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L'inquadramento dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa tra i redditi assimilati al lavoro dipendente comporta l'applicabilitą delle modalitą di tassazione previste per questi ultimi anche con riferimento alle addizionali Irpef. Pertanto, l'addizionale dovuta sarą determinata dal sostituto, in sede di conguaglio, al termine del periodo d'imposta. Il relativo importo sarą trattenuto con il meccanismo di rateazione consentito dalle cadenze di pagamento dei compensi del periodo successivo, e comunque non oltre novembre. Qualora il compenso sia stato corrisposto in unica soluzione, ma non si configuri la cessazione del rapporto, il sostituto, dopo aver determinato l'addizionale, procederą a trattenere il relativo importo dai compensi del periodo successivo, in unica soluzione o ratealmente, a seconda delle modalitą di pagamento dei compensi stessi. Si precisa che, qualora la corresponsione del compenso in unica soluzione sia consequenziale alla cessazione del rapporto, il sostituto procederą all'atto del pagamento ad effettuare le trattenute. Resta ferma la possibilitą di accordi diversi tra il sostituto e il sostituito |
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