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Il divorzio
ultimo aggiornamento: 20.02.2002


Normalmente, quando i coniugi siano separati legalmente da almeno 3 anni, a decorrere da quando sono comparsi per la prima volta davanti al Presidente del Tribunale, e sia intervenuta la separazione consensuale omologata e la sentenza di separazione giudiziale è possibile richiedere il divorzio.

Sotto il profilo della procedura due, il divorzio può essere consensuale o contenzioso.

Nel divorzio consensuale le due parti sono già d’accordo sulle condizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’assegno, la casa, la divisione patrimoniale, ecc. Esse presentano un unico ricorso e devono confermare la loro volontà davanti al Tribunale che pronuncerà la sentenza. Nel divorzio contenzioso uno solo dei coniugi presenta la domanda al Presidente del Tribunale, che stabilisce la convocazione dell’altro coniuge, il quale avanzerà le sue richieste. Se necessario, il Presidente pronuncia i provvedimenti di urgenza, quindi la causa prosegue avanti al Giudice Istruttore per raccogliere le prove necessarie in relazione alle domande delle parti. Alla fine il Tribunale pronuncerà la sentenza.

I diritti patrimoniali dei divorziati

Il Giudice dovrà anche valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L’assegnazione della casa, se di proprietà comune o dell’altro coniuge, può essere trascritta nei registri immobiliari, con l’effetto che se la casa viene venduta il terzo acquirente deve rispettarne la destinazione. Se la casa è in locazione, l’assegnatario subentra nel contratto, previo avviso al proprietario.

II Tribunale può inoltre disporre che uno dei coniugi paghi periodicamente un assegno all’altro, quando questi non abbia mezzi adeguati, e comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive, per provvedere al proprio mantenimento secondo il tenore di vita precedente alla separazione. Il coniuge che riceve l'assegno ha anche diritto al 40% del TFR dell'altro coniuge, riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio e ha altresì diritto alla pensione di reversibilità se il rapporto di lavoro da cui deriva il trattamento pensionistico è anteriore alla sentenza di divorzio.

Ovviamente se il coniuge che percepisce l'assegno si risposa, perde ogni diritto allo stesso e ad ogni futura rivendicazione economica. Inoltre con la sentenza di divorzio gli ex coniugi perdono, tranne casi particolari, tutti i diritti successori tra essi.

Quando il divorzio è consensuale è possibile che gli ex coniugi si accordino per una liquidazione unica, se viene accettata dall'altro coniuge e il tribunale la trova corretta, il coniuge che la riceve non potrà avanzare ulteriori pretese economiche in futuro.

 

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