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Le agevolazioni fiscali del 36% - 41% L'agevolazione, iniziata nel 1998 con l'aliquota del 41% e poi riproposta anche per i periodi d'imposta successivi con aliquota 36%. La Finanziara proroga l'agevolazione anche per il 2006 riportando i contributo all'aliquota del 41% ma eliminando l'aliquota iva agevolata al 10%. Cosa è L'agevolazione consiste nella possibilità di detrarre dal reddito imponibile il 36% (41% per il 2006) delle spese sostenute nel corso dell'anno per la ristrutturazione di case di abitazione e parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. Si noti che trattandosi di una detrazione dall'imposta e non di rimborso, ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'imposta dovuta per l'anno in questione. II beneficio spetta fino a un tetto massimo di spesa di 48.000,00 euro per anno d'imposta e per ogni immobile sul quale vengono eseguiti gli interventi di recupero edilizio. La detrazione compete per le spese sostenute nell'anno e rispetta rigorosamente, pertanto, il criterio di cassa. Chi può usufruirne Possono beneficiare dell'agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro the sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e ne sostengono le relative spese (ad esempio: il proprietario o il nudo proprietario; il titolare di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie; chi occupa l'immobile a titolo di locazione o comodato; i soci di cooperative divise e indivise; i soci delle società semplici; gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano tra quelli strumentali o merce). Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. Sono definiti familiari, ai sensi dell'art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado. Possono usufruirne anche i condomini, per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio. La detrazione compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell'amministratore del condominio; in tale ipotesi la detrazione compete al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, sempreche quest'ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Quali spese riguarda La detrazione del
36% (41% nel 2006) riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione
straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori
di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili
condominiali. L'aliquota iva agevolata 10% (lavori ante 2006) Per gli interventi
di ristrutturazione è possibile usufruire dell'aliquota agevolata,
estendibile oltre che alle prestazioni professionali anche alle forniture
delle materie prime e semilavorate e degli altri beni necessari per i
lavori, a condizione:
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