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Finanziaria
Nessuna imposta
Irpef da pagare per la prima casa nella prossima dichiarazione 2001
A partire dal
periodo d'imposta 2000 lammontare della deduzione prevista
per labitazione principale (e per le relative pertinenze)
è fino a concorrenza della rendita catastale dellunità
immobiliare stessa (e delle relative pertinenze).
L'agevolazione
rimane anche se il possessore acquisisce la residenza in un istituto
di ricovero o sanitario a causa di ricovero permanente, a condizione
che limmobile non venga locato
Modifica
scaglioni di reddito Riduzione delle aliquote Irpef
Le
aliquote Irpef relative ai diversi scaglioni di reddito sono state
modificate, come riportato nella seguente tabella:
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Scaglioni
di reddito
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Aliquote
anno 2000
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Aliquote
anno 2001
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Aliquote
Anno 2002
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Fino
a Lire 20 milioni
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18,5%
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18%
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18%
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Oltre
20 e fino a Lire 30 milioni
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25,5%
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24%
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23%
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Oltre
30 e fino a Lire 60 milioni
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33,5%
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32%
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32%
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Oltre
60 e fino a Lire 135 milioni
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39,5%
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39%
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38,5%
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Oltre
Lire 135 milioni
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45,5%
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45%
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44,5%
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Maggiori detrazioni
per carichi di famiglia
Aumentano
gli importi della detrazione per i figli e le persone indicate
nellart. 433 del C.C. che convivono con il contribuente,
o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti
dellautorità giudiziaria, a condizione che il reddito
complessivo non superi Lire 100.000.000. La detrazione è
stabilita nella misura di Lire 552.000 per lanno 2001 e
di Lire 588.000 a partire dal 2002. Tali importi sono aumentati
a Lire 616.000 per lanno 2001 e a Lire 652.000 a decorrere
dallanno 2002, quando la detrazione sia relativa ai figli
successivi al primo, sempre che il reddito complessivo non superi
Lire 100.000.000.
Agevolazioni
prima casa
Diventa di
un anno (prima era 6 mesi) il termine per adibire l'abitazione
acquistata con i benefici prima casa ad abitazione principale
Proroga
36%
E' prorogata
a tutto il 2001 l'agevolazione del 36% per i lavori di ristrutturazione
degli edifici
Irpeg
modificata
l'aliquota (dal 37% al 36%) e la pecentuale dell'acconto (dal
98% al 93,5%)
Incentivi
per lincremento delloccupazione.
E prevista
la concessione di un credito d'imposta per tutti datori di lavoro
che incrementano la base occupazionale dei dipendenti assumendo,
nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 il 31 dicembre
2003, nuovi lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato,
sia a tempo pieno che a tempo parziale. La concessione di detto
credito dimposta è indipendente dalla localizzazione
territoriale delle unità produttive aziendali.
Ai fini del
credito dimposta, le assunzioni devono riguardare lavoratori
dipendenti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno
che a tempo parziale, aventi le seguenti caratteristiche:
- siano
di età non inferiore a 25 anni;
- non
abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato
da almeno ventiquattro mesi o siano portatori di handicap.
Il credito
dimposta è stabilito nella misura di lire 800.000
per ciascun mese per ogni nuovo dipendente assunto.Le
agevolazioni previste sono cumulabili con altri benefici eventualmente
concessi.
Iva
Deducibile
al 10% l'iva sull'acquisto di un autoveicolo nuovo a partire dall'anno
in corso
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Collegato
Introdotte
nuove regole per le CFC (Controlled Foreign Companies) - art. 1
se una società
Italiana detiene una partecipazione rilevante in una società
con sede in un "paradiso fiscale" il reddito della stessa
viene attribuito automaticamente alla società o persona fisica
controllante, salvo che il contribuente, utilizzando il meccanismo
dell'interpello dimostri:
- che la società estera svolge un'effettiva attività
nel Pease in cui è localizzata, oppure
- che a seguito di questa partecipazione non si ha una deviazione
di reddito verso il "paradiso fiscale".
E' previsto un aggiornamento della lista dei Paesi considerati "fiscalmente
a rischio".
Inoltre sono potenzialmente a rischio di indeducibilità le
spese e gli altri componenti negativi derivanti da rapporti con
società non Ue residenti in Paesi a fiscalità privilegiata.
L'entrata in vigore è condizionata alla pubblicazione delle
nuove liste dei Paesi a fiscalità privilegiata.
Ampliata
la gamma delle agevolazioni della legge Visco - art 3
Possibile
rivalutazione dei beni delle imprese per categorie omogenee - art
10 - 16
Nei bilanci
al 31.12.2000 è possibile applicare una rivalutazione per
cespiti omogenei per adeguarli al valore reale, versando un'imposta
sostitutiva del 19% per i beni ammortizzabili e del 15% per gli
altri beni, pagabile a scelta in una o tre rate annuali. Il maggior
valore riconosciuto dalla rivalutazione ha valore ai fini fiscali
già dall'esercizio in corso , con l'effetto di applicare
gli ammortamenti di fine anno prendendo a base i nuovi valor rivalutati
Addizionali
- art 28
E' stato spostato
al 31 dicembre (prima era il 31 ottobre) il termine entro il quale
i Comuni possono deliberare l'aliquota di addizionale da applicare
per l'anno successivo
Detraibilità
spese veterinarie - art 32
E' prevista
già da quest'anno la possibilità di detrarsi (aliquota
19%) le spese veterinarie nella misura massima di lire 750.000 con
una franchigia di lire 250.000
Restituzione
tassa sul medico - art 33
Ricordate le
80.000 pagate nel 1993 per l'assistenza medica di base? Saranno
restituite nella prossima dichiarazione nella misura dell'80% (65.000)
Rivoluzione
per le collaborazioni coordinate e continuative - art 34
A partire dal
1 gennaio 2001 le collaborazioni saranno assimilate al reddito da
lavoro dipendente; ne deriva che scompare la detrazione forfettaria
del 5% o 6% e saranno applicabili le normali detrazioni da lavoro
dipendente, nonché altri benefit ora riservati ai lavoratori
subordinati, quali i ticket restaurant o il rimborso delle spese
di viaggio documentate. Anche la ritenuta fissa del 20% sarà
sostituita da un'aliquota rapportata allo scaglione di reddito del
collaboratore. Per le indennità derivante dalla cessazione
dei rapporti di collaborazione è fissata la ritenuta in misura
fissa del 20%.
Associazioni
sportive dilettantistiche e pro loco - art 37
Viene innalzato
da 130.594.000 a 360.000.000 il limite per usufruire del regime
forfetario di imposizione ai fini dei redditi e dell'iva. Le indennità,
i rimborsi forfettari ed i premi non sono tassati sino al limitie
di lire 10.000.000 e ne restano comunque esclusi i rimborsi per
vitto, alloggio e trasposto effettuati al di fuori dell'Italia.
Tutti i versamenti ad associazioni superiori a 1 milione dovranno
essere eseguiti su conti correnti bancari o postali o altri mezzi
idonei a provarne il versamento, pena l'esclusione da agevolazioni
tributarie.
Nuove aliquote
e franchigie per l'imposta di successione - art 69
Per le successioni
aperte dal 1 luglio 2000 le aliquote scendono al 4% per il coniuge
ed i parenti in linea retta, del 6% nei confronti degli altri parenti
sino al quarto grado e dell'8% per tutti gli altri soggetti, con
una franchigia di 350.000.000. Nuove aliquote anche per le donazioni
a partire dal 1 gennaio 2001.
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