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Domanda
Qual è il trattamento fiscale di dividendi pagati da società italiana a socio residente e fiscalmente domiciliato in Slovenia, il quale detiene una partecipazione qualificata? Quali sono le modalità di versamento delle eventuali ritenute e/o imposte? Risposta Sui dividendi distribuiti al soggetto residente in Slovenia la società italiana potrà applicare una ritenuta, agendo come ordinario sostituto d'imposta, pari al 10%, come stabilito dall'articolo 10 della Convenzione contro le Doppie Imposizioni fra Italia e Jugoslavia. L'applicazione della misura del 10% è, in ogni caso, subordinata alla circostanza che la società acquisisca un'attestazione da parte del soggetto non residente, effettivo beneficiario degli utili, con la quale egli dichiari i suoi dati identificativi, la sussistenza delle condizioni previste dalla Convenzione per usufruire dell'agevolazione e il non possesso in Italia di una stabile organizzazione o di una base fissa. L'attestazione dovrà altresì essere corredata dalla dichiarazione di residenza, così come definita dalla Convenzione, rilasciata dalle Autorità dello Stato di residenza dell'effettivo beneficiario degli utili. (cfr. Risoluzione n.68 del 24/05/00, per quanto applicabile). L'aliquota convenzionale è altresì applicabile, con le similari modalità previste dall'articolo 27-ter del Dpr 600 del 1973, anche nel caso in cui le azioni siano state depositate presso la Monte titoli Spa. |
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