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Uno o entrambi i coniugi possono decidere di destinare alcuni beni
immobili, o beni mobili iscritti in pubblici registri, o titoli
di credito, alle necessità della famiglia.
Il vincolo di
destinazione fa fatto con atto pubblico (quindi con l'assistenza
di un notaio) e può essere fatto anche da un terzo se vi
è l'assenso dei due coniugi. I frutti di tale fondo sono
impiegati per le esigenze della famiglia.
La creazione
di un fondo patrimoniale crea una "barriera giuridica"
nei confronti dei creditori dei coniugi per i debiti da questi contratti
per scopi estranei ai bisogni della famiglia (ad esempio nell'attività
professionale o d'impresa).
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