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Dal 2012 l'imposta comunale sugli immobili (ICI) viene sostituita dall'IMU, Imposta Municipale Unica . Chi la deve pagare Nell'applicazione dell'imposta possono verificarsi diversi casi: se l'immobile è posseduto da più proprietari, l'imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra loro in base alle quote di proprietà, e versata separatamente; se l'immobile è gravato da un diritto reale di godimento, l'imposta deve essere pagata da chi gode di tale diritto, in proporzione alla sua quota. Per esempio, con un usufrutto del 25% l'imposta sarà a carico dell'usufruttuario per questa percentuale e del proprietario per il restante 75%, mentre se l'usufrutto è totale l'imposta è per intero a carico dell'usufruttuario; se l'immobile
è in multiproprietà di proprietà turnaria, l'imposta
dovrà essere versata dall'amministratore di condominio o dalla
comunione. Quanto si deve pagare L'imposta si paga in due rate alle seguenti scadenze 1 rata: dal 1 al 16
giugno e si determina applicando alla base imponibile l'aliquota stabilita dal Comune ove è ubicato l'immobile. Il contribuente, se vuole, può versare entro il termine previsto per l'acconto, in unica soluzione, l'imposta dovuta per l'intero anno. Il vermaneto avviene tramite il modello F24. Se il contribuente possiede più immobili situati nello stesso Comune, deve effettuare un unico versamento. Se gli immobili sono situati in Comuni diversi, deve effettuare un versamento per ogni Comune. Le persone non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno, in unica soluzione, entro il 16 dicembre, con applicazione degli interessi del 3% sull'importo il cui pagamento è stato differito. Immobili esteri L'IMU è dovuta anche sulle abitazioni possedute al di fuori del territorio Italiano; in questo caso la base imponibile è data dal prezzo di acquisto. Conoscenza e applicazione delle rendite catastali La legge
21 novembre 2000, n. 342, al comma 1 dell'art. 74 stabilisce che "a
decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle
rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere
dalla loro notificazione ai soggetti intestatari della relativa partita."
La notificazione, quindi, deve essere effettuata dall'Ufficio del Territorio
competente che deve darne tempestiva comunicazione ai comuni interessati.
Dalla data di notificazione decorre il termine di 60 giorni per la proposizione
del ricorso avverso l'attribuzione della rendita catastale. Inoltre, poichè
può legittimamente proporre ricorso avanti alle commissioni tributarie
solamente il possessore degli immobili e non l'intestatario della partita
catastale che può essere un soggetto diverso dal primo, occorre
che la notificazione venga effettuata anche a colui che ha il possesso
del bene, in quanto risulta essere il soggetto direttamente interessato
ad impugnare gli atti in questione. l'imposta relativa alle annualità precedenti alla notificazione, risultante dalla differenza tra quanto versato dal contribuente e quanto dovuto in base alla rendita attribuita; le sanzioni, poichè nessuna violazione può essere imputata al contribuente che abbia versato il tributo in base a quanto dichiarato; gli
interessi, in quanto non vi è alcun recupero di imposta sulla quale
poterli calcolare. |
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