|
||||||||||||||||||||||||||||
|
La direttiva UE per i beni virtuali [febbraio 2002] Una paroramica Il 12 febbraio 2002 il Consiglio dei ministri economici e finanziari
dell'Unione europea ha approvato, in via definitiva, la direttiva Iva
sulle transazioni on line di beni virtuali, che dovrà essere recepita
e resa operativa dai Paesi comunitari entro il 1° luglio 2003. Le novità Il luogo di tassazione viene a coincidere con il luogo in cui il servizio viene concretamente consumato (luogo in cui il committente del servizio ha la sua sede permanente o la sua residenza). Quindi in definitiva, se la prestazione è resa nei confronti di un soggetto residente nella UE (Unione Europea) la stessa sarà imponibile, mentre se svolta a beneficio di un soggetto extracominitario non sarà imponibile. Operativamente, nel caso di di transazione tra operatori economici (B2B), fiscalmente identificati in Paesi diversi, con utente finale stabilito in uno Stato membro, l'operazione risulterà imponibile presso il committente il quale si autoliquiderà l'imposta (reverse charge o autofattura);in caso di transazione verso consumatore finale (B2C), con utente finale stabilito in uno Stato membro e in un Paese diverso da quello del prestatore, l'operazione risulterà imponibile presso il committente, se il prestatore è un operatore extracomunitario non residente ovvero risulterà tassabile nel Paese del prestatore se lo stesso è soggetto passivo d'imposta in uno Stato membro diverso da quello di consumo. Per quanto riguarda un soggetto ExtraUE, lo stesso dovrà identificarsi nello Stato membro dove effettua la prima transazione. L'aliquota iva applicabile è in ogni caso quella "nornale" (per l'Italia il 20%) indipendentemente dalla natura della prestazione. |
|||||||||||||||||||||||||||
|