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Il matrimonio
ultimo aggiornamento: 10.02.2002


Comunione o separazione?

Uno dei primi aspetti patrimoniali che i due coniugi devono affrontare al momento del matrimonio è la decisione del regime patrimoniale della famiglia.

Il codice civile del 1942 prevedeva quattro differenti soluzioni per regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi: la dote, il patrimonio familiare, la separazione dei beni e la comunione dei beni.
Con la riforma del 1975 i primi due istituti sono stati aboliti e il regime legale (quello che si attua per legge quando i coniugi non hanno operato una scelta contraria) è diventato la comunione dei beni (in precedenza era la separazione).

La comunione legale

E' il regime "tipico" dopo la riforma del diritto di famiglia. La conseguenza pratica è che per tutti i beni acquistati dai coniugi, anche singolarmente, in costanza di matrimonio, gli stessi ricadono in "comunione" vale a dire si considerano posseduti in misura paritaria da entrambi i coniugi.

In particolare ll'art. 177 del codice civile distingue i beni comuni in due tipologie:

  • beni immediatamente comuni (lett. a-d);
  • beni che divengono comuni solo allo scioglimento del regime di comunione (lett. b-c)

Tra i beni che, pur acquistati da un solo coniuge, in costanza di matrimonio rientrano nella comunione, vi sono:

  • gli acquisti di beni mobili ed immobili effettuati, anche singolarmente da ciascuno dei coniugi
  • le aziende costituite da entrambi i coniugi dopo il matrimonio
  • gli utili delle aziende di proprietà esclusiva di un coniuge ma gestite da entrambi
  • le azioni, obbligazioni e titoli di stato

Tra i beni che rientrano nella comunione residuale (vae a dire solo in caso di scioglimento del regime di comunione) rientrano i seguenti beni mobili o diritti di credito verso terzi:

  • stipendi e redditi professionali
  • canoni di locazione di beni personali
  • utili netti ricavati dall'esercizio di un'impresa
  • denaro liquido su conti correnti bancari e libretti di risparmio
  • quote di società di persone
  • quote di società a responsabilità limitata legato ad una effettiva partecipazione alla vita sociale
  • dividenti derivati da partecipazioni sociali

Rimangono comunque al di fuori di questa gestione comune i beni già posseduti dai coniugi prima del matrimonio e quelli acquisiti da uno dei coniugi per successione, anche durante il matrimonio, come anche gli acquisti fatti da un coniuge durante il matrimonio con utilizzo di beni (denaro, titoli ...) già posseduti prima dello stesso.

Di norma i beni che ricadono in comunione possono essere amministrati in autonomia da entrambi i coniugi; per l'amministrazione "straordinaria" come ad esempio l'acquisto o la vendita di un'abitazione è di norma necessario l'assenso di entrambi. In caso di contrasti sulla decisione da prendere, è possibile rivolgersi al giudice, che valuterà se la volontà espressa dal coniuge è a favore dell'interesse della famiglia. Per gli atti compiuti da un solo coniuge senza il consenso espresso dell'altro l'altro coniuge può chiederne l'annullamento entro un anno.

La separazione dei beni

In deroga alla regola generale i coniugi, al momento della stipula del matrimonio o successivamente con un accordo consensuale stipulato davanti ad un notaio e alla presenza di testimoni, possono scegliere il regime di separazione dei beni.

Questo produce l'effetto di attribuire al coniuge che effettua l'acquisto ogni diritto sul bene, in via esclusiva con la conseguenza che i rispettivi patrimn restano separati anche durante il matrimonio, salvi i diritti successori e gli obblighi familiari.



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