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Comunione o separazione?
Uno dei primi
aspetti patrimoniali che i due coniugi devono affrontare al momento
del matrimonio è la decisione del regime patrimoniale della
famiglia.
Il codice civile
del 1942 prevedeva quattro differenti soluzioni per regolare i rapporti
patrimoniali tra i coniugi: la dote, il patrimonio familiare, la
separazione dei beni e la comunione dei beni.
Con la riforma del 1975 i primi due istituti sono stati aboliti
e il regime legale (quello che si attua per legge quando i coniugi
non hanno operato una scelta contraria) è diventato la comunione
dei beni (in precedenza era la separazione).
La comunione
legale
E' il regime
"tipico" dopo la riforma del diritto di famiglia. La conseguenza
pratica è che per tutti i beni acquistati dai coniugi, anche
singolarmente, in costanza di matrimonio, gli stessi ricadono in
"comunione" vale a dire si considerano posseduti in misura
paritaria da entrambi i coniugi.
In particolare
ll'art. 177 del codice civile distingue i beni comuni in due tipologie:
- beni immediatamente
comuni (lett. a-d);
- beni che
divengono comuni solo allo scioglimento del regime di comunione
(lett. b-c)
Tra i beni che, pur acquistati da un solo coniuge, in costanza
di matrimonio rientrano nella comunione, vi sono:
- gli acquisti di beni mobili ed immobili effettuati, anche singolarmente
da ciascuno dei coniugi
- le aziende costituite da entrambi i coniugi dopo il matrimonio
- gli utili delle aziende di proprietà esclusiva di un
coniuge ma gestite da entrambi
- le azioni, obbligazioni e titoli di stato
Tra i beni che rientrano nella comunione residuale (vae a dire
solo in caso di scioglimento del regime di comunione) rientrano
i seguenti beni mobili o diritti di credito verso terzi:
- stipendi e redditi professionali
- canoni di locazione di beni personali
- utili netti ricavati dall'esercizio di un'impresa
- denaro liquido su conti correnti bancari e libretti di risparmio
- quote di società di persone
- quote di società a responsabilità limitata legato
ad una effettiva partecipazione alla vita sociale
- dividenti derivati da partecipazioni sociali
Rimangono comunque
al di fuori di questa gestione comune i beni già posseduti
dai coniugi prima del matrimonio e quelli acquisiti da uno dei coniugi
per successione, anche durante il matrimonio, come anche gli acquisti
fatti da un coniuge durante il matrimonio con utilizzo di beni (denaro,
titoli ...) già posseduti prima dello stesso.
Di norma i beni
che ricadono in comunione possono essere amministrati in autonomia
da entrambi i coniugi; per l'amministrazione "straordinaria"
come ad esempio l'acquisto o la vendita di un'abitazione è
di norma necessario l'assenso di entrambi. In caso di contrasti
sulla decisione da prendere, è possibile rivolgersi al giudice,
che valuterà se la volontà espressa dal coniuge è
a favore dell'interesse della famiglia. Per gli atti compiuti da
un solo coniuge senza il consenso espresso dell'altro l'altro coniuge
può chiederne l'annullamento entro un anno.
La separazione
dei beni
In deroga alla regola generale i coniugi, al momento della stipula
del matrimonio o successivamente con un accordo consensuale stipulato
davanti ad un notaio e alla presenza di testimoni, possono scegliere
il regime di separazione dei beni.
Questo produce l'effetto di attribuire al coniuge che effettua
l'acquisto ogni diritto sul bene, in via esclusiva con la conseguenza
che i rispettivi patrimn restano separati anche durante il matrimonio,
salvi i diritti successori e gli obblighi familiari.
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