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IMU
aggiornato a: 02.01.2012
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Dal 2012 l'imposta comunale sugli immobili (ICI) viene sostituita dall'IMU, Imposta Municipale Unica .

Chi la deve pagare

L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari, oppure come titolari di diritti reali di godimento. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria l'imposta deve essere pagata dal locatario finanziario.

Nell'applicazione dell'imposta possono verificarsi diversi casi:

• se l'immobile è posseduto da più proprietari, l'imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra loro in base alle quote di proprietà, e versata separatamente;

• se l'immobile è gravato da un diritto reale di godimento, l'imposta deve essere pagata da chi gode di tale diritto, in proporzione alla sua quota. Per esempio, con un usufrutto del 25% l'imposta sarà a carico dell'usufruttuario per questa percentuale e del proprietario per il restante 75%, mentre se l'usufrutto è totale l'imposta è per intero a carico dell'usufruttuario;

• se l'immobile è in multiproprietà di proprietà turnaria, l'imposta dovrà essere versata dall'amministratore di condominio o dalla comunione.

Quando si paga

Quanto si deve pagare L'imposta si paga in due rate alle seguenti scadenze

1 rata: dal 1 al 16 giugno
2 rata: dal 1 al 16 dicembre

e si determina applicando alla base imponibile l'aliquota stabilita dal Comune ove è ubicato l'immobile. Il contribuente, se vuole, può versare entro il termine previsto per l'acconto, in unica soluzione, l'imposta dovuta per l'intero anno. Il vermaneto avviene tramite il modello F24.

Se il contribuente possiede più immobili situati nello stesso Comune, deve effettuare un unico versamento. Se gli immobili sono situati in Comuni diversi, deve effettuare un versamento per ogni Comune.

Le persone non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno, in unica soluzione, entro il 16 dicembre, con applicazione degli interessi del 3% sull'importo il cui pagamento è stato differito.

Immobili esteri

L'IMU è dovuta anche sulle abitazioni possedute al di fuori del territorio Italiano; in questo caso la base imponibile è data dal prezzo di acquisto.

Conoscenza e applicazione delle rendite catastali

La legge 21 novembre 2000, n. 342, al comma 1 dell'art. 74 stabilisce che "a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti intestatari della relativa partita." La notificazione, quindi, deve essere effettuata dall'Ufficio del Territorio competente che deve darne tempestiva comunicazione ai comuni interessati. Dalla data di notificazione decorre il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso avverso l'attribuzione della rendita catastale. Inoltre, poichè può legittimamente proporre ricorso avanti alle commissioni tributarie solamente il possessore degli immobili e non l'intestatario della partita catastale che può essere un soggetto diverso dal primo, occorre che la notificazione venga effettuata anche a colui che ha il possesso del bene, in quanto risulta essere il soggetto direttamente interessato ad impugnare gli atti in questione.
Pertanto, poiché gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali acquistano rilevanza giuridica solo dal momento in cui queste ultime sono ritualmente notificate, ai fini dell'Ici, il comune a decorrere dal 1° gennaio 2000, fino alla data dell'avvenuta notificazione della rendita, non può legittimamente richiedere:

• l'imposta relativa alle annualità precedenti alla notificazione, risultante dalla differenza tra quanto versato dal contribuente e quanto dovuto in base alla rendita attribuita;

• le sanzioni, poichè nessuna violazione può essere imputata al contribuente che abbia versato il tributo in base a quanto dichiarato;

• gli interessi, in quanto non vi è alcun recupero di imposta sulla quale poterli calcolare.

Come si calcola l'IMU

La base Imponibile

Per calcolare l'IMU bisogna prima di tutto definire il valore tassabile, ossia quella che di norma si chiama "base imponibile".
A questo fine occorre distinguere se si tratta di fabbricati, di aree fabbricabili o di terreni agricoli.

Per i fabbricati la base imponibile è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente, il 5%) e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale.

Il coefficiente per il quale va moltiplicata la rendita rivalutata è uguale a:

160 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A, B e C con esclusione delle categorie A10 e C1);

80 per gli uffici, gli studi privati (categoria A/10)

60 per gli alberghi, teatri, banche, ecc. (categoria D);

55 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1).

Le aliquote IMU

L'aliquota è stabilita dal Comune ove è ubicato l'immobile; l'aliquota base è prevista nelle seguenti misure:

0,40 % per la prima casa
0,76 % per la seconda casa

i sinogli Comuni possono variare queste percentuali tra lo 0.2 e lo 0.6% per la prima casa e tra lo 0,46 e lo 1,06% per la seconda casa.

Le detrazioni IMU

Per l'abitazione principale viene concessa una detrazione di imposta di 200,00 euro, rapportata ai mesi nei quali l'immobile è stato utilizzato come dimora abituale.
E' inoltre prevista un'ulteriore detrazione di euro 50,00 per ogni figlio residente nell'abitazione, indipendentemente dall'età.

Per i cittadini italiani residenti all'estero, la casa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto si considera "adibita ad abitazione principale" a condizione che non risulti affittata.

Analoga possibilità, se viene deliberata dal Comune, è concessa agli anziani non autosufficienti che acquisiscono la residenza negli Istituti di assistenza e ricovero.

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, l'imposta è ridotta al 50%.

 

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