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Le
istruzioni operative per il passaggio all'Euro |
aggiornato
a dicembre 2001
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Il ministero delle
Finanze con la circolare 106/E del 21.12.2001 ha riepilogato gli ultimi
adempimenti necessari per un corretto passaggio all'euro di professionisti
ed aziende. Ne riepiloghiamo qui i punti principali.
Occorre preliminarmente
rilevare che il Regolamento (CE) n. 1103/97, stabilisce all'articolo 5
le regole di arrotondamento che occorre seguire nel caso di conversioni
in euro o nelle monete nazionali di importi monetari da pagare o contabilizzare.
Tali importi, se espressi in euro, devono essere arrotondati al centesimo
(che costituisce l'unita divisionale minima della moneta in parola):
per eccesso, se la frazione non e inferiore a 0,005 euro;
per difetto, se la frazione e inferiore a tale ammontare.
Pertanto, in applicazione dell'enunciato criterio, si avrà, ad
esempio, che un importo di 25,822 euro (pari a lire 50.000) va arrotondato
a 25,82 euro mentre un importo di 28,405 euro (pari a lire 55.000) si
arrotonda a 28,41 euro.
A tale proposito, è opportuno segnalare
che il nuovo metodo differisce da quello costantemente usato, ad esempio,
in materia di imposte sui redditi e di IVA, che prevede, al contrario,
l'arrotondamento per difetto degli importi che si pongono nel
mezzo, per cui lire 2.500 sono arrotondate a lire 2.000 mentre lire 2.501
sono arrotondate a lire 3.000.
Occorre, altresì, ricordare che l'art. 4 del d.lgs. n. 213 del
1998 stabilisce che, ai fini della conversione in euro, di un importo
espresso in lire in norme vigenti, qualora non costituisca "autonomo
importo monetario da pagare o contabilizzare", l'importo convertito
va utilizzato con almeno:
- cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unita
di lire;
- quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine
di lire;
- tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia
di lire;
- due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia
di lire.
Ciò stante, in mancanza di norme specifiche che abbiano modificato
direttamente gli attuali importi espressi in lire sara necessario rifarsi
a tale disposizione ai fini dell'individuazione dei nuovi valori in euro,
secondo quanto sara piu avanti precisato.
Imposte sui redditi e Iva
Tutti gli importi contenuti in disposizioni relative alle imposte sul
reddito devono intendersi convertiti con due cifre decimali, vale a dire
in centesimi di euro, atteso che trattasi, comunque di importi espressi
in migliaia di lire.
Per quanto riguarda
i versamenti periodici IVA, riferibili all'anno 2001 ed in scadenza ne
2002 si precisa che:
- nel caso che si utilizzi come valuta l' euro, poiché il modello
di dichiarazione e le relative istruzioni riferite al 2001 prevedevano
l'arrotondamento all'unità di euro, nel modello di pagamento F24
gli stessi importi saranno indicati nella medesima misura;
- egualmente, se si utilizza la lira come valuta in cui viene redatta
la dichiarazione periodica, gli importi (indicati in lire) relativi alla
liquidazioni degli ultimi mesi del 2001 sono indicati in euro, nel modello
F24, con arrotondamento all'unità, 66 allo scopo di evitare disparità
di trattamento rispetto al caso precedente;
- per i contribuenti non obbligati alla dichiarazione periodica, i medesimi
versamenti saranno effettuati convertendo in euro (secondo le regole generali
di arrotondamento al secondo decimale) l'importo originario in lire risultante
dalle liquidazioni periodiche.
Adempimenti del
sostituto d'imposta
Nel confermare le modalità operative gia indicate nella circolare
n. 291 del 1998 in riferimento agli adempimenti dei sostituti di imposta,
si ricorda che gli stessi, sulla base delle tabelle sopra evidenziate,
devono procedere all'individuazione degli ammontari delle ritenute e delle
detrazioni.
Ai fini dell' applicazione delle ritenute di acconto sui redditi di lavoro
dipendente e assimilati e del riconoscimento delle detrazioni d'imposta
spettanti, il sostituto d'imposta procede al ragguaglio al periodo di
paga degli importi in euro e all' assoggettamento a tassazione della parte
imponibile delle somme e dei valori corrisposti.
Tenuto conto che il ragguaglio al periodo di paga può generare
ulteriori importi decimali, i sostituti d'imposta possono utilizzare un
numero di decimali a piacere. Tutti gli importi che nei singoli periodi
di paga non sono concessi a causa degli arrotondamenti e del numero di
decimali prescelto (ovvero sono attribuiti in misura superiore) devono
essere memorizzati per 1' attribuzione (o la compensazione) in sede di
conguaglio di fine anno o, in caso di cessazione del rapporto, alla data
della cessazione medesima. Cosi, ad esempio, supponendo che il lavoratore
abbia diritto, per l'intero periodo d'imposta, ad euro 490,63, quale detrazione
per reddito di lavoro dipendente e ad euro 266,49, quale detrazione per
figlio a carico, supponendo ancora che il periodo di paga di questo dipendente
sia il mese, il sostituto d'imposta deve procedere nel modo seguente:
490,63 euro, rapportate al periodo di paga, sono pari a 40,885833
euro, che va arrotondato, essendo periodico, a 40,88583;
266,49 euro, rapportate al periodo di paga, sono pari a 22,2075
euro.
Come sopra precisato, il sostituto d'imposta, in ciascun periodo di paga
può scegliere il numero di decimali conseguenti al ragguaglio al
periodo di paga delle detrazioni spettanti, mentre all'atto dell'effettuazione
delle operazioni di conguaglio di fine anno o alla cessazione del rapporto,
deve procedere al riconoscimento degli importi effettivamente spettanti
con arrotondamento al centesimo.
In riferimento al calcolo delle imposte dovute in sede di conguaglio di
fine anno, si precisa che lo stesso può essere effettuato con gli
importi in lire, realizzando la conversione in euro solo dell'Irpef dovuta.
Parimenti, i calcoli per determinare l' ammontare dei versamenti delle
ritenute da effettuate nel mese di gennaio 2002 relativi alle retribuzioni
corrisposte nel mese di dicembre 2001 in lire, possono essere effettuati
con gli importi in lire, con la conversione in euro dell'ammontare dell'imposta
da versare.
Per quanto riguarda le retribuzioni relative al mese di dicembre 2001
corrisposte nel mese di gennaio 2002, si precisa che gli importi devono
essere indicati in euro nella busta paga e nel libro paga. Tuttavia, applicando
il principio della c.d. "cassa allargata" di cui all' articolo
48 del Tuir, in base al quale si considerano corrisposti nel periodo d'imposta
anche le somme e i valori in genere corrisposti dai datori di lavoro entro
il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui
si riferiscono, possono essere ancora indicati in lire i redditi corrisposti
entro il 12 gennaio 2002. I redditi corrisposti oltre la predetta data,
dovranno essere dichiarati nell'anno d'imposta 2002 ed essere indicati
in euro.
Certificazione
delle ritenute di lavoro autonomo
La certificazione dei redditi e delle ritenute che i sostituti d'imposta
sono tenuti a rilasciare in relazione ai compensi di lavoro autonomo erogati
nel corso dell'anno 2001 può essere rilasciata sia in lire che
in euro, ancorchè i compensi siano stati erogati in lire.
Naturalmente tutti gli importi devono essere indicati nella medesima valuta.
E' tuttavia possibile indicare, in aggiunta, nella diversa valuta anche
gli importi totali degli imponibili e delle ritenute.
Adempimenti contabili
Dal 1° gennaio 2002 tutti gli adempimenti contabili devono essere
effettuati in euro, a cominciare dalla emissione delle fatture e dalla
certificazione dei corrispettivi.
Un primo aspetto peculiare riguarda la modalità con cui indicare
gli importi espressi in tale valuta. Infatti, tenuto conto che l'unità
divisionale minima dell'euro e il centesimo, gli
importi dovranno essere sempre espressi anche con l'indicazione delle
due cifre decimali (ovviamente precedute dalla virgola), anche quando
queste sono pari a zero, in analogia a quanto e sempre stato fatto
con 1'indicazione dell'unità di lira. In sede di emissione di fatture,
peraltro, eventuali importi relativi a calcoli intermedi possono essere
indicati anche con un numero maggiore di decimali, come nel caso del prezzo
del singolo prodotto che moltiplicato per la quantità darà
la base imponibile.
Altre imposte indirette
Le modalità di conversione dell'euro illustrate fin qui valgono
anche per le altre imposte indirette e per le tasse. Tuttavia
l'imposta di registro, dovuta in misura proporzionale, deve essere arrotondata
all'unita di euro per difetto se la frazione e inferiore a 50 centesimi
e per eccesso se e pari o superiore; in tal senso con d.P.R. 18
agosto 2000, n. 308 e stato modificato 1'articolo 41, comma 1, del testo
unico delle disposizioni concernenti 1'imposta di registro approvato con
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Anche le imposte ipotecaria e catastale devono essere arrotondate all'unita
di euro come stabilito dal relativo testo unico all'articolo 18 approvato
con d. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (modificato dal d.P.R. n. 308 del
2000).
Gli importi delle altre imposte indirette e tasse devono essere arrotondati
al centesimo di euro secondo il più volte richiamato criterio previsto
dal Regolamento CE n.1103/97 e ribadito dalla circolare 291/E del 1998.
Sanzioni
L'articolo 51, comma 2, del d.lgs. n. 213 del 1998, prevede che, a decorrere
dal 1 ° gennaio 2002, ogni sanzione penale o amministrativa espressa
in lire nelle vigenti disposizioni normative e tradotta in euro
secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del
Trattato; se l'operazione di conversione produce un risultato espresso
anche con decimali, la cifra e arrotondata eliminando i decimali. Pertanto,
le sanzioni espresse in lire nell'ordinamento (c.d.
sanzioni in misura fissa) sono convertite in euro con il sistema del troncamento
[eliminazione delle cifre decimali].
Quando, invece, la misura della sanzione risulta
espressa nelle vigenti disposizioni in percentuale, si applicano le regole
ordinarie dell'arrotondamento al centesimo di euro.
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Problematiche in materia di scritture contabili e di bilancio
Per le imprese che adottano l'euro come moneta di conto a decorrere dal
1° gennaio 2002, le scritture di assestamento e rettifica saranno
contabilizzate in lire e stampate sul libro giornale dopo le registrazioni,
in euro, dei fatti di gestione intervenuti dopo il primo gennaio. Sul
libro giornale, quindi, potranno alternarsi scritture in monete diverse,
purché quelle in lire siano riferite al periodo d'imposta precedente
in cui era adottata la lira come moneta di conto.
L'art. 2423, comma 5, del c.c., come modificato, con effetto dal 1/1/2002,
dall'art. 16, comma 8, lettera a), del Dlgs. n. 213/98, stabilisce che
il bilancio delle società per azioni e delle altre imprese cui
si applica il medesimo articolo 2423 deve essere obbligatoriamente redatto
in euro, senza cifre decimali. Le imprese in contabilità ordinaria,
diverse da quelle cui si applica l'art. 2423 del c.c, possono redigere
il bilancio in unita di euro ovvero in centesimi di euro.
Sul libro inventari deve essere riportato il bilancio approvato i cui
valori, per i soggetti cui si rende applicabile l'art. 2423 del c.c.,
sono obbligatoriamente espressi in unita di euro. Gli altri soggetti in
contabilità ordinaria, che hanno scelto di redigere il bilancio
in unita di euro, dovranno comportarsi in modo analogo e riportare il
bilancio approvato espresso in unita di euro.
In sede di redazione del bilancio, la trasformazione
dei dati contabili (espressi in centesimi di euro ) in dati di bilancio
(espressi in unita di euro), può avvenire o mediante arrotondamento
o mediante troncamento.
La somma algebrica dei differenziali che si generano ha solo rilevanza
extracontabile e può essere allocata tra le riserve per gli arrotondamenti
dello stato patrimoniale, oppure tra i proventi o gli oneri straordinari
per gli arrotondamenti del conto economico, senza influenzare il risultato
d'esercizio.
Nel passaggio dai valori di conto ai valori di bilancio, l'arrotondamento
deve essere effettuato dopo aver sommato algebricamente tutti i valori
di conto ricompresi nelle singole voci evidenziate in bilancio. Ad esempio
deve essere arrotondato il saldo complessivo dei conti compresi nella
voce C.11.1 Crediti verso clienti. Naturalmente i prospetti di bilancio
devono essere in pareggio. Come gia indicato, il pareggio può essere
ottenuto allocando i differenziali, calcolati in modo extracontabile e
senza influenzare il risultato d'esercizio, in una riserva per lo stato
patrimoniale e tra i proventi e oneri straordinari per il conto economico.
Per quanto riguarda la conversione da lire in euro dei saldi contabili,
si fa presente che la stessa deve essere analitica per ciascuna delle
posizioni aperte che derivano da specifici documenti (fatture, pagamenti
con ri.ba, ecc.). Ad esempio, tutti i singoli crediti verso ogni singolo
cliente costituiscono importi monetari autonomi da pagare o contabilizzare
e vanno arrotondati, ciascuno, al centesimo di euro. Per le voci dell'attivo
immobilizzato possono essere convertiti solo i saldi ovvero può
procedersi ad una più precisa conversione analitica stratificata.
Dichiarazioni relative
all'anno 2001
I contribuenti che abbiano gia adottato l'euro prima del 1 gennaio 2002
quale unita di conto sono tenuti a presentare nel 2002 le relative dichiarazioni
in euro.
Trattasi in particolare delle imprese che nel periodo transitorio hanno
redatto il bilancio o il rendiconto in euro ovvero dei soggetti diversi
dalle imprese (ad esempio contribuenti che adottano la contabilità
semplificata, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti, ecc.) che gia
abbiano redatto in euro una delle dichiarazioni di cui all'art. 47 del
D.Lgs. n. 213 del 1998 (dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'IVA, all'IRAP, nonché quella del sostituto d'imposta).
Per tutti gli altri soggetti, invece, le dichiarazioni fiscali da presentare
nel 2002 (modello 730 e Unico, relativi al periodo d'imposta 2001, dichiarazione
periodica IVA relativa al mese di dicembre e al quarto trimestre 2001),
relative a periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 2001, possono
essere compilate sia in lire che in euro.
I contribuenti possono presentare il modello in lire, anche se in possesso
di un CUD in euro, senza essere costretti a convertire e poi arrotondare
gli importi da indicare nella dichiarazione, come ad esempio le fatture
e le ricevute relative agli oneri deducibili e detraibili. In questo caso,
ovviamente, resterà l'obbligo di convertire in lire (moltiplicando
per 1936,27) eventuali fatture o documenti ricevuti in euro.
Per consentire in modo adeguato questa scelta i modelli di dichiarazione
cartacei saranno predisposti nella doppia versione: lire ed euro. I modelli
in lire, di colore verde, avranno i tre zeri finali prestampati per l'
arrotondamento alle mille lire. Quelli in euro, di colore azzurro, avranno
due zeri prestampati dopo la virgola per l'arrotondamento all'unita di
euro.
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