Consulenza fiscale e finanziaria
home cerca registrati area riservata
_venerd́_29/03/2024   VAI A: __
Indice
Famiglia & Fisco
Asp. patrimoniali
accordi prematrim.
la convivenza
il matrimonio
la separazione
il divorzio
Aspetti fiscali
f.do patrimoniale
assegni familiari
  successioni
Aspetti finanziari
la casa & il mutuo
  investire per i figli
 

 

Assegni per il nucleo familiare
ultimo aggiornamento: 20.09.2002


A chi spetta

  • Lavoratori dipendenti in attività
  • Disoccupati indennizzati
  • Lavoratori cassintegrati
  • Lavoratori in mobilità e impiegati in lavori socialmente utili
  • Lavoratori assenti per malattia o maternità
  • Lavoratori richiamati alle armi
  • Lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali
  • Lavoratori dell'industria o marittimi in congedo matrimoniale
  • Assistiti per tubercolosi
  • Pensionati ex lavoratori dipendenti
  • Caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata e armatori e proprietari armatori
  • Soci di cooperative

    L'assegno per il nucleo familiare, dal 1.1.1998, spetta anche agli iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta, liberi professionisti)

Quando spetta

L'assegno spetta per i componenti del nucleo familiare, cioè

  • il richiedente l'assegno
  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
  • figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) e i nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni
  • i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro

(fanno parte del nucleo anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti)

L'assegno spetta se:

- nel nucleo familiare la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da prestazione previdenziale derivante sempre da lavoro dipendente è pari almeno al 70% dell'intero reddito familiare
-
i redditi non sono superiori ai limiti specificati sulla base della struttura del nucleo familiare.

Il reddito familiare da prendere a riferimento è quello prodotto nell'anno solare precedente al 1 luglio di ciascun anno e ha valore sino al 30 giugno dell'anno successivo (quindi ad es per il periodo luglio 2003 - giugno 2004 si prende a riferimento il reddito 2002).

Per le tabelle aggiornate si veda il sito Inps.

 

| More
  Aggiungi la pagina ai tuoi preferiti!   Chiedi più informazioni sull'argomento
         

© 1998-2010 Studiobottero.it - tutti i diritti riservati
pagine a cura del dott. Riccardo Bottero Dottore Commercialista in Genova - Partita Iva 03441740101
LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL SITO SONO FORNITE A TITOLO GRATUITO E VANNO CONSIDERATE COME "PRIMA INFORMAZIONE" PER CUI E' INDISPENSABILE VERIFICARE PRESSO FONTI UFFICIALI PRIMA DI QUALSIASI VERSAMENTO O ADEMPIMENTO.
Questo sito non rappresenta una testata giornalistica e viene aggiornato senza alcuna periodicità, esclusivamente sulla base dei contributi di aggiornamento professionale dei collaboratori del sito. Non può essere considerato in alcun modo un prodotto editoriale ai sensi della L. n. 6220/01