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Domanda
Quale deve essere, a partire dal 1^ gennaio 2001, il trattamento fiscale (e previdenziale) di un collaboratore coordinato e continuativo che presta la propria attività in Italia a società Italiana, ma risiede ed è fiscalmente domiciliato all'estero (Slovenia)?
Risposta Nel caso in cui la prestazione svolta rientri fra quelle indipendenti, secondo la definizione rinvenibile nelle Convenzioni contro le Doppie Imposizioni Italia - Jugoslavia e, per lo svolgimento di tale attività, il soggetto non utilizzi una base fissa in Italia, o non permanga in Italia più di 183 giorni, il suo reddito sarà imponibile solo nello Stato di residenza. Tuttavia: 1)#se il soggetto svolge un'attività indipendente in Italia per più di 183 giorni il reddito ricavato da tale attività sarà imponibile in entrambi i Paesi; 2)#se dispone di una base fissa per lo svolgimento dell'attività (ipotesi che sembra attagliarsi al caso proposto), il reddito attribuibile a tale base fissa sarà imponibile in entrambi i Paesi; 3)#se la prestazione svolta non rientra fra quelle indipendenti il reddito sarà imponibile, in via generale, in entrambi i Paesi, salva l'eventuale applicazione del paragrafo 2) dell'articolo15 della Convenzione sopra citata. In particolare, negli esempi proposti, l'imposizione in Italia sarà pari al 30%, a titolo d'imposta, così come disposto dall'articolo 24 del Dpr 600/73. |
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