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La separazione
ultimo aggiornamento: 10.02.2002


Il nostro codice civile prevede (art. 150) la possibilità di porre fine al rapporto coniugale mediante l'istituto della separazione personale. La separazione può essere giudiziale, qualora ne sia fatta domanda al giudice da parte di un solo coniuge e venga pronunciata con sentenza a seguito di un giudizio, oppure consensuale quando sia frutto di un accordo tra i coniugi, accordo poi omologato dal giudice (omologazione che risulta indispensabile affinché la separazione possa produrre effetti), ovvero di fatto quando la stessa non venga in alcun modo formalizzata, avendo, in tal caso, effetti estremamente limitati.

La sentenza di separazione produce effetti sui rapporti patrimoniali tra i coniugi: infatti il coniuge non responsabile della separazione ha diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento qualora non abbia redditi propri adeguati. Il coniuge responsabile del fallimento del matrimonio, se non ha redditi propri sufficienti, ha invece diritto agli alimenti.

Assegno e alimenti

L'assegno di mantenimento ha come fine permettere al coniuge economicamente più debole di mantenere un tenore di vita compatibile con quello tenuto durante il matrimonio. Il diritto agli alimenti è invece concesso solo quando la parte che lo richiede non è in grado di provvedere al proprio sostentamento con un'attività lavorativa.

Ai fini fiscali, l'assegno di mantenimento corrisposto a seguito di sentenza del giudice è deducibile dal reddito imponibile del coniuge obbligato e costituisce reddito imponibile per il coniuge che lo riceve. La quota corrisposta per il mantenimento dei figli non possono invece essere portati in deduzione dal reddito imponibile del coniuge obbligato e non costituisce reddito imponibile per il coniuge che lo riceve

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