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Normalmente,
quando i coniugi siano separati legalmente da almeno 3 anni, a decorrere
da quando sono comparsi per la prima volta davanti al Presidente
del Tribunale, e sia intervenuta la separazione consensuale omologata
e la sentenza di separazione giudiziale è possibile richiedere
il divorzio.
Sotto il profilo
della procedura due, il divorzio può essere consensuale
o contenzioso.
Nel divorzio
consensuale le due parti sono già daccordo sulle
condizioni concernenti laffidamento dei figli, lassegno,
la casa, la divisione patrimoniale, ecc. Esse presentano un unico
ricorso e devono confermare la loro volontà davanti al Tribunale
che pronuncerà la sentenza. Nel divorzio contenzioso
uno solo dei coniugi presenta la domanda al Presidente del Tribunale,
che stabilisce la convocazione dellaltro coniuge, il quale
avanzerà le sue richieste. Se necessario, il Presidente pronuncia
i provvedimenti di urgenza, quindi la causa prosegue avanti al Giudice
Istruttore per raccogliere le prove necessarie in relazione alle
domande delle parti. Alla fine il Tribunale pronuncerà la
sentenza.
I diritti
patrimoniali dei divorziati
Il Giudice dovrà
anche valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni
della decisione e favorire il coniuge più debole. Lassegnazione
della casa, se di proprietà comune o dellaltro coniuge,
può essere trascritta nei registri immobiliari, con leffetto
che se la casa viene venduta il terzo acquirente deve rispettarne
la destinazione. Se la casa è in locazione, lassegnatario
subentra nel contratto, previo avviso al proprietario.
II Tribunale
può inoltre disporre che uno dei coniugi paghi periodicamente
un assegno allaltro, quando questi non abbia mezzi adeguati,
e comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive, per provvedere
al proprio mantenimento secondo il tenore di vita precedente alla
separazione. Il coniuge che riceve l'assegno ha anche diritto al
40% del TFR dell'altro coniuge, riferibile agli anni in cui il rapporto
di lavoro è coinciso con il matrimonio e ha altresì
diritto alla pensione di reversibilità se il rapporto di
lavoro da cui deriva il trattamento pensionistico è anteriore
alla sentenza di divorzio.
Ovviamente se
il coniuge che percepisce l'assegno si risposa, perde ogni diritto
allo stesso e ad ogni futura rivendicazione economica. Inoltre con
la sentenza di divorzio gli ex coniugi perdono, tranne casi particolari,
tutti i diritti successori tra essi.
Quando il divorzio è consensuale è possibile che
gli ex coniugi si accordino per una liquidazione unica, se viene
accettata dall'altro coniuge e il tribunale la trova corretta, il
coniuge che la riceve non potrà avanzare ulteriori pretese
economiche in futuro.
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