Disciplina in maniera unitaria tutti i tributi. La sua
finalità è quella di permettere di rimediare spontaneamente, sulla base
di procedure e tempi determinati, alle omissioni ed irregolarità commesse,
beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni amministrative
dovute. Rispetto alla previgente disciplina, prevista per i soli
casi di maggiori imposte dirette ed iva, che prevedeva sanzioni pari a
15, 30 e 60 % della maggiore imposta dovute ed un limite temporale massimo
di due anni, la normativa attuale riduce sia le sanzioni dovute che lintervallo
di tempo entro cui è possibile procedere al ravvedimento.La sanzione prevista viene ridotta a:
1/8 entro 30 giorni
1/5 entro la presentazione della dichiarazione o (se non prevista
dichiarazione) 1 anno dalla violazione (era 1/6 per le infrazioni commesse sino a maggio
2000)
Tale facoltà è preclusa se:
- la violazione è già stata constatatase sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche (per i soli periodi
ed i tributi soggetti a controllo)
- se sono iniziate altre attività di accertamento (inviti, richieste,
questionari.
Caso 1 : errori ed omissioni che non incidono sul pagamento del tributo
Riguarda tutti gli errori formali. E possibile
entro 3 mesi dallomissione o dallerrore senza pagamento di
sanzioni o entro la dichiarazione successiva con pagamento di 1/5.
esempio
| Tipo
di dichiarazione |
Sanzione minima |
Sanzione ridotta |
| Dichiarazione
dei redditi ed iva |
258,00 |
32,00 |
| Dichiarazione
sostituti dimposta |
258,00 |
32,00 |
| Dichiarazione
ICI |
258,00 |
32,00 |
Caso 2 : mancato versamento di tributi o versamento in misura inferiore
al dovuto
Può essere regolarizzato con il pagamento di 1/8 del
minimo della sanzione prevista (3,75% rispetto al 30%) se si adempie entro
30 giorni dalla scadenza del versamento originario, e 1/5 del minimo (6%
rispetto al 30%) se si adempie entro la dichiarazione.A questi importi va aggiunto il pagamento degli interessi,
in misura pari allinteresse legale (attualmente 3,5%) per
il periodo intercorrente dallultimo giorno previsto per il pagamento
ed il giorno di effettivo versamento.Il ravvedimento si perfeziona solo quando siano eseguite
tutte le incombenze richieste entro il limite temporale (30 giorni, 1
anno, dichiarazione) previsto:
- pagamento imposte o maggiori imposte dovute
- pagamento sanzioni ridotte
- pagamento interessi (calcolato al tasso di interesse legale)
esempio
| Tipo
di errore |
Sanzione minima |
1/8 |
1/5 |
| Minor
versamento rilevabile in sede di liquidazione ai sensi 36-bis e 36-ter
dpr 600/73 (1) |
30 % |
non possibile |
6% |
| Errori
o omissioni non rilevabili in sede di liquidazione delle imposte (2) |
100% |
non possibile |
20% |
| Mancato
versamento di imposte o di ritenute |
30% |
3,75% |
6% |
| Mancato
o insuff. versamento ICI |
30% |
3,75% |
6% |
| Mancata
trattenuta di ritenute |
20% |
non possibile |
4% |
(1) errori materiali e di calcolo nella
determinazione degli imponibile e delle imposte; indicazione di detrazioni
di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute dacconto
e di crediti dimposta in misura superiore a quella spettante
(2) si tratta di infedele dichiarazione
Caso 3 : omessa presentazione della dichiarazione
In questo caso linadempimento può essere regolarizzato
solo entro 90 giorni dalla scadenza originaria, con riduzione della sanzione
ad 1/8 del minimo.
esempio
| Tipo
di dichiarazione |
Sanzione minima |
1/8 |
| Dichiarazione
dei redditi ed iva |
258,00 |
32,00 |
| Dichiarazione
sostituti dimposta |
258,00 |
32,00 |
| Dichiarazione
ICI |
258,00 |
32,00 |
NB se sono dovute imposte, occorre provvedere anche all'ulteriore ravvedimento sulle singole imposte in base agl importi omessi, se non versate nei termini di legge.
(*) Nel caso di
dichiarazione mod. 770 presentata entro novanta giorni è possibile pagare la
ritardata presentazione della dichiarazione e le ritenute dovute, mentre
le sanzione (pari al 30%) saranno applicate direttamente dallUfficio
con iscrizione a ruolo.
Caso 4 : tributi autoliquidati dallUfficio
In questo caso il ravvedimento si perfeziona con lesecuzione
del pagamento di ¼ entro 60 giorni dalla notifica dellavviso di
liquidazione, ai sensi dellart. 17.
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