprenditore che desidera proporre i suoi prodotti in Rete è la delimitazione dell'ambito di vendita: solo in Italia o, sfruttando il vantaggio della diffusione mondiale di Internet, in tutta Europa o addirittura in tutto il mondo? Va da sè che la scelta ha delle notevole implicazioni per le problematiche fiscali e doganali che devono essere affrontate nel caso si decida di vendere fuori dai confini nazionali, considerato che la richiesta di beni o servizi potrebbe in ipotesi essere fatta da persone residenti in nazioni di cui non conosciamo affatto il regime fiscale. Questo in particolare influenza gli aspetti legali della vendita (validità del contratto, sede competente...) ma necessita anche una buona preparazione generale delle problematiche connesse all'esportazione di beni. Identificazione
dell'acquirente a) qualificazione
come privato consumatore (soggetto senza partita Iva che non effettua
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto) oppure
come soggetto identificato ai fini Iva La disciplina e gli adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di IVA si differenziano inoltre a seconda che l'acquirente sia privato consumatore (operazioni B2C) o soggetto identificato ai fini Iva (operazioni B2B) e a seconda che i beni ceduti siano consegnati in Italia, in un altro paese dell'Unione Europea o al di fuori dell'Unione Europea. Cessione
di beni a soggetti domiciliati in un paese UE · le vendite
a distanza di prodotti soggetti ad accisa si considerano comunque effettuate
nello Stato di destinazione Qualora un soggetto
italiano effettui vendite a distanza, nei confronti di privati consumatori
domiciliati in un altro paese della UE, di beni non soggetti ad accisa,
tali cessioni saranno considerate non imponibili in Italia ex art. 41,
comma 1, lett. b), D.L. n. 331 del 1993 a condizione che:
Conseguentemente si renderà necessario nominare il rappresentante Iva (o comunque provvedere alla registrazione ai fini Iva) nel paese in cui l'acquirente è domiciliato ed il rappresentante Iva provvederà in base alla legislazione vigente nel singolo Paese agli adempimenti relativi alla cessione al consumatore finale. Sotto il profilo della disciplina Iva italiana, il cedente nazionale dovrà comunque emettere fattura con la dicitura "non imponibile ex art.41, comma 1, lett.b), del D.L. n. 331 del 1993", annotare la stessa e compilare l'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie (Intrastat Mod. 1-bis). |
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