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Normativa fiscale

  Le novità 2001 per le collaborazioni  
  Circolare 16 novembre 2000 Numero 207/E  
     
  Con l'articolo 34 della legge in commento è stato modificato il trattamento fiscale applicabile ai redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
In particolare, la lettera b) dell'articolo citato, tramite l'inserimento nell'articolo 47 del TUIR della lettera c-bis), che definisce le varie fattispecie di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualifica fiscalmente i redditi erogati in relazione a tali rapporti quali "redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente".
La nuova disposizione, oltre ad indicare alcuni rapporti di collaborazione coordinata e continuativa tipici, come ad esempio quelli di sindaco, di amministratore ed altri, definisce quali elementi identificativi degli "altri rapporti di collaborazione" l'assenza del vincolo di subordinazione (la cui presenza farebbe rientrare il reddito nell'ambito dei redditi di lavoro dipendente) nonché la mancanza di un'organizzazione di mezzi (requisito necessario, invece, ai fini della qualificazione del reddito d'impresa).
La norma in esame, comunque, prevede espressamente che, qualora gli uffici o le collaborazioni rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente ovvero nell'oggetto dell'attività di lavoro autonomo, i compensi percepiti siano soggetti alle regole previste per tali redditi.
Possono, quindi, configurarsi delle situazioni in virtù delle quali il professionista effettua collaborazioni non rientranti nell'oggetto della professione esercitata. Tali attività non costituiranno reddito di lavoro autonomo ma rientreranno tra i redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 47 del TUIR.
Si precisa, al riguardo, che ai fini dell'IVA tali prestazioni non risulteranno imponibili in quanto, sulla base dei principi generali in materia di imposta sul valore aggiunto, ricavabili dalla legislazione nazionale e comunitaria, un'attività di lavoro dipendente o assimilata non è idonea a incardinare il presupposto soggettivo di applicazione del tributo.
Pertanto, alla luce delle nuove disposizioni, l'articolo 5 del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972 deve essere interpretato nel senso che restano assoggettate all'imposta sul valore aggiunto le sole prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che rientrano nell'oggetto dell'attività svolta per professione abituale.

L'attuale previsione normativa, inoltre, non prevede più tra i caratteri essenziali della collaborazione coordinata e continuativa la natura intrinsecamente artistica o professionale della prestazione stessa, con la conseguenza che potranno rientrare nell'ambito delle collaborazioni anche attività manuali ed operative.

Una volta ricompresa la fattispecie delle collaborazioni nell'ambito dell'articolo 47 del TUIR, alla medesima si applicano, in virtù del richiamo operato dall'articolo 48-bis del TUIR, le regole dettate dall'articolo 48 per il lavoro dipendente.

Ciò comporta, tra l'altro, il riconoscimento delle detrazioni previste per il lavoro dipendente, che andranno calcolate in proporzione alla durata del contratto. Va sottolineata l'abrogazione della disposizione contenuta nel primo periodo del comma 8 dell'articolo 50 del TUIR, che consentiva la deduzione forfetaria delle spese.
Per effetto del nuovo assetto normativo, saranno assoggettate a tassazione, in base all'articolo 48 del TUIR, tutte le somme e i valori a qualunque titolo percepiti dai collaboratori, anche sotto forma di erogazioni liberali. Inoltre troverà applicazione il comma 2 dell'articolo 48 del TUIR che prevede l'esclusione di alcuni compensi dall'imponibile; al riguardo si precisa che, qualora le fattispecie previste dall'articolo in esame facciano riferimento a categorie o alla generalità dei dipendenti, tali disposizioni saranno applicabili anche a specifiche categorie o alla generalità dei collaboratori.

Un effetto particolarmente rilevante della nuova disciplina concerne la possibilità di applicare anche ai collaboratori coordinati e continuativi le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) dell'articolo 48 del TUIR in tema di stock options. Delle agevolazioni in discorso, concernenti le assegnazioni di azioni ai dipendenti, potranno perciò fruire, ad esempio, anche gli amministratori e i sindaci di società sempreché il relativo incarico non sia riconducibile all'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata. Si fa presente che di tali agevolazioni i collaboratori potranno beneficiare già dall'anno 2001, ancorché le assegnazioni delle azioni siano state deliberate nell'anno 2000.

Si segnala, inoltre, che con l'introduzione della disposizione in esame anche il trattamento fiscale dei rimborsi per spese di viaggio alloggio e vitto, sostenute dai collaboratori coordinati e continuativi, subirà sostanziali modifiche.
L'articolo 50, comma 8, del TUIR, infatti, prevedeva l'esclusione dalla base imponibile dei rimborsi per le spese in parola, se documentate, corrisposte al collaboratore per prestazioni rese fuori dal comune di residenza.

Dal 2001, invece, sarà applicabile anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa la disciplina delle trasferte contenuta nell'articolo 48, comma 5 del TUIR, in ordine ai limiti oltre i quali le indennità di trasferta concorrono a formare il reddito imponibile. Al riguardo si precisa che le indennità di cui trattasi sono quelle corrisposte allorquando il dipendente sia chiamato a svolgere una attività fuori dalla sede naturale in cui è tenuto contrattualmente a svolgere il proprio lavoro e, pertanto, non potranno più essere dedotte dal reddito del collaboratore i rimborsi delle spese sostenute per il raggiungimento della sede di lavoro.
L'introduzione dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito dell'articolo 47 del TUIR determina, inoltre, l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 24 del DPR n. 600 del 29 settembre 1973, in materia di ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Ciò comporta che ai redditi percepiti dai collaboratori coordinati e continuativi non verrà più applicata la ritenuta del 20 per cento prevista dall'articolo 25 del citato decreto, ma sarà operata, all'atto del pagamento del compenso, una ritenuta calcolata sulla base dell'aliquota propria degli scaglioni di reddito corrispondenti al reddito complessivo del collaboratore stesso.

In base all'articolo 24 del DPR n. 600 del 1973, pertanto, il committente che effettua le ritenute dovrà entro il 28 febbraio dell'anno successivo, ovvero alla data di cessazione del rapporto, effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo dei compensi, tenendo conto delle detrazioni spettanti. Egli dovrà quindi rilasciare una certificazione (CUD), recante, tra l'altro, l'indicazione delle detrazioni applicate sulla base della durata del rapporto di collaborazione.

Si fa presente che l'articolo 34 in commento ha provveduto, coerentemente, a modificare talune norme in materia di ritenute, contenute negli articoli 24 e 25 del DPR n. 600 del 1973. In virtù delle richiamate modifiche, in relazione alle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione, si rende applicabile da parte del sostituto d'imposta una ritenuta d'acconto, in misura fissa, del 20 per cento.

Si fa presente, inoltre, che per i redditi in commento corrisposti a soggetti non residenti continua ad essere operata una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 30 per cento, ai sensi del comma 1-ter, inserito nel citato articolo 24 della disposizione in esame.

A completamento di quanto finora esposto si precisa che il terzo comma dell'articolo 34 stabilisce che tutti i riferimenti operati alla disciplina contenuta nell'articolo 49, comma 2, lettera a) andranno riferiti, a partire dal 2001, alle previsioni contenute nella lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 47 del TUIR.
 
     
   
     

 

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