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Indice
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Normativa
fiscale
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Addebito di costi sostenuti da societą italiana nei confronti di societą non residente |
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Circolare n.9/E del 26 gennaio 2001 |
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Domanda Una societą italiana riaddebita ad una societą inglese e ad una svizzera parte dei costi sostenuti, compresi rimborsi spese a pič di lista, per un proprio dipendente relativamente alle prestazioni da questo effettuate in loro favore nell'ambito di rapporti commerciali, consistenti prevalentemente in vendite da parte della societą italiana di merci ai sensi degli articoli 8 del Dpr 633 del 1972 e 41 del Dl 331 del 1993. Che regime Iva dovrą applicare la societą italiana nei confronti delle due altre societą? Risposta Dal tenore della domanda sembra evincersi che la societą italiana, oltre a porre in essere cessioni intracomunitarie (articolo 41 Dl 331/93) nei confronti di una societą inglese e cessioni all'esportazione (articolo 8 Dpr 633/72) nei confronti di una societą svizzera, renda alle stesse, tramite un proprio dipendente, altri tipi di prestazioni riaddebitandone parte dei costi, compresi i rimborsi spese a pič di lista. Dette prestazioni potrebbero configurarsi o come "spese inerenti all'esecuzione" rientranti nella base imponibile delle operazioni cui si riferiscono, ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 del Dpr 633/1972, ovvero quali prestazioni accessorie ai sensi dell'articolo 12 del Dpr 633/1972, che sono assoggettate allo stesso regime delle operazioni principali cui afferiscono. Pertanto, quale che sia la qualificazione giuridica delle predette operazioni, si ritiene che, in base a quanto esposto, il riaddebito dei costi andrą a confluire nella base imponibile delle cessioni intracomunitarie e delle cessioni all'esportazione; tali costi saranno assoggettati al medesimo regime di non imponibilitą. |
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