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Finanziaria 2001& collegato fiscale - principali novità

Finanziaria

Nessuna imposta Irpef da pagare per la prima casa nella prossima dichiarazione 2001

A partire dal periodo d'imposta 2000 l’ammontare della deduzione prevista per l’abitazione principale (e per le relative pertinenze) è fino a concorrenza della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa (e delle relative pertinenze).

L'agevolazione rimane anche se il possessore acquisisce la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a causa di ricovero permanente, a condizione che l’immobile non venga locato

Modifica scaglioni di reddito Riduzione delle aliquote Irpef

Le aliquote Irpef relative ai diversi scaglioni di reddito sono state modificate, come riportato nella seguente tabella:

Scaglioni di reddito

Aliquote
anno 2000

Aliquote
anno 2001

Aliquote
Anno 2002

Fino a Lire 20 milioni

18,5%

18%

18%

Oltre 20 e fino a Lire 30 milioni

25,5%

24%

23%

Oltre 30 e fino a Lire 60 milioni

33,5%

32%

32%

Oltre 60 e fino a Lire 135 milioni

39,5%

39%

38,5%

Oltre Lire 135 milioni

45,5%

45%

44,5%

Maggiori detrazioni per carichi di famiglia

Aumentano gli importi della detrazione per i figli e le persone indicate nell’art. 433 del C.C. che convivono con il contribuente, o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, a condizione che il reddito complessivo non superi Lire 100.000.000. La detrazione è stabilita nella misura di Lire 552.000 per l’anno 2001 e di Lire 588.000 a partire dal 2002. Tali importi sono aumentati a Lire 616.000 per l’anno 2001 e a Lire 652.000 a decorrere dall’anno 2002, quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, sempre che il reddito complessivo non superi Lire 100.000.000.

Agevolazioni prima casa

Diventa di un anno (prima era 6 mesi) il termine per adibire l'abitazione acquistata con i benefici prima casa ad abitazione principale

Proroga 36%

E' prorogata a tutto il 2001 l'agevolazione del 36% per i lavori di ristrutturazione degli edifici

Irpeg

modificata l'aliquota (dal 37% al 36%) e la pecentuale dell'acconto (dal 98% al 93,5%)

Incentivi per l’incremento dell’occupazione.

E’ prevista la concessione di un credito d'imposta per tutti datori di lavoro che incrementano la base occupazionale dei dipendenti assumendo, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 il 31 dicembre 2003, nuovi lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale. La concessione di detto credito d’imposta è indipendente dalla localizzazione territoriale delle unità produttive aziendali.

Ai fini del credito d’imposta, le assunzioni devono riguardare lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, aventi le seguenti caratteristiche:
-
siano di età non inferiore a 25 anni;
-
non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi o siano portatori di handicap.

Il credito d’imposta è stabilito nella misura di lire 800.000 per ciascun mese per ogni nuovo dipendente assunto.Le agevolazioni previste sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

Iva

Deducibile al 10% l'iva sull'acquisto di un autoveicolo nuovo a partire dall'anno in corso

 

Collegato

Introdotte nuove regole per le CFC (Controlled Foreign Companies) - art. 1

se una società Italiana detiene una partecipazione rilevante in una società con sede in un "paradiso fiscale" il reddito della stessa viene attribuito automaticamente alla società o persona fisica controllante, salvo che il contribuente, utilizzando il meccanismo dell'interpello dimostri:
- che la società estera svolge un'effettiva attività nel Pease in cui è localizzata, oppure
- che a seguito di questa partecipazione non si ha una deviazione di reddito verso il "paradiso fiscale".
E' previsto un aggiornamento della lista dei Paesi considerati "fiscalmente a rischio".
Inoltre sono potenzialmente a rischio di indeducibilità le spese e gli altri componenti negativi derivanti da rapporti con società non Ue residenti in Paesi a fiscalità privilegiata.
L'entrata in vigore è condizionata alla pubblicazione delle nuove liste dei Paesi a fiscalità privilegiata.

Ampliata la gamma delle agevolazioni della legge Visco - art 3

Possibile rivalutazione dei beni delle imprese per categorie omogenee - art 10 - 16

Nei bilanci al 31.12.2000 è possibile applicare una rivalutazione per cespiti omogenei per adeguarli al valore reale, versando un'imposta sostitutiva del 19% per i beni ammortizzabili e del 15% per gli altri beni, pagabile a scelta in una o tre rate annuali. Il maggior valore riconosciuto dalla rivalutazione ha valore ai fini fiscali già dall'esercizio in corso , con l'effetto di applicare gli ammortamenti di fine anno prendendo a base i nuovi valor rivalutati

Addizionali - art 28

E' stato spostato al 31 dicembre (prima era il 31 ottobre) il termine entro il quale i Comuni possono deliberare l'aliquota di addizionale da applicare per l'anno successivo

Detraibilità spese veterinarie - art 32

E' prevista già da quest'anno la possibilità di detrarsi (aliquota 19%) le spese veterinarie nella misura massima di lire 750.000 con una franchigia di lire 250.000

Restituzione tassa sul medico - art 33

Ricordate le 80.000 pagate nel 1993 per l'assistenza medica di base? Saranno restituite nella prossima dichiarazione nella misura dell'80% (65.000)

Rivoluzione per le collaborazioni coordinate e continuative - art 34

A partire dal 1 gennaio 2001 le collaborazioni saranno assimilate al reddito da lavoro dipendente; ne deriva che scompare la detrazione forfettaria del 5% o 6% e saranno applicabili le normali detrazioni da lavoro dipendente, nonché altri benefit ora riservati ai lavoratori subordinati, quali i ticket restaurant o il rimborso delle spese di viaggio documentate. Anche la ritenuta fissa del 20% sarà sostituita da un'aliquota rapportata allo scaglione di reddito del collaboratore. Per le indennità derivante dalla cessazione dei rapporti di collaborazione è fissata la ritenuta in misura fissa del 20%.

Associazioni sportive dilettantistiche e pro loco - art 37

Viene innalzato da 130.594.000 a 360.000.000 il limite per usufruire del regime forfetario di imposizione ai fini dei redditi e dell'iva. Le indennità, i rimborsi forfettari ed i premi non sono tassati sino al limitie di lire 10.000.000 e ne restano comunque esclusi i rimborsi per vitto, alloggio e trasposto effettuati al di fuori dell'Italia. Tutti i versamenti ad associazioni superiori a 1 milione dovranno essere eseguiti su conti correnti bancari o postali o altri mezzi idonei a provarne il versamento, pena l'esclusione da agevolazioni tributarie.

Nuove aliquote e franchigie per l'imposta di successione - art 69

Per le successioni aperte dal 1 luglio 2000 le aliquote scendono al 4% per il coniuge ed i parenti in linea retta, del 6% nei confronti degli altri parenti sino al quarto grado e dell'8% per tutti gli altri soggetti, con una franchigia di 350.000.000. Nuove aliquote anche per le donazioni a partire dal 1 gennaio 2001.

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