A chi spetta
- Lavoratori
dipendenti in attività
- Disoccupati
indennizzati
- Lavoratori
cassintegrati
- Lavoratori
in mobilità e impiegati in lavori socialmente utili
- Lavoratori
assenti per malattia o maternità
- Lavoratori
richiamati alle armi
- Lavoratori
in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali
- Lavoratori
dell'industria o marittimi in congedo matrimoniale
- Assistiti
per tubercolosi
- Pensionati
ex lavoratori dipendenti
- Caratisti
imbarcati sulla nave da loro stessi armata e armatori e proprietari
armatori
- Soci di cooperative
L'assegno per il nucleo familiare, dal 1.1.1998, spetta anche
agli iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (collaboratori
coordinati e continuativi, venditori porta a porta, liberi professionisti)
Quando spetta
L'assegno spetta
per i componenti del nucleo familiare, cioè
- il richiedente
l'assegno
- il coniuge
non legalmente ed effettivamente separato
- figli (legittimi,
legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti
o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro
coniuge, affidati a norma di legge) e i nipoti viventi a carico
di ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni
- i figli maggiorenni
inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta
e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo
lavoro
(fanno parte
del nucleo anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali
del richiedente minori di età o maggiorenni inabili a condizione
che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla
pensione ai superstiti)
L'assegno
spetta se:
- nel nucleo
familiare la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da
pensione o da prestazione previdenziale derivante sempre da lavoro
dipendente è pari almeno al 70% dell'intero reddito familiare
- i redditi
non sono superiori ai limiti specificati sulla base della struttura
del nucleo familiare.
Il reddito familiare da prendere a riferimento è quello prodotto
nell'anno solare precedente al 1 luglio di ciascun anno e ha valore
sino al 30 giugno dell'anno successivo (quindi ad es per il periodo
luglio 2003 - giugno 2004 si prende a riferimento il reddito 2002).
Per le tabelle aggiornate si veda il sito Inps.
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