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aggiornato a: 28.12.2009
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Acquistare beni e servizi nella UE: regole ed adempimenti

Iniziamo in questo primo articolo a trattare delle problematiche generali in materia di iva che si possono incontrare nel momento in cui si decide di intrattenere rapporti fiscali con l'estero

Il caso più semplice è l'ipotesi che un imprenditore italiano desideri acquistare in un Paese straniero dei beni da utilizzare all'interno della sua azienda o rivendere sul territorio italiano.

Prima di addentrarci nell'argomento è importante tenere presente che le problematiche si presentano in modo differente a seconda che questo paese straniero sia parte della UE (Unione Europea) o meno. Occorre inoltre fare attenzione al fatto che non tutti i 27 Paesi dell'Unione appartengono oggi all'area Euro (ne sono rimasti fuori per il monento la Gran Bretagna e la Svezia) e questo comporta ulteriori problematiche per quanto concerne la gestione delle differenze di cambio.

Comunque, nell'ipotesi di acquisto da un altro Paese UE (c.d. acquisto intracomunitario), l'imprenditore italiano dovrà fornire al suo fornitore il proprio numero di partita iva (preceduto dalla sigla IT che identifica appunto l'appartenenza all'Italia) acquisendo in questo modo la possibilità di acquistare il bene senza l'applicazione dell'iva. Infatti secondo quanto previsto dalla regolamentazione transitoria in vigore dal 1993, l'iva sugli acquisti intracomunitari va applicata nel Paese di destinazione della merce (in questo caso l'Italia). Per fare ciò l'imprenditore una volta ricevuta la fattura del fornitore estero dovrà integrarla con l'iva applicabile in Italia su quella tipologia di beni e registrarla entro il mese di ricevimento o successivamente purché non oltre 15 giorni dal ricevimento, sia nel registro acquisti che nel registro vendite. Di fatto questa doppia registrazione comporta l'annullamento dell'iva a debito/credito su tale acquisto che quindi rimane "neutro" ai fini della liquidazione iva.

Sulla base di una precisa periodicità dipendente dell'ammontare dei beni complessivamente acquistati in ambito UE, l'imprenditore dovrà poi procedere a presentare gli elenchi riepilogativi Intrastat per rendere possibile il monitaggio di tali acquisti. Dal 2010 tali adempiment dovranno essere posti in essere anche per gli acquisti di servizi.

Nell'ipotesi di acquisto di beni provenienti da paesi non appartenenti all'area UE (c.d. acquisto extracomunitario) i beni saranno invece soggetti a passaggio in dogana con la conseguente applicazione dell'iva e degli eventuali dazi in questa fase. In questo caso non sarà quindi necessario presentare nessun modello Intrastat e l'iva pagata in dogana sarà evidenziata e detraibile contabilmente con la registrazione della bolletta doganale.

Download di software

Non tutti sanno che anche il software acquistato su Internet e scaricato direttamente dalla rete, di solito dietro pagamento immediato con carta di credito, è soggetto ad Iva.

Molto spesso le aziende di software centralizzano la distribuzione del software in un singolo Paese europeo (tipicamene l'Irlanda). Questo avviene solitamente per i software antivirus ma non solo.

Questi acquisti essendo di software "dematerializzato" sono considerati acquisti di servizi e non di beni, ma rimangono soggetti ad obbligo per l'azienda italiana di regolarizzare l'acquisto con emissione di autofattura ai sensi dell'art. 17 del dpr 633/72 (legge iva) con iva 20% indipendentemente dal fatto che il fornitore del software emetta fattura per l'acquisto. Inoltre dal 2010 questo acquisto andrà anche esposto nella dichiarazione Intrastat.

 



 
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