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Normativa fiscale

  Compensi erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche  
  Circolare n. 207/E del 16 novembre 2000  
     
  Le lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 37 sostituiscono rispettivamente l’articolo 81, comma 1, lettera m), e l’articolo 83, comma 2, del TUIR, riconducendo in tal modo, l’intera disciplina delle indennità, dei rimborsi forfetari di spese, dei premi e dei compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche nell’ambito del TUIR. Coerentemente con tale impianto normativo, il comma 3 dello stesso articolo 37 abroga espressamente la legge 25 marzo 1986, n. 80, recante trattamento tributario dei proventi derivanti dall’esercizio di attività sportive dilettantistiche.
L’articolo 81, comma 1, lettera m), del TUIR, nella formulazione introdotta dall’articolo 37 in commento, qualifica come redditi diversi, oltre alle indennità di trasferta e ai rimborsi forfetari di spesa, già ricondotti fra tali redditi dal previgente testo, anche “i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto”.
La disposizione recata dalla nuova formulazione del comma 2 dell’articolo 83 del TUIR dispone a sua volta che le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a lire 10.000.000. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
Parallelamente alle modifiche degli articoli 81 e 83 del TUIR, l’articolo 37 in esame sostituisce il comma 4 dell’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, assoggettando ad imposizione la parte imponibile dei redditi di cui all’articolo 81, comma 1, lettera m), secondo le modalità di seguito descritte.
Sulla quota delle indennità, rimborsi forfetari di spese, premi e compensi, eccedente l’importo di dieci milioni di lire annui (importo comunque non assoggettato ad imposizione), i soggetti erogatori devono operare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta alla fonte nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall’articolo 11 del TUIR, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale ritenuta è operata a titolo d’imposta per la parte imponibile dei redditi in questione (calcolata al netto dei primi dieci milioni esclusi dalla formazione del reddito) non superiore a quaranta milioni di lire, mentre è a titolo di acconto per la parte di redditi eccedente tale importo. Così, ad esempio, nel caso in cui un atleta percepisca compensi da uno degli enti elencati nell’articolo 81, comma 1, lett. m), del TUIR per un importo complessivo pari a settantacinque milioni di lire, i primi dieci milioni di lire non saranno assoggettati ad imposizione in quanto non imponibili, la quota di reddito eccedente tale importo e pari a quaranta milioni di lire verrà assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta, mentre i restanti venticinque milioni saranno assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto. Su quest’ultimo importo dovranno, pertanto, essere calcolate, in sede di dichiarazione dei redditi, le ulteriori imposte dovute, secondo il normale criterio di progressività.
Ai soli fini del calcolo dell’aliquota applicabile, la parte di reddito assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.
Si precisa che non concorrono a formare l’importo complessivo di lire dieci milioni, escluso dall’imposizione, i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
Con le disposizioni ora illustrate introdotte dall’articolo 37, la disciplina dei compensi corrisposti dalle associazioni sportive dilettantistiche, già recata dall’articolo 25 della legge n. 133 del 1999, risulta in sintesi modificata come segue:
a) i premi e i compensi, corrisposti dagli enti sportivi espressamente elencati, al pari dell’indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spese, assumono un’esatta qualificazione tributaria, come redditi diversi;
b) viene limitato il campo di applicazione delle disposizioni in esame solo ai compensi corrisposti nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, laddove il comma 4 dell’articolo 25 della legge n. 133 del 1999 e il decreto del Ministro delle Finanze 26 novembre 1999, n. 473, riservavano la medesima disciplina a tutti i compensi erogati per remunerare le attività finalizzate alla promozione dello sport dilettantistico. Pertanto, sono necessariamente esclusi dal trattamento agevolato previsto dall’articolo 37 in commento i compensi, richiamati nella circolare n. 43/E dell’8 marzo 2000, corrisposti a fronte di attività amministrative o di gestione;
c) è stato elevato da sei a dieci milioni l’importo annuo complessivo escluso dall’imposizione sui redditi ed è stato eliminato il limite, già fissato in lire novantamila, relativo a ciascuna prestazione autonomamente considerata. Pertanto, fino a quando l’importo complessivo percepito non superi i dieci milioni di lire, i compensi relativi alla singola prestazione rimangono esclusi dall’imposizione qualunque ne sia l’importo;
d) i redditi imponibili, al netto cioè dei primi dieci milioni esclusi dalla formazione del reddito, vengono distinti ai fini dell’imposizione in due fasce: fino a quaranta milioni sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, al di sopra di tale importo la ritenuta è applicata a titolo d’acconto. La previgente disciplina riservava il medesimo trattamento tributario ai compensi eccedenti i limiti di lire novantamila e sei milioni, assoggettandoli in ogni caso alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
La nuova disciplina recata dall’articolo 37 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000. La norma fa tuttavia salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge e stabilisce che non si fa luogo a recuperi, a rimborsi d’imposta o applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che anteriormente a tale data hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito le indennità, i rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 25 della legge n. 133 del 1999, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze n. 473 del 1999.
Pertanto, non si fa luogo a rimborsi d’imposta relativamente alle somme percepite prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni per l’importo compreso fra lire 6.000.001 e 10.000.000.
Non si fa luogo, peraltro, a recuperi d’imposta per le somme d’importo superiore a lire 40.000.000, assoggettate a ritenute alla fonte a titolo d’imposta prima dell’entrata in vigore della legge.
Le somme già corrisposte all’entrata in vigore della legge non formano, peraltro, oggetto di riliquidazione in sede di dichiarazione dei redditi; esse, però, rilevano ai fini della corretta determinazione dell’aliquota applicabile a quella quota di reddito percepita dal contribuente, dall’entrata in vigore della legge, che eccede il limite di quaranta milioni di lire.
E’ esclusa l’applicazione di sanzioni nei confronti del sostituto d’imposta che ha operato conformemente alle disposizioni dell’articolo 25 della legge n. 133 del 1999 e del decreto del Ministro delle finanze n. 473 del 1999.
L’art. 37, apportando numerose correzioni all’art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, al fine di favorire lo sviluppo del settore sportivo dilettantistico, ha rivisitato le disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, introducendo ulteriori agevolazioni e maggiori elementi di chiarezza.
Le disposizioni sopra riportate, contenute nel comma 1 dell’art. 37, si applicano, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 37, dal 1° gennaio 2000.
 
     
   
     

 

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