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L'inquadramento dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa tra i redditi assimilati al lavoro dipendente comporta l'applicabilità delle modalità di tassazione previste per questi ultimi anche con riferimento alle addizionali Irpef. Pertanto, l'addizionale dovuta sarà determinata dal sostituto, in sede di conguaglio, al termine del periodo d'imposta. Il relativo importo sarà trattenuto con il meccanismo di rateazione consentito dalle cadenze di pagamento dei compensi del periodo successivo, e comunque non oltre novembre. Qualora il compenso sia stato corrisposto in unica soluzione, ma non si configuri la cessazione del rapporto, il sostituto, dopo aver determinato l'addizionale, procederà a trattenere il relativo importo dai compensi del periodo successivo, in unica soluzione o ratealmente, a seconda delle modalità di pagamento dei compensi stessi. Si precisa che, qualora la corresponsione del compenso in unica soluzione sia consequenziale alla cessazione del rapporto, il sostituto procederà all'atto del pagamento ad effettuare le trattenute. Resta ferma la possibilità di accordi diversi tra il sostituto e il sostituito |
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