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Le istruzioni operative per il passaggio all'Euro
aggiornato a dicembre 2001

Il ministero delle Finanze con la circolare 106/E del 21.12.2001 ha riepilogato gli ultimi adempimenti necessari per un corretto passaggio all'euro di professionisti ed aziende. Ne riepiloghiamo qui i punti principali.

Occorre preliminarmente rilevare che il Regolamento (CE) n. 1103/97, stabilisce all'articolo 5 le regole di arrotondamento che occorre seguire nel caso di conversioni in euro o nelle monete nazionali di importi monetari da pagare o contabilizzare.
Tali importi, se espressi in euro, devono essere arrotondati al centesimo (che costituisce l'unita divisionale minima della moneta in parola):
• per eccesso, se la frazione non e inferiore a 0,005 euro;
• per difetto, se la frazione e inferiore a tale ammontare.
Pertanto, in applicazione dell'enunciato criterio, si avrà, ad esempio, che un importo di 25,822 euro (pari a lire 50.000) va arrotondato a 25,82 euro mentre un importo di 28,405 euro (pari a lire 55.000) si arrotonda a 28,41 euro.
A tale proposito, è opportuno segnalare che il nuovo metodo differisce da quello costantemente usato, ad esempio, in materia di imposte sui redditi e di IVA, che prevede, al contrario, l'arrotondamento per difetto degli importi che si pongono nel mezzo, per cui lire 2.500 sono arrotondate a lire 2.000 mentre lire 2.501 sono arrotondate a lire 3.000.
Occorre, altresì, ricordare che l'art. 4 del d.lgs. n. 213 del 1998 stabilisce che, ai fini della conversione in euro, di un importo espresso in lire in norme vigenti, qualora non costituisca "autonomo importo monetario da pagare o contabilizzare", l'importo convertito va utilizzato con almeno:
- cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unita di lire;
- quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire;
- tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire;
- due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire.
Ciò stante, in mancanza di norme specifiche che abbiano modificato direttamente gli attuali importi espressi in lire sara necessario rifarsi a tale disposizione ai fini dell'individuazione dei nuovi valori in euro, secondo quanto sara piu avanti precisato.

Imposte sui redditi e Iva
Tutti gli importi contenuti in disposizioni relative alle imposte sul reddito devono intendersi convertiti con due cifre decimali, vale a dire in centesimi di euro, atteso che trattasi, comunque di importi espressi in migliaia di lire.

Per quanto riguarda i versamenti periodici IVA, riferibili all'anno 2001 ed in scadenza ne 2002 si precisa che:
- nel caso che si utilizzi come valuta l' euro, poiché il modello di dichiarazione e le relative istruzioni riferite al 2001 prevedevano l'arrotondamento all'unità di euro, nel modello di pagamento F24 gli stessi importi saranno indicati nella medesima misura;
- egualmente, se si utilizza la lira come valuta in cui viene redatta la dichiarazione periodica, gli importi (indicati in lire) relativi alla liquidazioni degli ultimi mesi del 2001 sono indicati in euro, nel modello F24, con arrotondamento all'unità, 66 allo scopo di evitare disparità di trattamento rispetto al caso precedente;
- per i contribuenti non obbligati alla dichiarazione periodica, i medesimi versamenti saranno effettuati convertendo in euro (secondo le regole generali di arrotondamento al secondo decimale) l'importo originario in lire risultante dalle liquidazioni periodiche.

Adempimenti del sostituto d'imposta
Nel confermare le modalità operative gia indicate nella circolare n. 291 del 1998 in riferimento agli adempimenti dei sostituti di imposta, si ricorda che gli stessi, sulla base delle tabelle sopra evidenziate, devono procedere all'individuazione degli ammontari delle ritenute e delle detrazioni.
Ai fini dell' applicazione delle ritenute di acconto sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e del riconoscimento delle detrazioni d'imposta spettanti, il sostituto d'imposta procede al ragguaglio al periodo di paga degli importi in euro e all' assoggettamento a tassazione della parte imponibile delle somme e dei valori corrisposti.
Tenuto conto che il ragguaglio al periodo di paga può generare ulteriori importi decimali, i sostituti d'imposta possono utilizzare un numero di decimali a piacere. Tutti gli importi che nei singoli periodi di paga non sono concessi a causa degli arrotondamenti e del numero di decimali prescelto (ovvero sono attribuiti in misura superiore) devono essere memorizzati per 1' attribuzione (o la compensazione) in sede di conguaglio di fine anno o, in caso di cessazione del rapporto, alla data della cessazione medesima. Cosi, ad esempio, supponendo che il lavoratore abbia diritto, per l'intero periodo d'imposta, ad euro 490,63, quale detrazione per reddito di lavoro dipendente e ad euro 266,49, quale detrazione per figlio a carico, supponendo ancora che il periodo di paga di questo dipendente sia il mese, il sostituto d'imposta deve procedere nel modo seguente:
• 490,63 euro, rapportate al periodo di paga, sono pari a 40,885833 euro, che va arrotondato, essendo periodico, a 40,88583;
• 266,49 euro, rapportate al periodo di paga, sono pari a 22,2075 euro.

Come sopra precisato, il sostituto d'imposta, in ciascun periodo di paga può scegliere il numero di decimali conseguenti al ragguaglio al periodo di paga delle detrazioni spettanti, mentre all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o alla cessazione del rapporto, deve procedere al riconoscimento degli importi effettivamente spettanti con arrotondamento al centesimo.
In riferimento al calcolo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, si precisa che lo stesso può essere effettuato con gli importi in lire, realizzando la conversione in euro solo dell'Irpef dovuta.
Parimenti, i calcoli per determinare l' ammontare dei versamenti delle ritenute da effettuate nel mese di gennaio 2002 relativi alle retribuzioni corrisposte nel mese di dicembre 2001 in lire, possono essere effettuati con gli importi in lire, con la conversione in euro dell'ammontare dell'imposta da versare.
Per quanto riguarda le retribuzioni relative al mese di dicembre 2001 corrisposte nel mese di gennaio 2002, si precisa che gli importi devono essere indicati in euro nella busta paga e nel libro paga. Tuttavia, applicando il principio della c.d. "cassa allargata" di cui all' articolo 48 del Tuir, in base al quale si considerano corrisposti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere corrisposti dai datori di lavoro entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono, possono essere ancora indicati in lire i redditi corrisposti entro il 12 gennaio 2002. I redditi corrisposti oltre la predetta data, dovranno essere dichiarati nell'anno d'imposta 2002 ed essere indicati in euro.

Certificazione delle ritenute di lavoro autonomo
La certificazione dei redditi e delle ritenute che i sostituti d'imposta sono tenuti a rilasciare in relazione ai compensi di lavoro autonomo erogati nel corso dell'anno 2001 può essere rilasciata sia in lire che in euro, ancorchè i compensi siano stati erogati in lire.
Naturalmente tutti gli importi devono essere indicati nella medesima valuta. E' tuttavia possibile indicare, in aggiunta, nella diversa valuta anche gli importi totali degli imponibili e delle ritenute.

Adempimenti contabili
Dal 1° gennaio 2002 tutti gli adempimenti contabili devono essere effettuati in euro, a cominciare dalla emissione delle fatture e dalla certificazione dei corrispettivi.
Un primo aspetto peculiare riguarda la modalità con cui indicare gli importi espressi in tale valuta. Infatti, tenuto conto che l'unità divisionale minima dell'euro e il centesimo, gli importi dovranno essere sempre espressi anche con l'indicazione delle due cifre decimali (ovviamente precedute dalla virgola), anche quando queste sono pari a zero, in analogia a quanto e sempre stato fatto con 1'indicazione dell'unità di lira. In sede di emissione di fatture, peraltro, eventuali importi relativi a calcoli intermedi possono essere indicati anche con un numero maggiore di decimali, come nel caso del prezzo del singolo prodotto che moltiplicato per la quantità darà la base imponibile.

Altre imposte indirette
Le modalità di conversione dell'euro illustrate fin qui valgono anche per le altre imposte indirette e per le tasse. Tuttavia l'imposta di registro, dovuta in misura proporzionale, deve essere arrotondata all'unita di euro per difetto se la frazione e inferiore a 50 centesimi e per eccesso se e pari o superiore; in tal senso con d.P.R. 18 agosto 2000, n. 308 e stato modificato 1'articolo 41, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti 1'imposta di registro approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Anche le imposte ipotecaria e catastale devono essere arrotondate all'unita di euro come stabilito dal relativo testo unico all'articolo 18 approvato con d. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (modificato dal d.P.R. n. 308 del 2000).
Gli importi delle altre imposte indirette e tasse devono essere arrotondati al centesimo di euro secondo il più volte richiamato criterio previsto dal Regolamento CE n.1103/97 e ribadito dalla circolare 291/E del 1998.

Sanzioni
L'articolo 51, comma 2, del d.lgs. n. 213 del 1998, prevede che, a decorrere dal 1 ° gennaio 2002, ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative e tradotta in euro
secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato; se l'operazione di conversione produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra e arrotondata eliminando i decimali. Pertanto, le sanzioni espresse in lire nell'ordinamento (c.d. sanzioni in misura fissa) sono convertite in euro con il sistema del troncamento [eliminazione delle cifre decimali].
Quando, invece, la misura della sanzione risulta espressa nelle vigenti disposizioni in percentuale, si applicano le regole ordinarie dell'arrotondamento al centesimo di euro.
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Problematiche in materia di scritture contabili e di bilancio
Per le imprese che adottano l'euro come moneta di conto a decorrere dal 1° gennaio 2002, le scritture di assestamento e rettifica saranno contabilizzate in lire e stampate sul libro giornale dopo le registrazioni, in euro, dei fatti di gestione intervenuti dopo il primo gennaio. Sul libro giornale, quindi, potranno alternarsi scritture in monete diverse, purché quelle in lire siano riferite al periodo d'imposta precedente in cui era adottata la lira come moneta di conto.
L'art. 2423, comma 5, del c.c., come modificato, con effetto dal 1/1/2002, dall'art. 16, comma 8, lettera a), del Dlgs. n. 213/98, stabilisce che il bilancio delle società per azioni e delle altre imprese cui si applica il medesimo articolo 2423 deve essere obbligatoriamente redatto in euro, senza cifre decimali. Le imprese in contabilità ordinaria, diverse da quelle cui si applica l'art. 2423 del c.c, possono redigere il bilancio in unita di euro ovvero in centesimi di euro.
Sul libro inventari deve essere riportato il bilancio approvato i cui valori, per i soggetti cui si rende applicabile l'art. 2423 del c.c., sono obbligatoriamente espressi in unita di euro. Gli altri soggetti in contabilità ordinaria, che hanno scelto di redigere il bilancio in unita di euro, dovranno comportarsi in modo analogo e riportare il bilancio approvato espresso in unita di euro.
In sede di redazione del bilancio, la trasformazione dei dati contabili (espressi in centesimi di euro ) in dati di bilancio (espressi in unita di euro), può avvenire o mediante arrotondamento o mediante troncamento.
La somma algebrica dei differenziali che si generano ha solo rilevanza extracontabile e può essere allocata tra le riserve per gli arrotondamenti dello stato patrimoniale, oppure tra i proventi o gli oneri straordinari per gli arrotondamenti del conto economico, senza influenzare il risultato d'esercizio.
Nel passaggio dai valori di conto ai valori di bilancio, l'arrotondamento deve essere effettuato dopo aver sommato algebricamente tutti i valori di conto ricompresi nelle singole voci evidenziate in bilancio. Ad esempio deve essere arrotondato il saldo complessivo dei conti compresi nella voce C.11.1 Crediti verso clienti. Naturalmente i prospetti di bilancio devono essere in pareggio. Come gia indicato, il pareggio può essere ottenuto allocando i differenziali, calcolati in modo extracontabile e senza influenzare il risultato d'esercizio, in una riserva per lo stato patrimoniale e tra i proventi e oneri straordinari per il conto economico.

Per quanto riguarda la conversione da lire in euro dei saldi contabili, si fa presente che la stessa deve essere analitica per ciascuna delle posizioni aperte che derivano da specifici documenti (fatture, pagamenti con ri.ba, ecc.). Ad esempio, tutti i singoli crediti verso ogni singolo cliente costituiscono importi monetari autonomi da pagare o contabilizzare e vanno arrotondati, ciascuno, al centesimo di euro. Per le voci dell'attivo immobilizzato possono essere convertiti solo i saldi ovvero può procedersi ad una più precisa conversione analitica stratificata.

Dichiarazioni relative all'anno 2001
I contribuenti che abbiano gia adottato l'euro prima del 1 gennaio 2002 quale unita di conto sono tenuti a presentare nel 2002 le relative dichiarazioni in euro.
Trattasi in particolare delle imprese che nel periodo transitorio hanno redatto il bilancio o il rendiconto in euro ovvero dei soggetti diversi dalle imprese (ad esempio contribuenti che adottano la contabilità semplificata, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti, ecc.) che gia abbiano redatto in euro una delle dichiarazioni di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 213 del 1998 (dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'IVA, all'IRAP, nonché quella del sostituto d'imposta).
Per tutti gli altri soggetti, invece, le dichiarazioni fiscali da presentare nel 2002 (modello 730 e Unico, relativi al periodo d'imposta 2001, dichiarazione periodica IVA relativa al mese di dicembre e al quarto trimestre 2001), relative a periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 2001, possono essere compilate sia in lire che in euro.
I contribuenti possono presentare il modello in lire, anche se in possesso di un CUD in euro, senza essere costretti a convertire e poi arrotondare gli importi da indicare nella dichiarazione, come ad esempio le fatture e le ricevute relative agli oneri deducibili e detraibili. In questo caso, ovviamente, resterà l'obbligo di convertire in lire (moltiplicando per 1936,27) eventuali fatture o documenti ricevuti in euro.

Per consentire in modo adeguato questa scelta i modelli di dichiarazione cartacei saranno predisposti nella doppia versione: lire ed euro. I modelli in lire, di colore verde, avranno i tre zeri finali prestampati per l' arrotondamento alle mille lire. Quelli in euro, di colore azzurro, avranno due zeri prestampati dopo la virgola per l'arrotondamento all'unita di euro.

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