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Agev. & Finanziam
Agev. fiscali
agevolaz 1 casa
agevolazione 36%
Incentivi fiscali
tremonti "ter"
art 7 finanz. 2001
  art 8 finanz. 2001
Finanziamenti
legge 215/92
  legge 488/92
  legge 266/97
Obiettivo2Liguria
nuove attività
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Le agevolazioni fiscali del 36% - 41%

L'agevolazione, iniziata nel 1998 con l'aliquota del 41% e poi riproposta anche per i periodi d'imposta successivi con aliquota 36%. La Finanziara proroga l'agevolazione anche per il 2006 riportando i contributo all'aliquota del 41% ma eliminando l'aliquota iva agevolata al 10%.

Cosa è

L'agevolazione consiste nella possibilità di detrarre dal reddito imponibile il 36% (41% per il 2006) delle spese sostenute nel corso dell'anno per la ristrutturazione di case di abitazione e parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. Si noti che trattandosi di una detrazione dall'imposta e non di rimborso, ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'imposta dovuta per l'anno in questione.

II beneficio spetta fino a un tetto massimo di spesa di 48.000,00 euro per anno d'imposta e per ogni immobile sul quale vengono eseguiti gli interventi di recupero edilizio. La detrazione compete per le spese sostenute nell'anno e rispetta rigorosamente, pertanto, il criterio di cassa.

Chi può usufruirne

Possono beneficiare dell'agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro the sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e ne sostengono le relative spese (ad esempio: il proprietario o il nudo proprietario; il titolare di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie; chi occupa l'immobile a titolo di locazione o comodato; i soci di cooperative divise e indivise; i soci delle società semplici; gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano tra quelli strumentali o merce). Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. Sono definiti familiari, ai sensi dell'art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado.

Possono usufruirne anche i condomini, per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio. La detrazione compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell'amministratore del condominio; in tale ipotesi la detrazione compete al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, sempreche quest'ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Quali spese riguarda

La detrazione del 36% (41% nel 2006) riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.

Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle per l'esecuzione dei lavori, sono comprese:
>> le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
>> le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici)
>> le spese per l'acquisto dei materiali;
>> il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
>> le spese per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi;
>> l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
>> gli oneri di urbanizzazione

L'aliquota iva agevolata 10% (lavori ante 2006)

Per gli interventi di ristrutturazione è possibile usufruire dell'aliquota agevolata, estendibile oltre che alle prestazioni professionali anche alle forniture delle materie prime e semilavorate e degli altri beni necessari per i lavori, a condizione:
1. che non vengano forniti da un soggetto diverso da quello che esegue la prestazione e non vengano acquistati direttamente dal committente dei lavori;
2.che tali beni non costituiscano una parte significativa del valore delle cessioni effettuate nel quadro dell'intervento.
Per i beni che invece costituiscono una parte significativa di detto valore l'aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell'intervento di recupero e quello dei beni stessi.


Come usufruire dei benefici

Dove spedire la richiesta

A partire dall'anno 2002, con la progressiva eliminazione dei centri di servizio, l'agevolazione va spedita a:

Centro operativo di Pescara
Via Rio Sparto 21
65100 Pescara

Cosa inviare

Prima dell'inizio dei lavori è necessario inviare al Centro di Servizio delle imposte competente per territorio (vedi sopra), con raccomandata, la comunicazione di inizio lavori redatta su apposito modello, a cui debbono essere allegate:

  • la copia della concessione, autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia ;
  • la fotocopia delle ricevute di pagamento dell'ICI pagata a decorrere dal 1997, se dovuta. Se il contribuente che chiede di fruire della detrazione é un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento dell'Ici (ad esempio, l'inquilino), non è necessario trasmettere le copie delle ricevute. Anche per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali non va allegata la ricevuta di pagamento dell'Ici;
  • la fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui i lavori vengono eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali.

Contestualmente alla comunicazione agli uffici finanziari, a cura dei soggetti interessati alla detrazione o dell'impresa che esegue i lavori deve essere inviata all'Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione con raccomandata AR (solo per gli interventi che richiedano tale controllo)

Come pagare i lavori

Per fruire della detrazione e necessario che le spese detraibili vengano pagate tramite bonifico bancario da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento

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