|
Il nostro codice civile prevede (art. 150) la possibilità
di porre fine al rapporto coniugale mediante l'istituto della separazione
personale. La separazione può essere giudiziale,
qualora ne sia fatta domanda al giudice da parte di un solo coniuge
e venga pronunciata con sentenza a seguito di un giudizio, oppure
consensuale quando sia frutto
di un accordo tra i coniugi, accordo poi omologato dal giudice (omologazione
che risulta indispensabile affinché la separazione possa
produrre effetti), ovvero di fatto
quando la stessa non venga in alcun modo formalizzata, avendo, in
tal caso, effetti estremamente limitati.
La sentenza
di separazione produce effetti sui rapporti patrimoniali tra i coniugi:
infatti il coniuge non responsabile della separazione ha diritto
di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo
mantenimento qualora non abbia redditi propri adeguati. Il coniuge
responsabile del fallimento del matrimonio, se non ha redditi propri
sufficienti, ha invece diritto agli alimenti.
Assegno e
alimenti
L'assegno di
mantenimento ha come fine permettere al coniuge economicamente più
debole di mantenere un tenore di vita compatibile con quello tenuto
durante il matrimonio. Il diritto agli alimenti è invece
concesso solo quando la parte che lo richiede non è in grado
di provvedere al proprio sostentamento con un'attività lavorativa.
Ai fini fiscali,
l'assegno di mantenimento corrisposto a seguito di sentenza del
giudice è deducibile dal reddito imponibile del coniuge obbligato
e costituisce reddito imponibile per il coniuge che lo riceve. La
quota corrisposta per il mantenimento dei figli non possono invece
essere portati in deduzione dal reddito imponibile del coniuge obbligato
e non costituisce reddito imponibile per il coniuge che lo riceve
|